§ 4.10.18 - D.P.R. 5 aprile 1989, n. 250.
Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici, nonchè [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.10 sostanze non alimentari
Data:05/04/1989
Numero:250


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Terminologia.
Art. 3.  Biodegradabilità - Tossicità - Contenuto di composti di fosforo - Sostituenti dei composti di fosforo.
Art. 4.  Autorità centrale e periferica.
Art. 5.  Compiti dell'autorità periferica.
Art. 6.  Documentazione richiesta per l'autorizzazione sanitaria.
Art. 7.  Rilascio dell'autorizzazione sanitaria.
Art. 8.  Modalità di prelievo ed ottenimento del campione.
Art. 9.  Processo verbale del prelievo.
Art. 10.  Modalità di predisposizione dei quattro campioni per analisi.
Art. 11.  Destinazione dei campioni e degli esemplari di processo verbale.
Art. 12.  Utilizzazione dei campioni.
Art. 13.  Sequestro e custodia del prodotto non rispondente alle prescrizioni di legge.
Art. 14.  Richiesta dell'analisi di revisione.
Art. 15.  Destinazione del prodotto sequestrato.
Art. 16.  Detenzione per ragioni di studio di detersivi non conformi alle prescrizioni vigenti.


§ 4.10.18 - D.P.R. 5 aprile 1989, n. 250.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici, nonchè abrogazione del regolamento di esecuzione della legge 3 marzo 1971, n. 125, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, concernente la medesima materia.

(G.U. 13 luglio 1989, n. 162)

 

 

     Art. 1.

     1. E' approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici, vistato dal Ministro proponente.

     2. Il regolamento di esecuzione della legge 3 marzo 1971, n. 125, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, è abrogato.

 

Regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente

la biodegradabilità dei detergenti sintetici

 

Capo I

 

GENERALITA'

 

     Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Le norme del presente regolamento si applicano ai prodotti definiti dall'art. 1 della legge 26 aprile 1983, n. 136, di seguito denominata "legge".

 

          Art. 2. Terminologia.

     1. I termini di detergente sintetico, detersivo e preparato per lavare sono tra loro sinonimi.

     2. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

     a) tensioattivi: composti organici che, per la particolare struttura molecolare, hanno la proprietà di abbassare la tensione superficiale delle soluzioni acquose che li contengono. Essi sono classificati, in base alle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche, nelle quattro categorie previste dalla legge;

     b) tensioattivi sintetici: composti organici di sintesi, non presenti in natura, destinati ad esplicare azione detergente nelle formulazioni dei detersivi;

     c) elementi secondari: sono sostanze complementari e si possono distinguere in coadiuvanti, rinforzanti, cariche, additivi, ed altri elementi accessori utilizzati insieme ai tensioattivi nella formulazione dei detersivi; in particolare:

     1) per coadiuvanti si intendono i costituenti complementari di un detersivo - generalmente inorganici - che, per quanto riguarda l'azione specifica del lavaggio, migliorano le prestazioni del formulato;

     2) per rinforzanti si intendono i costituenti complementari di un detersivo - generalmente organici - che integrano o completano alcune caratteristiche dei costituenti principali del formulato;

     3) per cariche si intendono i prodotti inorganici ed organici - generalmente inerti - usati per ottenere il tipo desiderato di presentazione e/o concentrazione di un detersivo;

     4) per additivi si intendono i costituenti complementari di un preparato per lavare che conferiscono al formulato proprietà diverse da quelle dell'azione specifica di lavaggio;

     d) biodegradazione o degradazione biologica: demolizione delle sostanze organiche effettuata per azione dei microrganismi, in composti inorganici semplici, generalmente innocui alla vita animale e vegetale;

     e) biodegradabilità: attitudine che devono avere i tensioattivi a subire la degradazione biologica;

     f) percentuale di biodegradabilità: percentuale di tensioattivi sintetici di ciascuna categoria che subisce la degradazione biologica, determinata secondo i metodi fissati a norma dell'art. 4 della legge;

     g) detersivi sfusi: detersivi in confezioni non originali e non preconfezionati;

     h) detersivi trasportati alla rinfusa: detersivi confezionati e trasportati non in contenitori individuali ma in unità di carico costituita dallo stesso mezzo di trasporto.

