§ 89.2.7 - D.P.R. 2 agosto 1974, n. 530.
Norme d'attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.2 federazioni e organizzazioni
Data:02/08/1974
Numero:530


Sommario
Art. 1.  Scopi del Comitato
Art. 2.  Organi
Art. 3.  Requisiti per rivestire cariche
Art. 4.  Composizione del Consiglio nazionale
Art. 5.  Compiti del Consiglio nazionale
Art. 6.  Convocazione e deliberazione del Consiglio nazionale
Art. 7.  Composizione della giunta esecutiva
Art. 8.  Requisiti di partecipazione alla giunta
Art. 9.  Compiti della giunta
Art. 10.  Convocazione e deliberazione della giunta
Art. 11.  Rinnovazione delle cariche
Art. 12.  Esecutività delle deliberazioni e controlli su di esse
Art. 13.  Controllo sugli organi e amministrazione straordinaria
Art. 14.  Il presidente
Art. 15.  Requisiti per la nomina
Art. 16.  Compiti del presidente
Art. 17.  Trattamento economico
Art. 18.  Il segretario generale
Art. 19.  Compiti del segretario generale
Art. 20.  Composizione del collegio dei revisori
Art. 21.  Compiti del collegio dei revisori
Art. 22.  Comitati provinciali
Art. 23.  Composizione dei comitati provinciali
Art. 24.  Compensi ai componenti degli organi collegiali
Art. 25.  Le federazioni sportive
Art. 26.  Sede delle federazioni
Art. 27.  Ordinamento delle federazioni
Art. 28.  Costituzione di nuove federazioni sportive
Art. 29.  Adesione sperimentale
Art. 30.  Esclusione delle federazioni sportive
Art. 31.  Riconoscimento delle società sportive
Art. 32.  Ordinamento delle società sportive
Art. 33.  Attività delle società sportive
Art. 34.  Gli atleti
Art. 35.  Gli ufficiali di gara
Art. 36.  Disposizioni finali


§ 89.2.7 - D.P.R. 2 agosto 1974, n. 530.

Norme d'attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano.

(G.U. 12 novembre 1974, n. 294)

 

 

Titolo I

ORDINAMENTO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

 

     Art. 1. Scopi del Comitato

     Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

     Esso persegue le finalità previste dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.).

 

          Art. 2. Organi

     Sono organi del Comitato olimpico nazionale italiano:

     a) il Consiglio nazionale;

     b) la giunta esecutiva;

     c) il presidente;

     d) il segretario generale;

     e) il collegio dei revisori dei conti.

     Le federazioni sportive nazionali sono organi del Comitato relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza.

     Sono organi periferici i comitati provinciali.

     Un delegato del Comitato olimpico nazionale italiano coordina, in sede regionale, le attività dei comitati provinciali.

 

          Art. 3. Requisiti per rivestire cariche

     Le persone che rivestono cariche in seno agli organi del Comitato olimpico nazionale italiano devono avere i seguenti requisiti:

     a) essere cittadini italiani;

     b) non aver riportato condanne per delitto doloso;

     c) non essere stati assoggettati, da parte del Comitato olimpico nazionale italiano o di una federazione sportiva nazionale, a squalifica o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno.

 

          Art. 4. Composizione del Consiglio nazionale

     Il Consiglio nazionale è composto dal presidente del comitato, che lo presiede e dai presidenti delle federazioni sportive nazionali. Vi esercita le funzioni di segretario, il segretario generale del comitato.

     Il Consiglio dura in carica quattro anni.

     Intervengono alle adunanze, senza diritto al voto, i membri italiani del Comitato internazionale olimpico.

     Alle riunioni possono partecipare, senza diritto al voto, un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo e, ove siano invitati, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione ed uno del Ministero della difesa.

