§ 98.1.30604 - D.P.R. 12 gennaio 1974, n. 238.
Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 3 marzo 1971, n. 125, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici.


Settore:Normativa nazionale
Data:12/01/1974
Numero:238


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Terminologia
Art. 3.  Biodegradabilità
Art. 4.  Tossicità
Art. 5.  Indicazioni sulle confezioni dei detergenti sintetici e detersivi
Art. 6.  Lingua da impiegare sulle confezioni
Art. 7.  Autorità centrale e periferica
Art. 8.  Compiti dell'autorità periferica
Art. 9.  Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione
Art. 10.  Documentazione richiesta per l'autorizzazione
Art. 11.  Rilascio dell'autorizzazione
Art. 12.  Modalità del prelievo
Art. 13.  Modalità di predisposizione dei quattro campioni per l'analisi
Art. 14.  Processo verbale del prelievo
Art. 15.  Destinazione dei campioni e degli esemplari di processo verbale
Art. 16.  Utilizzazione dei campioni
Art. 17.  Autorizzazione ad istituti e laboratori ad eseguire analisi
Art. 18.  Richiesta dell'analisi di revisione
Art. 19.  Sequestro e distruzione del prodotto non rispondente ai requisiti di legge
Art. 20.  Custodia del prodotto sequestrato e sua destinazione


§ 98.1.30604 - D.P.R. 12 gennaio 1974, n. 238. [1]

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 3 marzo 1971, n. 125, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici.

(G.U. 25 giugno 1974, n. 165)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 6, primo comma, della legge 3 marzo 1971, n. 125, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato;

     Decreta:

 

     E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 3 marzo 1971, n. 125, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici.

 

 

Capo I

GENERALITA'

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     Le norme del presente regolamento si applicano ai detergenti sintetici come tali o presenti nei detersivi.

 

          Art. 2. Terminologia

     Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

     Agenti tensioattivi: composti organici che, per la particolare struttura molecolare, hanno la proprietà di abbassare la tensione superficiale delle soluzioni acquose che li contengono.

     Essi sono classificati, in base alle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche, nelle seguenti categorie: anionici, cationici, non ionici, anfolitici.

     Biodegradabilità: attitudine, che devono avere i detergenti sintetici, a subire la degradazione biologica.

     Biodegradazione o degradazione biologica: demolizione della molecola dei detergenti sintetici, effettuata per azione di microrganismi, in prodotti più semplici.

     Detergenti sintetici o detergenti: agenti tensioattivi di sintesi e non presenti in natura destinati ad essere impiegati per esplicare azione detergente anche solo complementare.

     Detersivi o prodotti destinati al lavaggio e pulizia: prodotti costituiti da detergenti sintetici, di una o più categorie, come tali od associati a costituenti sussidiari o complementari.

     Percentuale di biodegradabilità: quantità percentuale di detergenti sintetici di ciascuna categoria, biodegradata secondo il metodo fissato a norma del presente regolamento.

 

Capo II

DETERGENTI SINTETICI E DETERSIVI

 

          Art. 3. Biodegradabilità

     Sono soggetti all'obbligo di cui all'art. 1, primo comma, della legge, i detergenti sintetici come tali o presenti nei detersivi, le miscele di detergenti sintetici come tali o presenti nei detersivi.

     Il Ministro per la sanità, con propri decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, fissa i metodi per la determinazione della percentuale di biodegradabilità delle varie categorie di detergenti sintetici e provvede ai loro successivi aggiornamenti.

 

          Art. 4. Tossicità

     I detergenti sintetici come tali o presenti nei detersivi devono assicurare, ai fini della protezione delle acque superficiali e sotterranee dagli inquinamenti, i valori di concentrazione stabiliti con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato e sentito il Consiglio superiore di sanità.

     Il Ministro per la sanità, nelle stesse forme, fissa il metodo per il saggio di tossicità e provvede ai successivi aggiornamenti dello stesso e dei valori di concentrazione.

