§ 12.2.2 - R.D. 11 giugno 1936, n. 1067.
Approvazione dello statuto della banca d'Italia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.2 banca d'Italia
Data:11/06/1936
Numero:1067


Sommario
Art. 1.      La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375. Essa esercita funzioni bancarie
Art. 2.      La banca d'Italia ha l'amministrazione centrale in Roma
Art. 3.      Il capitale della banca d'Italia è di 300 milioni di lire rappresentato da quote di partecipazione di lire 1000 ciascuna
Art. 4.      I certificati attestanti le quote di partecipazione sono rilasciati dall'amministrazione centrale della banca d'Italia, con le formalità approvate dal consiglio superiore
Art. 5.      I poteri dell'istituto risiedono
Art. 6.      L'assemblea generale ordinaria dei partecipanti, convocata dal consiglio superiore non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, si riunisce in Roma non più tardi del 31 [...]
Art. 7.      L'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria viene stabilito dal consiglio superiore e deve comprendere l'approvazione del bilancio e la nomina dei sindaci e dei due supplenti
Art. 8.      I partecipanti aventi diritto di intervenire all'assemblea generale hanno un voto per ogni 100 quote sino a 500 quote, ed un voto per ogni 500 quote in più delle 500, purché possedute da non [...]
Art. 9.      L'assemblea generale è valida quando intervengano, in persona dei loro rappresentanti legali ovvero di mandatari, almeno trenta partecipanti possessori di un decimo o più del capitale [...]
Art. 10.      Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti dei partecipanti presenti
Art. 11.      Le proposte non comprese nell'ordine del giorno non possono essere discusse, ma l'assemblea può prenderle in considerazione e deliberare che siano inscritte nell'ordine del giorno della [...]
Art. 12.      Con la osservanza delle norme stabilite per le assemblee ordinarie possono essere convocate assemblee straordinarie in seguito a deliberazione del consiglio superiore o a domanda dei sindaci o [...]
Art. 13.      I verbali dell'assemblea generale sono stesi da pubblico notaio e devono essere firmati, entro un mese da quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea e da due partecipanti a ciò delegati [...]
Art. 14.      Le assemblee generali dei partecipanti presso le sedi sono annualmente convocate dal consiglio superiore nei modi e nelle forme stabiliti negli art. 6, 7 e 8 e hanno per oggetto la nomina e la [...]
Art. 15.      L'adunanza delle assemblee generali dei partecipanti delle sedi, qualora non sia valida per mancanza del numero legale dei partecipanti o delle quote rappresentate, è rinviata con l'osservanza [...]
Art. 16.      Le nomine demandate alle assemblee generali in Roma e presso le sedi devono farsi per schede segrete. S'intendono nominati soltanto coloro che raccolgono la maggioranza assoluta
Art. 17.      Il consiglio superiore si compone
Art. 18.      Il consiglio superiore tiene le sue adunanze in Roma sotto la presidenza del governatore
Art. 19.      Il consiglio superiore nomina e revoca il governatore, il direttore generale e i due vice-direttori generali
Art. 20.      Al consiglio superiore spetta l'amministrazione generale della banca
Art. 21.      I verbali e gli estratti delle deliberazioni del consiglio superiore o degli organi che da esso emanano sono autenticati dal governatore o da chi ne fa le veci e dal segretario
Art. 22.      Il comitato, su richiesta del governatore, è chiamato a dar parere intorno a questioni di speciale importanza, e, occorrendo, a decidere sulle proposte da farsi al consiglio superiore in ordine [...]
Art. 23.      I sindaci effettivi sono cinque, due i supplenti. Essi rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili
Art. 24.      I censori prendono contezza dell'andamento degli affari delle sedi e delle succursali presso le quali sono stati nominati e ne rivedono semestralmente il bilancio
Art. 25.      Il governatore rappresenta la banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Egli ha la firma dell'istituto
Art. 26.      Il governatore, con il concorso del comitato
Art. 27.      Il direttore generale ha la firma dell'istituto per gli atti di ordinaria amministrazione con facoltà di delegazione previa approvazione del governatore
Art. 28.      Il direttore generale surroga il governatore nel caso di sua assenza o d'impedimento in tutte le funzioni che competono al governatore medesimo in virtù della carica
Art. 29.      I due vice-direttori generali coadiuvano il direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o di impedimento. Nella eventualità di assenza o [...]
Art. 30.      In ciascuna sede vi è un consiglio di reggenza
Art. 31.      Il consiglio si aduna di regola una volta al mese, e tutte le altre volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando tre reggenti ne facciano domanda
Art. 32.      Il consiglio di reggenza è incaricato dell'amministrazione della sede, nei limiti stabiliti dal presente statuto, del funzionamento delle commissioni di sconto, del servizio dell'apertura e [...]
Art. 33.      Due reggenti per turno, esclusi quelli aventi funzioni di censore, e il direttore compongono la commissione chiamata a deliberare sulla ammissione delle cambiali presentate
Art. 34.      Le succursali hanno un direttore e dei consiglieri
Art. 35.      Due consiglieri per turno, esclusi quelli aventi funzioni di censore, e il direttore, che la presiede, compongono la commissione chiamata a deliberare sull'ammissione delle cambiali presentate
Art. 36.      I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono almeno due volte ogni anno
Art. 37.      La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna sede e succursale della banca è esercitata da un direttore alle dipendenze e sotto la sorveglianza dell'amministrazione centrale e, nelle [...]
Art. 38.      Qualora avvenga improvvisamente la mancanza o l'impedimento del direttore di una sede, il presidente del consiglio di reggenza o chi ne fa le veci, provvede, là dove non vi sia un [...]
Art. 39.      Il governatore ha facoltà in ogni caso di delegare un ispettore o un altro impiegato della banca ad assumere temporaneamente la direzione di sedi o succursali
Art. 40.      (Omissis)
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44.      La banca d'Italia esercita il servizio delle stanze di compensazione esistenti e di quelle che, su conforme parere della banca stessa, potranno essere istituite
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48.      Alle operazioni di anticipazione contro pegno erogate dalla Banca d'Italia in attuazione di quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del presente statuto non si applicano, in conformità di quanto [...]
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53.      Le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo costituite a favore della banca d'Italia stanno di pieno diritto a garantire, con l'intero loro valore, anche qualsiasi altro credito diretto ed [...]
Art. 54.      Ogni anno devono essere fatti il bilancio e l'inventario dell'attivo e del passivo dell'istituto
Art. 55.      Le riserve sono impiegate nei modi e nelle forme stabilite dal consiglio superiore
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65. 
Art. 66. 
Art. 67. 