 

          Art. 5. Compiti del Consiglio nazionale

     Il Consiglio nazionale:

     a) designa il presidente;

     b) elegge nel suo seno due vicepresidenti;

     c) elegge i sei membri della giunta esecutiva;

     d) nomina il segretario generale, a norma dell'art. 18 del presente regolamento;

     e) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'ente e quelli per la diffusione dell'idea olimpica, anche in attuazione delle direttive del C.I.O.;

     f) delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi ed approva la relazione della giunta esecutiva sulla gestione dell'ente;

     g) delibera sull'ordinamento degli uffici;

     h) delibera il regolamento concernente il trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale e del segretario generale;

     i) delibera, ai sensi delle presenti norme, sulle domande di adesione di nuove federazioni sportive nazionali;

     l) approva, ove non sia diversamente disposto dalla legge, gli statuti delle federazioni sportive e stabilisce i criteri fondamentali ai quali il presidente deve attenersi per l'approvazione dei regolamenti interni delle federazioni stesse, previsti dall'art. 5, ultimo capoverso, della legge 16 febbraio 1942, n. 426;

     m) delibera sulle proposte di nomina da parte degli organi competenti dei commissari straordinari alle federazioni sportive nazionali per accettate gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo degli organi federali;

     n) delibera la misura dei compensi a qualsiasi titolo spettanti al presidente e la misura dei gettoni di presenza, di cui al successivo art. 24, ai componenti degli organi collegiali;

     o) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;

     p) riconosce, salvo delega alla giunta esecutiva, le società sportive nazionali;

     q) delibera il regolamento di amministrazione e contabilità;

     r) delibera su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal presidente o dalla giunta, o di cui sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da almeno dieci membri.

 

          Art. 6. Convocazione e deliberazione del Consiglio nazionale

     Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'esame dei bilanci preventivo e consuntivo ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente stesso o la giunta esecutiva lo ritengano necessario, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Consiglio nazionale aventi diritto a voto, entro quaranta giorni dalla richiesta stessa.

     L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i componenti del Consiglio nazionale, ed è comunicato ai componenti del collegio dei revisori ed al Ministero del turismo e dello spettacolo.

     Nel caso di convocazione straordinaria, su richiesta di un terzo dei membri, l'ordine del giorno deve specificare le proposte contenute nella richiesta.

     Salvo che non sia diversamente disposto, per la validità delle riunioni del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto a voto.

     Le proposte di deliberazione sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza, con diritto a voto.

 

          Art. 7. Composizione della giunta esecutiva

     La giunta esecutiva è composta dal presidente del comitato, che la presiede, dai due vice-presidenti, dai sei membri eletti dal Consiglio nazionale e dal segretario generale che vi esplica le funzioni di segretario.

     Partecipano, inoltre, con diritto di voto, alla Giunta esecutiva, ai sensi dell'art. 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di detto comitato [1] .

     La giunta dura in carica quattro anni.

 

          Art. 8. Requisiti di partecipazione alla giunta

     Possono essere eletti componenti della giunta esecutiva coloro che siano stati, per almeno un biennio, membri elettivi dell'organo direttivo di una federazione sportiva o, per almeno sei anni consecutivi, componenti di un comitato provinciale.

 

          Art. 9. Compiti della giunta

     La giunta esecutiva:

     a) provvede alla direzione ed alla gestione amministrativa secondo le direttive del Consiglio nazionale;

     b) predispone la relazione sulla gestione, il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

     c) esercita il potere di controllo sui servizi ed uffici e su tutte le federazioni sportive nazionali;

     d) esamina i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi deliberati dalle federazioni sportive nazionali, da redigersi secondo uno schema tipo;

     e) esamina gli statuti ed i regolamenti interni delle federazioni sportive nazionali e li propone alla rispettiva approvazione del Consiglio nazionale e del presidente;

     f) predispone le norme relative all'ordinamento degli uffici, alla assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente dal Comitato olimpico nazionale italiano e le sottopone al Consiglio nazionale per le deliberazioni di competenza;

     g) dispone ispezioni sulla gestione amministrativa e contabile e sull'attività tecnica delle federazioni sportive nazionali;

     h) delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio dell'Ente, nonchè su tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio nazionale e al presidente;

     i) adotta le deliberazioni di urgenza in sostituzione del Consiglio nazionale e le sottopone alla sua ratifica nella prima riunione;

     l) formula le proposte sulle domande di adesione delle nuove federazioni sportive nazionali;

     m) nomina, su proposta del segretario generale, uno o più vice segretari generali, preposti a determinati settori dell'organizzazione;

     n) nomina o revoca, su proposta delle competenti federazioni sportive, i segretari di federazione;

     o) nomina i componenti dei comitati provinciali e, su designazione dei comitati stessi, i rispettivi presidenti;

     p) nomina i delegati regionali;

     q) riconosce, nei casi di delega da parte del Consiglio nazionale, le società sportive.