 

          Art. 5. Indicazioni sulle confezioni dei detergenti sintetici e detersivi

     Le confezioni dei detergenti sintetici e dei detersivi devono riportare, a caratteri leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:

     a) le categorie dei detergenti sintetici contenuti nelle confezioni;

     b) la percentuale di biodegradabilità dei detergenti sintetici, per categoria, determinata secondo i metodi di cui al precedente art. 3;

     c) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa produttrice;

     d) la sede dello stabilimento di produzione;

     e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile dell'immissione in commercio;

     f) le modalità e le condizioni di impiego;

     g) il peso netto del prodotto solido o il volume del prodotto liquido. E' ammessa una tolleranza massima del 5% sul peso netto e del 2% sul volume per le confezioni superiori rispettivamente a 1000 grammi e ad 1 litro e per confezioni inferiori a detti valori una tolleranza dell'8% e del 3% rispettivamente;

     h) per confezioni inferiori a 50 grammi o 50 millilitri sono sufficienti le indicazioni di cui ai punti a), b), c) del presente articolo.

     Nel caso di fabbricazione per conto terzi è consentito che le indicazioni di cui ai punti c) e d) siano sostituite dalle indicazioni di iscrizione alla camera di commercio e della provincia in cui opera l'azienda e lo stabilimento di produzione.

 

          Art. 6. Lingua da impiegare sulle confezioni

     Le confezioni dei detergenti sintetici e dei detersivi per il consumo interno, sia di produzione nazionale che importati, devono riportare le indicazioni previste dall'art. 5 del presente regolamento obbligatoriamente, anche se non esclusivamente, in lingua italiana.

 

Capo III

VIGILANZA

 

Sezione I

 

ORGANI DI VIGILANZA

 

          Art. 7. Autorità centrale e periferica

     Il Ministero della sanità ed i suoi organi periferici, nonchè gli organi sanitari regionali centrali e periferici, esercitano la vigilanza di cui all'art. 3 della legge, avvalendosi dei segretari tecnici, delle guardie di sanità, dei vigili sanitari provinciali e comunali e, eventualmente, del personale tecnico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi e degli altri laboratori di cui all'art. 17 del presente regolamento.

 

          Art. 8. Compiti dell'autorità periferica

     L'organo competente delle regioni a statuto ordinario e della Val d'Aosta ed il medico provinciale nelle altre regioni a statuto speciale coordinano la vigilanza, assicurano uniformità di interventi e criteri nelle ispezioni, nei prelievi e nelle denunzie, secondo le istruzioni emanate dal Ministero della sanità.

 

Sezione II

AUTORIZZAZIONI

 

          Art. 9. Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione

     L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione, e confezionamento, nonchè l'esercizio di depositi all'ingrosso di detergenti sintetici e di detersivi è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanità.

 

          Art. 10. Documentazione richiesta per l'autorizzazione

     L'imprenditore esercente per ottenere l'autorizzazione deve presentare apposita domanda nella quale devono essere indicati:

     a) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato dell'impresa;

     b) la sede dell'impresa e il luogo dello stabilimento o del laboratorio o del deposito;

     c) le categorie di detergenti sintetici impiegati e le relative percentuali di biodegradabilità e tossicità determinate secondo i metodi fissati a norma del presente regolamento;

     d) le precauzioni igienico-santarie da adottare durante la produzione, la preparazione, il confezionamento o il deposito del prodotto per la tutela dell'ambiente naturale;

     e) la documentazione concernente gli studi e le ricerche volti a determinare gli effetti sulla salute dell'uomo e degli animali;

     f) l'indicazione analitica delle singole componenti del prodotto ed ogni altro elemento ritenuto utile ad una migliore conoscenza del prodotto stesso.

     Gli imprenditori di stabilimenti, laboratori o depositi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono richiedere l'autorizzazione entro tre mesi da tale data.