§ 12.2.2 - R.D. 11 giugno 1936, n. 1067. [1]

Approvazione dello statuto della banca d'Italia.

(G.U. 18 giugno 1936, n. 140).

 

     Articolo unico.

     E' approvato lo statuto della banca d'Italia conforme al testo allegato al presente decreto, visto, d'ordine nostro, dal ministro per le finanze.

 

 

STATUTO DELLA BANCA D'ITALIA

 

 

TITOLO I

COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA

 

Art. 1.

     La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375. Essa esercita funzioni bancarie [2].

     A partire dalla data indicata a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, la Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (statuto del SEBC). Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'art. 105 comma 1 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato) [3].

     In particolare, la Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 [4].

     La Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge [5].

     Nel suo nuovo ordinamento la banca d'Italia riassume tutte indistintamente le attività, i diritti, i privilegi e le passività, gli obblighi e gli impegni dell'istituto creato con la legge 10 agosto 1893, n. 443.

 

     Art. 2.

     La banca d'Italia ha l'amministrazione centrale in Roma.

     Le sue filiali si distinguono in sedi, succursali ed agenzie, la cui competenza territoriale è determinata dal Consiglio superiore [6].

     Ha sedi nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia [7].

     Può avere succursali o agenzie nei capoluoghi di provincia in armonia con quanto previsto dalla legge [8].

     Quando occorresse apportare variazioni allo stato attuale delle sedi e delle altre filiali, i relativi provvedimenti debbono riportare l'approvazione del consiglio superiore e del ministro per il tesoro [9].

 

     Art. 3.

     Il capitale della banca d'Italia è di 300 milioni di lire rappresentato da quote di partecipazione di lire 1000 ciascuna.

     Le dette quote sono nominative e non possono essere possedute se non da:

     a) casse di risparmio;

     b) istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale [10];

     c) società per azioni esercenti attività bancaria risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 [11];

     d) istituti di previdenza [12];

     e) istituti di assicurazione [13].

     Le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del consiglio superiore, solamente da uno ad altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici [14].

 

     Art. 4.

     I certificati attestanti le quote di partecipazione sono rilasciati dall'amministrazione centrale della banca d'Italia, con le formalità approvate dal consiglio superiore.