 

Capo II

 

PRODUZIONE - DETENZIONE - IMMISSIONE IN COMMERCIO –

IMPORTAZIONE - USO

 

          Art. 3. Biodegradabilità - Tossicità - Contenuto di composti di fosforo - Sostituenti dei composti di fosforo.

     1. Sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 2, primo comma, della legge i tensioattivi sintetici presenti nei detersivi. I metodi per la determinazione della biodegradabilità e le relative tolleranze sono fissati secondo le modalità stabilite dall'art. 4 della legge.

     2. Con le stesse modalità sono definiti i criteri di valutazione della tossicità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge. A tal fine i produttori di preparati per lavare devono comunicare ai Ministeri della sanità e dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco delle materie prime utilizzate nei vari formulati in produzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento; i produttori devono altresì provvedere agli opportuni aggiornamenti nel tempo di detto elenco, comunicando ai Ministeri della sanità e dell'ambiente le eventuali ulteriori materie prime utilizzate nei detersivi, in concomitanza con la loro messa in produzione. Il Ministero della sanità, anche su indicazione del Ministero dell'ambiente, può richiedere ai produttori di detersivi ulteriori informazioni o chiarimenti.

     3. I detersivi, per ciò che concerne i composti di fosforo ed i loro sostituenti presenti nei formulati, devono rispondere alle prescrizioni della vigente normativa di settore. I relativi metodi di controllo sono fissati secondo le modalità stabilite dall'art. 4 della legge.

 

Capo III

 

VIGILANZA

 

Sezione I

 

ORGANI DI VIGILANZA ED AUTORIZZAZIONE

 

          Art. 4. Autorità centrale e periferica.

     1. Il Ministro della sanità ed il sindaco esercitano la vigilanza di cui, rispettivamente, agli articoli 5, ultimo comma, e 6 della legge.

 

          Art. 5. Compiti dell'autorità periferica.

     1. Gli organi sanitari competenti sono tenuti a procedere con uniformità di interventi e di criteri alle autorizzazioni sanitarie, alle ispezioni, ai prelievi ed alle denunzie, seguendo le istruzioni tecniche emanate dal Ministero della sanità, e le eventuali statuizioni in materia emanate dalle regioni.

 

          Art. 6. Documentazione richiesta per l'autorizzazione sanitaria.

     1. Per ogni stabilimento l'imprenditore esercente, per ottenere l'autorizzazione, deve presentare apposita domanda nella quale devono essere indicati:

     a) la ditta o la ragione sociale ed il marchio depositato dall'impresa;

     b) la sede legale dell'impresa ed il luogo dello stabilimento;

     c) l'indicazione dei componenti dei prodotti da commercializzare ed ogni altro elemento utile alla conoscenza dei prodotti;

     d) le precauzioni igienico-sanitarie adottate durante il ciclo lavorativo per la tutela dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente.

 

          Art. 7. Rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

     1. Il sindaco, accertata l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, ed in particolare la messa in opera o la predisposizione durante il ciclo lavorativo di idonee cautele per la salvaguardia dei lavoratori e dell'ambiente, rilascia l'autorizzazione sanitaria.

     2. Le autorizzazioni già concesse ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 125, debbono essere rinnovate, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tale scopo l'imprenditore esercente deve presentare domanda di rinnovo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

Sezione II

 

ATTIVITA' DI VIGILANZA

 

          Art. 8. Modalità di prelievo ed ottenimento del campione.

     1. I prelievi dei campioni destinati alle analisi devono essere eseguiti, da personale tecnico qualificato, separatamente per ogni detersivo, in modo che il prelievo, da effettuare in quantità di quattro chilogrammi per un prodotto solido o di quattro litri per un prodotto liquido o in crema, rappresenti la composizione media del prodotto stesso.