 

          Art. 10. Convocazione e deliberazione della giunta

     La giunta esecutiva è convocata dal presidente, di norma una volta al mese ed ogni altra volta che lo stesso presidente lo ravvisi necessario, ovvero quando almeno quattro membri ne facciano richiesta.

     Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto a voto.

     Le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti con diritto a voto.

 

          Art. 11. Rinnovazione delle cariche

     La giunta esecutiva, entro tre mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi, convoca il Consiglio nazionale affinchè questo provveda nel periodo previsto dall'art. 14 alla designazione del presidente ed alla rinnovazione delle cariche di vice-presidente e di componente la giunta medesima.

     La giunta esecutiva, in caso di dimissioni del presidente, convoca, entro sessanta giorni, il Consiglio nazionale per la designazione del nuovo presidente.

     Il presidente o, in mancanza, il componente più anziano, convoca, entro sessanta giorni, il Consiglio nazionale, per l'elezione della nuova giunta esecutiva, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti.

     Qualora nel corso del quadriennio un componente della giunta esecutiva venga, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, a cessare dalla carica, il Consiglio nazionale nella sua prima riunione provvede alla sua sostituzione.

     Il nuovo eletto esplica le proprie funzioni sino alla rinnovazione generale, delle cariche.

 

          Art. 12. Esecutività delle deliberazioni e controlli su di esse

     I verbali delle riunioni del Consiglio nazionale e della giunta esecutiva, sottoscritti dal presidente e dal segretario generale, debbono essere approvati nella prima riunione successiva.

     Salvo che, per motivi di urgenza, non siano dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso di metà più uno dei componenti, le deliberazioni divengono esecutive dopo 15 giorni dall'invio al Ministero del turismo e dello spettacolo che, entro 20 giorni dal ricevimento, pronuncia l'annullamento delle deliberazioni illegittime.

     Le deliberazioni di cui all'art. 5, lettera f), con allegati i bilanci preventivi e i conti consuntivi delle Federazioni sportive nazionali, sono soggette all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

     Le deliberazioni di cui allo stesso art. 5, lettera h), lettera n), e lettera q), debbono essere approvate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Alla fine di ogni anno è rimessa al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sull'attività svolta e sull'andamento della gestione del Comitato olimpico nazionale italiano.

 

          Art. 13. Controllo sugli organi e amministrazione straordinaria

     Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può disporre lo scioglimento della giunta esecutiva e la revoca del presidente per persistente inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento, per gravi irregolarità amministrative e per omissione nell'esercizio delle loro funzioni, oltre che per accertate gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente.

     E' nominato un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi di cui al comma precedente, da effettuarsi entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.

 

          Art. 14. Il presidente

     Il presidente è nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, su designazione del Consiglio nazionale, formulata entro sei mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici.

 

          Art. 15. Requisiti per la nomina

     Non può essere nominato alla carica di presidente chi non sia stato almeno per un biennio presidente o vice-presidente di una federazione sportiva nazionale, oppure componente della giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano.

     La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali.

 

          Art. 16. Compiti del presidente

     Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali; convoca e presiede il Consiglio nazionale e la giunta esecutiva e ne attua le deliberazioni; approva, previo parere della giunta esecutiva ed in armonia con i criteri fondamentali stabiliti dal Consiglio nazionale, i regolamenti interni alle federazioni sportive nazionali e vigila sulla regolarità delle elezioni dei rispettivi presidenti; adotta le deliberazioni d'urgenza di cui alla lettera h) dell'art. 9, relative alle azioni ed alla resistenza in giudizio dell'Ente e le sottopone alla ratifica della giunta esecutiva nella prima riunione successiva; espleta i compiti previsti dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni spettantigli in base alle presenti norme.

     In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano in età.

 

          Art. 17. Trattamento economico

     Al presidente spetta un compenso mensile stabilito dal Consiglio nazionale, nonchè, secondo quanto previsto per il personale dell'Ente, un trattamento di quiescenza commisurato all'ultimo compenso percepito ed alla durata della carica.

     Il diritto al trattamento di quiescenza si consegue al compimento di venti anni di ininterrotta attività nella carica, svolta con carattere di esclusività e d'incompatibilità nei riguardi di altre attività contemporaneamente assolvibili ed eventualmente concretantisi in prestazioni autonome.