     La cessione di cui all'ultimo comma dell'art. 3 deve risultare da girata attergata al certificato originale con la sottoscrizione delle parti autenticata da notaio. Il certificato dev'essere presentato all'amministrazione centrale della banca che provvederà al rilascio di un nuovo certificato intestato al cessionario, e solo dal momento della presentazione del certificato ceduto il cessionario potrà far valere i diritti di partecipante.

 

TITOLO II

AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA

 

     Art. 5.

     I poteri dell'istituto risiedono:

     a) nell'assemblea generale dei partecipanti;

     b) nel consiglio superiore e nel comitato del consiglio superiore;

     c) nel direttorio, costituito dal governatore, dal direttore generale e da due vice-direttori generali [15].

 

§ 1 - ASSEMBLEA GENERALE DEI PARTECIPANTI

 

     Art. 6.

     L'assemblea generale ordinaria dei partecipanti, convocata dal consiglio superiore non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, si riunisce in Roma non più tardi del 31 maggio di ciascun anno. E' presieduta dal governatore [16].

     Hanno diritto di intervenire i partecipanti che posseggano da tre mesi almeno 100 o più quote di partecipazione.

     Il diritto d'intervento spetta al titolare delle quote di partecipazione, qualunque sia il vincolo a cui queste siano sottoposte ed a chiunque spetti la loro proprietà.

 

     Art. 7.

     L'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria viene stabilito dal consiglio superiore e deve comprendere l'approvazione del bilancio e la nomina dei sindaci e dei due supplenti.

     Deve pure comprendere tutte le proposte presentate al consiglio superiore entro il mese di marzo, con domanda sottoscritta da uno o più partecipanti possessori da tre mesi almeno di 5000 o più quote di partecipazioni cumulativamente [17].

     La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai partecipanti con avviso inserito, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana [18].

 

     Art. 8.

     I partecipanti aventi diritto di intervenire all'assemblea generale hanno un voto per ogni 100 quote sino a 500 quote, ed un voto per ogni 500 quote in più delle 500, purché possedute da non meno di tre mesi.

     Ogni partecipante avente diritto d'intervenire all'assemblea generale è rappresentato dal proprio rappresentante legale ovvero da altra persona che non faccia parte del consiglio superiore della banca né del collegio sindacale, mediante mandato speciale rilasciato su appositi moduli con firma autenticata dal direttore di una sede o di una succursale o dal capo di una agenzia della banca.

     Ogni delegato non può rappresentare più di due partecipanti.

     Gli intervenuti in qualità di rappresentanti legali di partecipanti, o in qualità di mandatari di partecipanti o nell'una e nell'altra qualità insieme, non hanno diritto in alcun caso a più di 50 voti.

 

     Art. 9.

     L'assemblea generale è valida quando intervengano, in persona dei loro rappresentanti legali ovvero di mandatari, almeno trenta partecipanti possessori di un decimo o più del capitale dell'istituto.

     Non raggiungendosi questo numero di partecipanti e di quote, l'assemblea viene rimandata a non meno di otto né a più di quindici giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la quantità delle partecipazioni rappresentate.

     Il rinvio dell'assemblea sarà annunciato nella Gazzetta Ufficiale nell'intervallo tra la prima e la seconda riunione, con avvertenza che trattasi di una seconda convocazione.

     Il presidente dell'assemblea può prorogare al giorno successivo l'assemblea, quando l'ordine del giorno non sia stato esaurito nel giorno stabilito.

     Avvenendo che nel secondo giorno manchi il numero legale, sono ritenute valide le deliberazioni che fossero state prese nel primo giorno, e, per la discussione degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, si deve procedere ad una nuova convocazione con le formalità indicate nel presente articolo per le riconvocazioni in caso di mancanza di numero legale.

     Nell'assemblea di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni estranee agli oggetti rimasti all'ordine del giorno della prima.

 

     Art. 10.

     Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti dei partecipanti presenti.

 

     Art. 11.

     Le proposte non comprese nell'ordine del giorno non possono essere discusse, ma l'assemblea può prenderle in considerazione e deliberare che siano inscritte nell'ordine del giorno della successiva riunione.

 

     Art. 12.

     Con la osservanza delle norme stabilite per le assemblee ordinarie possono essere convocate assemblee straordinarie in seguito a deliberazione del consiglio superiore o a domanda dei sindaci o dei partecipanti che siano complessivamente possessori, da tre mesi almeno, di 20.000 o più quote.