     2. La procedura di campionamento deve essere eseguita con le modalità sottoindicate:

     a) detersivi granulari e/o in polvere:

     1) dopo la rilevazione delle caratteristiche del prodotto confezionato (tipo di contenitore e del sistema di chiusura, dicitura ed etichettatura), si procede all'apertura della confezione o delle confezioni (complessivamente si debbono avere a disposizione almeno quattro chilogrammi di prodotto) e se ne versa tutto il contenuto nella posizione centrale di una superficie piana in modo da formare un cono;

     2) nel caso di prodotti sfusi si preleva, dopo idonea omogeneizzazione, una quantità di almeno quattro chilogrammi di detersivo e si procede alla descritta disposizione a cono;

     3) si applica il dispositivo per la suddivisione in quarti al centro del cono in modo da suddividerlo in quattro parti;

     4) si raccolgono e si riuniscono a due a due le parti contrapposte formando con esse due cumuli a cono e si ripete l'operazione descritta per ottenere quattro campioni equivalenti da almeno un chilogrammo ciascuno;

     5) ognuno dei quattro campioni ottenuti deve essere posto in un contenitore idoneo a preservarlo da ogni possibile alterazione;

     b) detersivi per lavare liquidi o in crema:

     1) dopo la rilevazione delle caratteristiche del prodotto confezionato (tipo del contenitore e del sistema di chiusura, dicitura ed etichettatura), si procede all'apertura della confezione o delle confezioni e si opera come segue;

     2) nel caso di confezioni uguali o superiori a quattro litri si agita il prodotto per assicurarne la omogeneizzazione e quindi si prelevano quattro campioni equivalenti da un litro;

     3) nel caso di confezioni più piccole se ne sceglie un numero sufficiente per ottenere almeno quattro litri complessivi di prodotto; si mescola a fondo il contenuto delle singole confezioni per assicurarne la omogeneità; si omogeneizza in un contenitore il contenuto delle singole confezioni e si ripartisce in quattro campioni da un litro la miscela ottenuta;

     4) nel caso di prodotti sfusi si procede, previa adeguata omogeneizzazione, al prelievo di quattro litri complessivi di prodotto, ripartiti in quattro campioni da un litro;

     5) ognuno dei quattro campioni ottenuti deve essere posto in un contenitore idoneo a preservarlo da ogni possibile alterazione.

     3. Nel caso in cui non sia stato possibile seguire le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 2, dovrà esserne fatta specifica menzione nel verbale di prelievo precisando i motivi e descrivendo la procedura seguita.

 

          Art. 9. Processo verbale del prelievo.

     1. Di ogni prelievo viene redatto il processo verbale, in quattro esemplari, cinque nel caso di prelievi da confezioni originali, contenenti le seguenti indicazioni:

     a) il numero d'ordine, la data, l'ora ed il luogo del prelievo;

     b) le generalità e la qualifica delle persone che eseguono il prelievo;

     c) il nome dell'imprenditore o la ragione sociale dell'impresa, il luogo dello stabilimento in cui è stato eseguito il prelievo e le generalità della persona che ha assistito al prelievo;

     d) la natura del prodotto, le indicazioni riportate sulle confezioni e la dichiarazione che si tratta di prodotto sfuso o in contenitori originali con particolare cenno alla originalità ed integrità delle confezioni;

     e) modalità del prelievo;

     f) la dichiarazione dell'imprenditore o del suo rappresentante o del custode del prodotto che sono stati loro rilasciati un esemplare del processo verbale ed uno dei campioni;

     g) la dichiarazione che il processo verbale è stato letto alla presenza dell'interessato e da lui sottoscritto o che egli si è rifiutato di sottoscriverlo;

     h) le eventuali dichiarazioni dell'imprenditore o del suo rappresentante o del custode del prodotto sulle aggiunte o manipolazioni subite dal prodotto dopo la sua ricezione;

     i) la dichiarazione che sui contenitori dei campioni è stato apposto, se del caso, il timbro o il sigillo dell'imprenditore;

     l) le eventuali osservazioni o altre dichiarazioni dei verbalizzanti e delle persone presenti.

     2. Il processo verbale deve essere sottoscritto dai verbalizzanti e dall'imprenditore o da un suo rappresentante o dal custode del prodotto.

 

          Art. 10. Modalità di predisposizione dei quattro campioni per analisi.

     1. Ciascuno dei contenitori dei campioni di cui all'art. 8 deve essere sigillato con piombini o altro sigillo recante impressa l'indicazione dell'organo di vigilanza che ha eseguito il prelievo.

     2. Su ognuno dei contenitori dei quattro campioni o su un cartellino assicurato ad esso in modo da impedirne il distacco devono essere indicati l'organo di vigilanza che ha eseguito il prelievo, la data e l'ora del prelievo, la natura del prodotto prelevato ed il numero del verbale di prelievo e devono essere apposte le firme delle persone che hanno eseguito il prelievo e la firma dell'imprenditore o di un suo rappresentante o del custode del prodotto, i quali hanno anche facoltà di apporre il proprio timbro o sigillo.