     Ai fini del trattamento stesso l'interessato ed il comitato provvederanno al versamento dei contributi rispettivamente a loro carico all'Istituto di previdenza dei dipendenti dell'Ente nella stessa proporzione prevista per i dipendenti medesimi.

 

          Art. 18. Il segretario generale

     Il segretario generale è nominato dal Consiglio nazionale, a seguito di pubblico concorso per titoli.

     I requisiti di partecipazione, le categorie dei titoli e la composizione della commissione sono determinati dal regolamento organico di cui al precedente art. 5, lettera h).

 

          Art. 19. Compiti del segretario generale

     Il segretario generale è a capo dei servizi e degli uffici; cura la regolare tenuta dei verbali delle riunioni del Consiglio nazionale e della giunta esecutiva, della quale è anche segretario e collabora col presidente all'attuazione delle rispettive deliberazioni; espleta i compiti previsti dall'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

 

          Art. 20. Composizione del collegio dei revisori

     Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, scelti tra funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, dei quali uno effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro per il tesoro.

     Il collegio dei revisori, per le funzioni di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è integrato da altri due membri designati uno dal Ministro per il tesoro e l'altro dal Ministro per le finanze.

     Il Ministro per il turismo e lo spettacolo nomina con proprio decreto, i revisori dei conti e designa il presidente del collegio.

     Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.

 

          Art. 21. Compiti del collegio dei revisori

     Il collegio dei revisori:

     a) effettua il riscontro sulla gestione dell'Ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

     b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

     c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi;

     d) effettua le verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;

     e) esercita, nella composizione integrata ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, il controllo sulle gestioni relative alle attività di gioco;

     f) redige la relazione da presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, al Ministero del turismo e dello spettacolo sulla gestione contabile del comitato.

     Il collegio deve assistere alle sedute del Consiglio nazionale e può assistere alle riunioni della giunta esecutiva, prendendo visione delle deliberazioni adottate.

 

          Art. 22. Comitati provinciali

     In ogni provincia è istituito un comitato provinciale con il compito di coordinare e disciplinare le attività sportive che si esercitano nell'ambito della provincia stessa, secondo le direttive formulate dagli organi centrali del Comitato olimpico nazionale italiano, anche per il tramite dei delegati regionali.

 

          Art. 23. Composizione dei comitati provinciali

     I comitati provinciali sono composti da cinque membri, uno dei quali rappresentante del servizio impianti sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano, nominati dalla giunta esecutiva.

     Il presidente viene scelto fra i componenti del comitato stesso.

     Il presidente deve essere scelto tra persone che abbiano praticato almeno uno sport o che abbiano assolto per almeno cinque anni incarichi federali o di ufficiale di gara o di tecnico federale o di presidente di società sportive.

     La carica di presidente di comitati provinciali è incompatibile con altre cariche sportive.

 

          Art. 24. Compensi ai componenti degli organi collegiali

     Ai componenti degli organi collegiali del Comitato olimpico nazionale italiano spetta, per ciascuna adunanza, un gettone di presenza determinato dal Consiglio nazionale.

     Ai componenti del collegio dei revisori spetta, altresì, un compenso annuo nella misura determinata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

Titolo II

LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

 

          Art. 25. Le federazioni sportive

     Le federazioni sportive nazionali sono le seguenti:

     1) Aeroclub d'Italia;

     2) Federazione italiana di atletica leggera;

     3) Federazione italiana di atletica pesante;

     4) Automobile club d'Italia;

     5) Federazione italiana della caccia;

     6) Federazione italiana gioco calcio;

     7) Federazione italiana canottaggio;

     8) Federazione ciclistica italiana;

     9) Federazione italiana cronometristi;

     10) Federazione italiana ginnastica d'Italia;

     11) Federazione italiana golf;

     12) Federazione italiana hockey e pattinaggio;

     13) Federazione medico-sportiva italiana;

     14) Federazione motociclistica italiana;

     15) Federazione italiana motonautica;

     16) Federazione italiana nuoto;

     17) Federazione italiana baseball e softball;

     18) Federazione italiana pallacanestro;

     19) Federazione italiana pallavolo;

     20) Federazione italiana pesca sportiva;

     21) Federazione pugilistica italiana;

     22) Federazione italiana rugby;

     23) Federazione italiana scherma;

     24) Federazione italiana sport equestri;

     25) Federazione italiana sport del ghiaccio;

     26) Federazione italiana sport invernali;

     27) Federazione italiana tennis;

     28) Unione italiana tiro a segno;

     29) Federazione italiana tiro a volo;

     30) Federazione italiana vela;

     31) Federazione italiana sci nautico;

     32) Commissione italiana per il pentathlon moderno.