 

          Art. 11. Rilascio dell'autorizzazione

     Il Ministero della sanità, accertata l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, rilascia l'autorizzazione nella quale devono essere indicati tutti gli elementi caratteristici degli agenti tensioattivi prodotti o in deposito e comunque destinati ad essere posti in vendita come detergenti sintetici o detersivi.

 

Sezione III

CAMPIONI

 

          Art. 12. Modalità del prelievo

     I prelievi dei campioni destinati alle analisi devono essere eseguiti, separatamente per ogni prodotto, in modo che il prelievo, da effettuare in quantità di quattro chilogrammi per un prodotto solido o di quattro litri per un prodotto liquido, rappresenti la composizione di media del prodotto stesso.

     Devono essere osservate le seguenti modalità:

     a) il quantitativo fissato si preleva da uno o più punti diversi del prodotto solido o liquido contenuto in un unico recipiente;

     b) il quantitativo fissato di prodotto solido o liquido contenuto in più recipienti, si preleva da diversi recipienti scelti a caso in quantità parziale, che vengono riunite e mescolate per formare un unico campione medio;

     c) il quantitativo fissato, se il prodotto solido o liquido è contenuto in confezioni originali chiuse, si ottiene prelevandolo da varie confezioni scelte con criteri di assoluta casualità.

     Nel verbale di prelievo dovrà essere fatta espressa menzione dei motivi per i quali non è stato possibile, nel caso specifico, seguire la procedura di cui al comma precedente e dovrà essere descritta la procedura seguita.

 

          Art. 13. Modalità di predisposizione dei quattro campioni per l'analisi

     Il campione medio di cui all'articolo precedente deve essere ripartito in quattro campioni equivalenti, ciascuno dei quali deve essere chiuso in un contenitore idoneo a preservarlo da ogni possibile alterazione e sigillato con piombini o altro sigillo recanti impressa l'indicazione dell'ufficio che ha eseguito il prelievo.

     Su ognuno dei contenitori dei quattro campioni o su un cartellino assicurato ad essi in modo da impedirne il distacco, devono essere indicati l'ufficio che ha eseguito il prelievo, la data del prelievo, la natura del prodotto prelevato ed il numero del verbale di prelievo e devono essere apposte le firme delle persone che hanno eseguito il prelievo e la firma dell'imprenditore o di un suo rappresentante o del custode del prodotto, i quali hanno anche facoltà di apporre un proprio timbro o sigillo.

 

          Art. 14. Processo verbale del prelievo

     Di ogni prelievo viene redatto il processo verbale, in quattro esemplari, contenente le seguenti indicazioni:

     a) il numero d'ordine, la data ed il luogo del prelievo;

     b) le generalità e la qualifica delle persone che eseguono il prelievo;

     c) il nome o la ragione sociale dell'imprenditore, il luogo dello stabilimento, del laboratorio o del deposito in cui è eseguito il prelievo e le generalità della persona che ha assistito al prelievo;

     d) la natura del prodotto, le indicazioni riportate sulle confezioni e la dichiarazione che si tratta di prodotto sfuso o in contenitori originali con particolare cenno alla originalità ed integrità delle confezioni;

     e) le modalità del prelievo;

     f) la dichiarazione di chi esegue il prelievo che si procede o meno al sequestro del prodotto;

     g) la dichiarazione dell'imprenditore o del suo rappresentante o del custode del prodotto che sono stati da loro trattenuti un esemplare del processo verbale ed uno dei campioni;

     h) la dichiarazione che il processo verbale è stato letto alla presenza dell'interessato e da lui sottoscritto o che egli si è rifiutato di sottoscriverlo;

     i) le eventuali dichiarazioni dell'impreditore o del suo rappresentante o del custode del prodotto, sulle aggiunte o manipolazioni subite dal prodotto dopo la sua ricezione;

     l) le eventuali altre osservazioni o dichiarazioni dei verbalizzanti e delle persone presenti;

     m) la dichiarazione che sui campioni è stato apposto il timbro o il sigillo dell'imprenditore.

