§ 98.1.30593 - D.P.R. 20 luglio 1973, n. 607.
Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia.


Settore:Normativa nazionale
Data:20/07/1973
Numero:607


Sommario
Art. 1.      Allo statuto della Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con i decreti del Presidente della [...]
Art. 2.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 98.1.30593 - D.P.R. 20 luglio 1973, n. 607.

Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia.

(G.U. 17 ottobre 1973, n. 269)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed aggiunte;

     Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale venne approvato lo statuto della Banca d'Italia;

     Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369 e 14 agosto 1969, n. 593, con i quali lo stesso statuto venne modificato;

     Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale straordinaria dei partecipanti della Banca d'Italia, in data 13 giugno 1973, per dare attuazione al decentramento amministrativo, su piano regionale, dell'attività della Banca d'Italia;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Allo statuto della Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369 e 14 agosto 1969, n. 593, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 30. — Al comma secondo, il testo del secondo periodo viene sostituito dal seguente:

     "Il loro numero varia, in ragione dell'importanza degli affari delle singole sedi, da sette a quattordici ed è elevabile fino a venti per le sedi site in comuni capoluoghi di regione".

Art. 34.— Il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Il numero dei consiglieri varia, in ragione dell'importanza degli affari delle singole succursali, da quattro a dieci ed è elevabile fino a quattordici per le succursali site in comuni capoluoghi di regione. I consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, sopra una lista doppia proposta dal governatore, per due anni e si rinnovano per metà ogni anno".

Art. 37. — Dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente nuovo comma:

     "I direttori delle filiali site in comuni capoluoghi di regione, nei limiti stabiliti dai regolamenti interni dell'istituto, coordinano l'attività delle filiali della regione ed espletano compiti attribuiti alla Banca in materia di vigilanza bancaria con riferimento all'intero territorio regionale".

Art. 40. — Restano soppressi il primo ed il terzo comma.

Art. 61. — La parola "Provincia" viene sostituita con la parola "Regione".

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.