 

          Art. 26. Sede delle federazioni

     Le federazioni sportive nazionali hanno sede in Roma.

     Il Consiglio nazionale, su proposta della giunta esecutiva, può autorizzare, temporaneamente, una sede diversa.

 

          Art. 27. Ordinamento delle federazioni

     Le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

     Lo statuto contiene le norme generali attinenti all'ordinamento della federazione. I regolamenti contengono le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della federazione ed all'esercizio dello sport da essa controllato.

     Gli statuti delle federazioni e le loro modifiche vengono predisposti dalle assemblee e sono approvati nei modi previsti dalla legge.

     I regolamenti delle federazioni sono deliberati dal consiglio federale e devono essere depositati presso la segreteria generale del Comitato olimpico nazionale italiano, ai fini della prescritta approvazione, la quale si intende avvenuta trascorsi trenta giorni dal deposito.

 

          Art. 28. Costituzione di nuove federazioni sportive

     Può essere disposta la costituzione di nuove federazioni sportive nazionali con deliberazione del Consiglio nazionale da adottarsi con l'intervento di due terzi dei membri effettivi.

     Le nuove federazioni costituite possono aderire al Comitato olimpico nazionale italiano, una sola per uno stesso sport.

     Il Consiglio nazionale delibera sulle domande di adesione entro sei mesi dalla presentazione, su proposta motivata della giunta esecutiva.

 

          Art. 29. Adesione sperimentale

     Per un quadriennio l'adesione ha carattere sperimentale e non attribuisce la qualità di organo.

     Decorso il quadriennio il Consiglio nazionale decide se l'adesione debba diventare definitiva o se la federazione debba essere esclusa.

 

          Art. 30. Esclusione delle federazioni sportive

     Con le stesse modalità di cui all'art. 28 il Consiglio nazionale può deliberare la perdita della qualità di organo delle federazioni sportive che non siano ricomprese fra quelle indicate nel precedente art. 25.

 

Titolo III

LE SOCIETÀ SPORTIVE NAZIONALI

 

          Art. 31. Riconoscimento delle società sportive

     Le società, le associazioni e gli enti sportivi non hanno scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale del Comitato Olimpico nazionale italiano o, per delega, dalla giunta esecutiva.

     Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole specialità dello sport praticato.

     Le organizzazioni polisportive d'importanza nazionale che svolgano esclusivamente attività di diffusione e promozione possono essere riconosciute enti di propaganda sportiva.

 

          Art. 32. Ordinamento delle società sportive

     Le società, le associazioni e gli enti sportivi sono retti da uno statuto che deve essere approvato dall'organo che procede al riconoscimento, ai sensi del predetto art. 31.

     Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche allo statuto nonchè i regolamenti interni.

 

          Art. 33. Attività delle società sportive

     Le società, le associazioni e gli enti sportivi sono soggetti all'ordinamento sportivo ed esercitano la loro attività secondo le norme e le consuetudini sportive.

 

Titolo IV

GLI ATLETI E GLI UFFICIALI DI GARA

 

          Art. 34. Gli atleti

     Gli atleti sono inquadrati presso le società, associazioni ed enti sportivi riconosciuti.

     L'atleta partecipa alle gare autorizzate sotto l'osservanza dei principi, dei regolamenti, degli usi e della lealtà sportiva.

     L'atleta non professionista deve praticare lo sport senza trarne profitto materiale, direttamente o indirettamente, in conformità alle regole della Federazione internazionale.

     L'attività dell'atleta professionista è disciplinata da norme regolamentari particolari emanate dalla federazione competente e secondo i principi dettati dalla rispettiva Federazione internazionale.

 

          Art. 35. Gli ufficiali di gara

     Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.

     Gli ufficiali di gara possono essere riuniti in gruppi dalla competente federazione sportiva.

 

          Art. 36. Disposizioni finali

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.


[1]  Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 13 giugno 1977, n. 685.