     Il consiglio superiore, entro trenta giorni dalla legale presentazione della domanda di cui al comma precedente, stabilisce l'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, da riunirsi entro due mesi dalla presentazione della domanda stessa.

     L'ordine del giorno anche di queste assemblee viene compilato dal consiglio superiore, il quale deve comprendervi le proposte presentate dai sindaci e dai partecipanti.

 

     Art. 13.

     I verbali dell'assemblea generale sono stesi da pubblico notaio e devono essere firmati, entro un mese da quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea e da due partecipanti a ciò delegati dalla assemblea.

 

     Art. 14.

     Le assemblee generali dei partecipanti presso le sedi sono annualmente convocate dal consiglio superiore nei modi e nelle forme stabiliti negli art. 6, 7 e 8 e hanno per oggetto la nomina e la rinnovazione del consigliere superiore della rispettiva sede.

     Sono valide quando intervengano, in persona dei loro rappresentanti legali o di mandatari, almeno quindici partecipanti possessori di un ventesimo del capitale.

     Sono presiedute dal presidente del rispettivo consiglio di reggenza, o, in assenza di lui, dal reggente più anziano in ordine di nomina e di età.

     L'ufficio di segretario e di estensore del verbale dell'assemblea spetta al segretario del consiglio di reggenza, e, in assenza di lui, a uno dei presenti all'assemblea, da designarsi dal presidente della medesima.

     Quando il numero dei consiglieri superiori da nominare raggiunge la metà dei componenti il Consiglio, le nomine sono demandate ad un'unica assemblea generale da tenersi in Roma con l'osservanza delle modalità stabilite nei precedenti articoli. In tali assemblee si procede a votazioni separate per ciascuna sede [19].

 

     Art. 15.

     L'adunanza delle assemblee generali dei partecipanti delle sedi, qualora non sia valida per mancanza del numero legale dei partecipanti o delle quote rappresentate, è rinviata con l'osservanza delle formalità stabilite nell'art. 9.

 

     Art. 16.

     Le nomine demandate alle assemblee generali in Roma e presso le sedi devono farsi per schede segrete. S'intendono nominati soltanto coloro che raccolgono la maggioranza assoluta.

 

§ 2 - CONSIGLIO SUPERIORE

 

     Art. 17.

     Il consiglio superiore si compone:

     del governatore;

     di tredici consiglieri nominati nelle assemblee generali dei partecipanti presso le sedi della banca in ragione di uno per ciascuna sede. Le assemblee generali per le sedi di Firenze e di Livorno si riuniscono presso la sede di Firenze per la nomina di un unico rappresentante. [20]

     Ciascun consigliere rimane in carica 5 anni ed è rieleggibile [21].

     (Omissis) [22].

     (Omissis) [23].

     Il direttore generale interviene alle riunioni del consiglio e, quando non sostituisce il governatore, ha soltanto voto consultivo.

     I due vice-direttori generali assistono alle riunioni del Consiglio e uno di essi, su designazione del Consiglio superiore, assume l'ufficio di segretario [24].

     I membri del Consiglio superiore ed i componenti del direttorio debbono essere cittadini italiani [25].

 

     Art. 18.

     Il consiglio superiore tiene le sue adunanze in Roma sotto la presidenza del governatore.

     Esso nomina nella prima sua tornata di ciascun anno quattro dei propri componenti per costituire assieme al governatore il comitato, che è parimenti presieduto dal governatore e al quale interviene pure il direttore generale con voto consultivo.

     I due vice-direttori generali assistono alle riunioni del comitato; assume l'ufficio di segretario il vice-direttore generale designato all'ufficio di segretario del Consiglio [26].

     I membri del comitato che scadono di carica sono rieleggibili.

     Le adunanze del Consiglio superiore sono ordinarie e straordinarie. Le prime si tengono di regola una volta al trimestre su invito del governatore; le altre ogni qual volta il governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata di almeno tre dei membri del Consiglio stesso [27].

     Il Consiglio è legalmente costituito quando intervengano almeno sette dei suoi componenti, non compreso in detto numero il governatore o chi ne fa le veci [28].

     Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. Il governatore, o chi ne fa le veci, vota soltanto in caso di parità di voti. Le votazioni, quando riguardino persone, si fanno per scrutinio segreto; negli altri casi si fanno per voti palesi [29].

     Il Comitato si riunisce di regola una volta al mese su invito del governatore; ad esso si applicano le disposizioni di cui al comma precedente [30].