     Il processo verbale deve essere sottoscritto dai verbalizzanti e dall'imprenditore o da un suo rappresentante o dal custode del prodotto.

 

          Art. 15. Destinazione dei campioni e degli esemplari di processo verbale

     Uno degli esemplari del processo verbale viene lasciato, insieme ad uno dei campioni, all'imprenditore o al suo rappresentante o al custode del prodotto, mentre gli altri tre esemplari insieme agli altri tre campioni vengono inviati al laboratorio provinciale di igiene e profilassi o ad altro laboratorio autorizzato.

     Un quinto esemplare del processo verbale, che deve essere redatto nel caso di prelievi da confezioni originali, viene spedito immediatamente all'impresa produttrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

          Art. 16. Utilizzazione dei campioni

     Dei tre campioni inviati al laboratorio di analisi, il primo campione viene utilizzato dallo stesso per la effettuazione dell'analisi; il secondo campione è destinato all'eventuale analisi di revisione e deve essere conservato per trenta giorni dalla data di spedizione dell'esito della prima analisi all'interessato; il terzo campione viene conservato, al fine di eventuali perizie ordinate dall'autorità giudiziaria, per sessanta giorni dalla data di spedizione dell'esito dell'analisi di revisione all'interessato.

 

Sezione IV

LABORATORI DI ANALISI ED ANALISI

 

          Art. 17. Autorizzazione ad istituti e laboratori ad eseguire analisi

     Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, e su proposta dei competenti organi delle regioni a statuto ordinario e della Val d'Aosta e del medico provinciale nelle altre regioni a statuto speciale, può affidare, a tempo determinato, le analisi anche ad istituti o laboratori pubblici diversi dai laboratori provinciali di igiene e profilassi, se ritenuti tecnicamente idonei a svolgere tale funzione dal Ministero della sanità.

 

          Art. 18. Richiesta dell'analisi di revisione

     La domanda di revisione dell'analisi indirizzata all'organo competente delle regioni a statuto ordinario e della Val d'Aosta ed al medico provinciale nelle altre regioni a statuto speciale deve essere motivata ed indicare il numero e la data del verbale di prelievo; ad essa deve essere allegata la ricevuta del deposito, presso la tesoreria provinciale, della somma di lire centomila per spese per ogni analisi di revisione, da versarsi nell'apposito capitolo di bilancio delle entrate dell'Istituto superiore di sanità.

 

Sezione V

DESTINAZIONE DEL PRODOTTO NON RISPONDENTE AI REQUISITI DI LEGGE

 

          Art. 19. Sequestro e distruzione del prodotto non rispondente ai requisiti di legge

     Il sequestro è disposto quando risulti dalla prima analisi che il prodotto non è conforme alle disposizioni della legge e del presente regolamento.

     La distruzione è disposta quando l'analisi di revisione conferma la difformità del prodotto dalle disposizioni della legge e del presente regolamento.

 

          Art. 20. Custodia del prodotto sequestrato e sua destinazione

     Il prodotto sequestrato, salve diverse disposizioni degli organi competenti, è affidato in custodia all'imprenditore o al suo rappresentante o al custode del prodotto che sarà responsabile della sua conservazione.

     Delle operazioni di sequestro viene redatto circostanziato e motivato processo verbale in tre esemplari, dei quali uno viene trattenuto dall'autorità sequestrante, uno viene rilasciato all'imprenditore o al suo rappresentante o al custode del prodotto ed uno viene trasmesso al produttore.

     Se dall'analisi di revisione risulta che il prodotto è conforme alle disposizioni della legge e del presente regolamento, il sequestro viene immediatamente revocato e ne viene data comunicazione agli interessati.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 5 aprile 1989, n. 250.