 

          Art. 11. Destinazione dei campioni e degli esemplari di processo verbale.

     1. Uno degli esemplari del processo verbale viene lasciato, insieme ad uno dei campioni, all'imprenditore od al suo rappresentante o al custode del prodotto.

     2. Gli altri tre campioni, insieme agli altri tre esemplari del processo verbale, vengono inviati ai presidi multizonali di prevenzione per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale previsti dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero, fino alla attuazione degli stessi, ai laboratori provinciali di igiene e profilassi. Un quinto esemplare del processo verbale, che deve essere redatto in caso di prelievi da confezioni originali, viene spedito immediatamente all'impresa produttrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

          Art. 12. Utilizzazione dei campioni.

     1. Dei tre campioni destinati al controllo analitico il primo campione viene utilizzato per l'effettuazione dell'analisi da parte dei presidi multizonali di prevenzione o dei laboratori provinciali di igiene e profilassi di cui all'art. 11; il secondo campione è destinato all'eventuale analisi di revisione di cui all'art. 14 e deve essere conservato per novanta giorni dalla data di spedizione dell'esito della prima analisi all'interessato; il terzo campione viene conservato per il periodo di tempo necessario a pervenire all'estinzione delle eventuali contestazioni, ovvero alla eventuale emanazione della sentenza definitiva.

 

Sezione III

 

SEQUESTRO E CUSTODIA DEI PRODOTTI - ANALISI DI REVISIONE - DESTINAZIONE FINALE DEI PRODOTTI SEQUESTRATI

 

          Art. 13. Sequestro e custodia del prodotto non rispondente alle prescrizioni di legge.

     1. Il sequestro della partita in giacenza è disposto con ordinanza dal sindaco quando risulti dalla prima analisi che il prodotto non è conforme alle disposizioni vigenti.

     2. Delle operazioni di sequestro viene redatto circostanziato e motivato processo verbale in tre esemplari, dei quali uno viene trattenuto dall'autorità che effettua il sequestro, uno viene rilasciato all'imprenditore o al suo rappresentante o al custode del prodotto ed uno viene trasmesso al produttore.

     3. Il prodotto sequestrato è affidato dal sindaco in custodia all'imprenditore o al suo rappresentante o al custode del prodotto, che sarà responsabile della sua conservazione, salvo diverse obiettive esigenze.

 

          Art. 14. Richiesta dell'analisi di revisione.

     1. La domanda di revisione dell'analisi, indirizzata all'organo sanitario competente, deve essere motivata ed indicare il numero e la data del verbale di prelievo. Alla medesima deve essere allegata la ricevuta del versamento della somma, determinata, per ciascuna analisi di revisione, con decreto del Ministro della sanità. Il versamento va effettuato presso la tesoreria provinciale dello Stato e dovrà affluire nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

 

          Art. 15. Destinazione del prodotto sequestrato.

     1. Se dall'analisi di revisione risulta che il prodotto è conforme alle disposizioni vigenti il sequestro viene immediatamente revocato dal sindaco e ne viene data comunicazione agli interessati. Quando l'analisi di revisione conferma la difformità del prodotto dalle disposizioni vigenti il sindaco provvede alla destinazione finale del prodotto in questione secondo direttive del Ministero della sanità, addebitandone gli oneri al responsabile dell'immissione in commercio.

 

Capo IV

 

DETERSIVI NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE DETENUTI

PER RAGIONI DI STUDIO

 

          Art. 16. Detenzione per ragioni di studio di detersivi non conformi alle prescrizioni vigenti.

     1. La detenzione di detersivi non conformi alle disposizioni vigenti è ammessa soltanto per ragioni di studio. Tale deroga è consentita a condizione che le quantità siano limitate, che detti detersivi non siano da immettere in commercio e siano eliminati con idonee precauzioni e che di essi vengano conservati i relativi protocolli di studio per almeno tre anni.

     2. E' fatto obbligo ai detentori dei suddetti detersivi di compilare un apposito registro, numerato e vidimato dagli organi di vigilanza, da tenere a disposizione degli stessi, con l'indicazione delle quantità in deposito e di quelle impiegate per scopi scientifici e sperimentali.