 

     Art. 19.

     Il consiglio superiore nomina e revoca il governatore, il direttore generale e i due vice-direttori generali [31].

     Per l'adozione di siffatti provvedimenti il consiglio è convocato in seduta straordinaria per invito del governatore, se trattasi della nomina o della revoca del direttore generale e dei due vice-direttori generali, e per invito del più anziano in ordine di nomina e di età dei suoi componenti, se trattisi della nomina o della revoca del governatore [32].

     Per la nomina e la revoca del governatore, il consiglio è presieduto dal componente più anziano; le deliberazioni devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del consiglio, escluso il governatore, e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

     Per la nomina e la revoca del direttore generale e dei due vice-direttori generali le deliberazioni devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del consiglio e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti [33].

     La convocazione del consiglio in seduta straordinaria per deliberare sui provvedimenti, di cui ai commi precedenti, deve aver luogo a cura del governatore o, secondo i casi, del componente più anziano, quando ne facciano istanza scritta almeno i due terzi dei membri del consiglio, non compreso il governatore. La convocazione deve aver luogo non oltre venti giorni dalla richiesta.

     Le nomine e le revoche debbono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri [34].

 

     Art. 20.

     Al consiglio superiore spetta l'amministrazione generale della banca.

     In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nonché, per le delibere di cui ai successivi punti 1), 2), 3) e 5), nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla Banca centrale europea (BCE) in applicazione di esso, il consiglio:

     1) delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti al portatore denominati in lire, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari;

     2) delibera la creazione e l'emissione dei biglietti denominati in lire e la distruzione di quelli ritirati ed annullati;

     3) determina le norme e le condizioni per le operazioni della banca;

     4) assegna alle sedi e alle succursali i fondi per i rispettivi impieghi mensili;

     5) nomina i corrispondenti della banca all'interno e all'estero;

     6) delibera i regolamenti interni dell'istituto;

     7) delibera la istituzione di speciali casse di servizio per la cauta custodia dei valori non rinchiusi nelle sagrestie e ne regola l'esercizio;

     8) stabilisce le norme riguardanti la cassa centrale;

     9) disciplina il servizio delle casse di previdenza degli impiegati e stanzia le somme necessarie al regolare esercizio di esse;

     10) determina il numero dei reggenti e dei consiglieri presso le sedi e le succursali;

     11) determina la pianta organica del personale, fissa gli stipendi, nomina e revoca gli impiegati;

     12) nomina e revoca i reggenti e i consiglieri stabilendo quali tra essi debbano assumere l'ufficio di censore e il servizio di apertura e chiusura delle casse. Del conferimento di siffatte attribuzioni dà comunicazione al collegio dei sindaci;

     13) stabilisce le cauzioni dei cassieri e degli altri impiegati aventi responsabilità materiale, e ne delibera lo svincolo;

     14) delibera lo svincolo delle cauzioni dei funzionari;

     15) esamina ed approva il bilancio annuale ed il conto dei profitti, delle spese e delle perdite, e ne delibera la presentazione ai sindaci e alla assemblea generale dei partecipanti per la definitiva approvazione. Sentita la relazione dei sindaci, delibera i dividendi da pagarsi ai partecipanti;

     16) autorizza i contratti che importano alienazione di immobili per somma superiore a L. 3.000.000 e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a L. 12.000.000 e si pronuncia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il governatore creda di sottomettere alla sua approvazione;

     17) delibera le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche iscritte a favore della banca, nonché le surrogazioni a favore di terzi quando il credito non sia interamente estinto, salvo quanto è disposto negli art. 25 e 26;

     18) adotta le deliberazioni occorrenti in relazione al disposto dell'art. 2;

     19) delibera su tutte le altre materie concernenti l'amministrazione generale della Banca che, non essendo esplicitamente demandate all'assemblea generale dei partecipanti, il governatore ritenga di sottoporgli. [35]

 

     Art. 21.

     I verbali e gli estratti delle deliberazioni del consiglio superiore o degli organi che da esso emanano sono autenticati dal governatore o da chi ne fa le veci e dal segretario.

 

     Art. 22.

     Il comitato, su richiesta del governatore, è chiamato a dar parere intorno a questioni di speciale importanza, e, occorrendo, a decidere sulle proposte da farsi al consiglio superiore in ordine ad esse.

     Il comitato può, inoltre, prendere decisioni che, essendo di competenza del governatore, questi ritenga di demandargli.

