§ 98.1.30668 - D.P.R. 30 aprile 1976, n. 517.
Modificazione alla voce n. 43, aggiunta con regio decreto 28 aprile 1938, n. 784, alla tabella delle occupazioni che richiedono un lavoro [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/04/1976
Numero:517


Sommario
Art. unico.      La voce n. 43, aggiunta con regio decreto 28 aprile 1938, n. 784, alla tabella delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto [...]


§ 98.1.30668 - D.P.R. 30 aprile 1976, n. 517.

Modificazione alla voce n. 43, aggiunta con regio decreto 28 aprile 1938, n. 784, alla tabella delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

(G.U. 30 luglio 1976, n. 200)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;

     Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;

     Vista la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657;

     Visto il regio decreto 28 aprile 1938, n. 784, che ha aggiunto alla tabella, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la voce n. 43;

     Considerata l'opportunità di modificare la voce n. 43, aggiunta con regio decreto 28 aprile 1938, n. 784, comprendendovi gli artisti ed operai dipendenti da imprese cinematografiche e televisive; i cineoperatori, i cameramen-recording o teleoperatori da ripresa; i fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     La voce n. 43, aggiunta con regio decreto 28 aprile 1938, n. 784, alla tabella delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è così modificata: "Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisivi; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici".