§ 98.1.30664 - D.P.R. 9 marzo 1976, n. 471.
Modificazioni all'ordinamento delle scuole militari.


Settore:Normativa nazionale
Data:09/03/1976
Numero:471


Sommario
Art. unico.      Al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678 e 10 maggio 1972, n. 971, sono apportate le [...]


§ 98.1.30664 - D.P.R. 9 marzo 1976, n. 471. [1]

Modificazioni all'ordinamento delle scuole militari.

(G.U. 10 luglio 1976, n. 180)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, sull'ordinamento delle scuole militari, modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678 e 10 maggio 1972, n. 971;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678 e 10 maggio 1972, n. 971, sono apportate le varianti di cui appresso:

     nell'art. 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "I programmi svolti presso le scuole militari corrispondono a quelli previsti per l'intero corso del liceo classico e per il terzo, quarto e quinto anno del liceo scientifico";

     nell'art. 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Le ammissioni alle scuole militari si effettuano mediante concorso per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico, ovvero al terzo anno del liceo scientifico";

     nell'art. 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione abbiano compiuto il 15° anno di età e non superato il 17° ";

     "b) siano in possesso del titolo di promozione o di idoneità rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza del liceo scientifico";

     nell'art. 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "i giovani che conseguono il voto di almeno sei decimi negli esami di cui al precedente comma sono ammessi a sostenere una prova di cultura generale sulle materie del ginnasio superiore se aspiranti al primo anno del liceo classico o sulle materie del primo e del secondo anno del liceo scientifico, se aspiranti al 3° anno di detto liceo";

     nell'art. 6, il punto 4) del secondo comma è sostituito dal seguente:

     "4) I candidati che abbiano conseguito il titolo di promozione in sede di scrutinio finale o di idoneità in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico; tra questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di complemento";

     nell'art. 12, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale nel primo anno del liceo classico e nel terzo anno del liceo scientifico agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di cui al precedente art. 6 purchè abbiano superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore agli otto decimi";

     l'art. 17 è così sostituito:

     "Gli allievi, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e con gli effetti dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, al compimento del 16° anno di età contraggono l'arruolamento volontario di anni 3 per il compimento del corso di studi prescelto; a tal fine, potranno essere contratte successive rafferme di un anno".

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.