§ 98.1.30612 - D.P.R. 9 maggio 1974, n. 424.
Modifica dell'art. 24 del regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/05/1974
Numero:424


Sommario
Art. 1.      Il terzo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Alle autorizzazioni già rilasciate, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ancorchè scadute, è riconosciuta ulteriore validità fino [...]


§ 98.1.30612 - D.P.R. 9 maggio 1974, n. 424.

Modifica dell'art. 24 del regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

(G.U. 17 settembre 1974, n. 242)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

     Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

     Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, che reca modifiche alla predetta legge;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

     Decreta:

 

     E' approvato l'unito regolamento riguardante la modifica dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate.

 

 

Regolamento

 

     Art. 1.

     Il terzo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è sostituito dal seguente:

     "Il colloquio di cui al comma precedente viene effettuato alla presenza di un funzionario tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del medico provinciale o di un suo sostituto e di un funzionario provinciale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni".

     Il quinto comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è così sostituito:

     "L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per cinque anni ed è rinnovabile con le stesse modalità".

 

          Art. 2.

     Alle autorizzazioni già rilasciate, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ancorchè scadute, è riconosciuta ulteriore validità fino al compimento del quinto anno dalla data del rilascio.