     Esso può altresì adottare determinazioni particolari in relazione a deliberazioni di massima del consiglio superiore o in esecuzione di apposite facoltà da esso demandategli.

 

§ 3 - SINDACI E CENSORI

 

     Art. 23.

     I sindaci effettivi sono cinque, due i supplenti. Essi rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili [36].

     I censori non possono essere più di quattro presso ciascuna sede o succursale.

     I sindaci funzionano collegialmente ed esercitano direttamente presso l'amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo dei censori, presso le sedi e le succursali, il controllo sull'amministrazione della banca per l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento generale.

     I sindaci si tengono in relazione coi censori sia per le verificazioni delle casse e dei portafogli presso ciascuna sede e succursale, sia per tutte le osservazioni che possono occorrere sull'andamento del servizio in ordine al loro mandato.

     I sindaci esaminano le situazioni, i bilanci e i conti dei profitti, delle spese e delle perdite, ed esprimono il loro parere sulla distribuzione del dividendo annuale e di un acconto sul dividendo stesso.

     Possono intervenire alle tornate del consiglio superiore.

     Comunicano, ove occorra, al governatore le loro osservazioni e quelle che avessero ricevute dai censori.

     Ai sindaci viene corrisposto un assegno fisso stabilito dall'assemblea generale, oltre al rimborso delle spese [37].

 

     Art. 24.

     I censori prendono contezza dell'andamento degli affari delle sedi e delle succursali presso le quali sono stati nominati e ne rivedono semestralmente il bilancio.

     Hanno facoltà di assumere dai direttori le informazioni che credono utili all'adempimento del loro mandato.

     Per incarico dei sindaci, possono chiedere di esaminare i registri, il portafoglio e la situazione della cassa per farne la verificazione, la quale in ogni caso dev'essere eseguita in modo completo da due di essi almeno una volta ogni trimestre.

     Riferiscono ai sindaci, per le eventuali comunicazioni al governatore, le proposte e le osservazioni che credono utili all'andamento dell'istituto, dandone contemporaneamente notizia al direttore della filiale e, nelle sedi, anche al consiglio di reggenza. A questo scopo esiste presso ciascuna sede e ciascuna succursale un apposito libro per raccogliere le osservazioni che credano di dover notare.

 

§ 4 - GOVERNATORE

 

     Art. 25.

     Il governatore rappresenta la banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Egli ha la firma dell'istituto.

     Dispone circa la ripartizione, fra le varie categorie delle operazioni, dei fondi assegnati alle sedi e alle succursali per i rispettivi impieghi mensili.

     Provvede alle operazioni in titoli dello Stato e in divise estere.

     Dispone, fino all'adozione da parte dell'Italia della moneta unica, secondo le previsioni del trattato, in relazione alle esigenze di controllo della liquidità del mercato, le variazioni alla ragione normale dello sconto e alla misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana [38].

     Ha facoltà, in casi eccezionali, di allargare o di restringere le assegnazioni mensili alle sedi e alle succursali, salvo a riferirne al consiglio superiore nella prima adunanza.

     Propone al consiglio superiore la nomina e la revoca degli impiegati della banca, dei reggenti delle sedi e dei consiglieri delle succursali.

     Regola le promozioni nel personale superiore; nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali e i capi delle agenzie; dispone l'assegnazione di essi e i trasferimenti.

     Fa al consiglio superiore tutte le proposte che egli giudichi utili alla banca e al buon andamento dell'amministrazione, sulle quali sia di competenza del consiglio superiore il deliberare.

     Al governatore è rimesso tutto quanto nel presente statuto non è espressamente riservato al consiglio superiore e al comitato, salva la facoltà di cui al n. 19 dell'art. 20 [39].

     Di fronte ai terzi ed al conservatore delle ipoteche il governatore ha facoltà in tutti i casi, compresi quelli indicati nell'art. 20, n. 17, senza alcuna limitazione o condizione, di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e sub-ingressi nelle ipoteche e nei pegni, ed in genere qualsiasi formalità ipotecaria [40].

 

     Art. 26.

     Il governatore, con il concorso del comitato:

     a) presta il consenso a transazioni, concordati, cessioni, relativamente a crediti non superiori a L. 12.000.000, e ne da comunicazione al Consiglio superiore [41];

     b) delibera sulle operazioni straordinarie proposte dalle sedi e dalle succursali e ne dà comunicazione al consiglio superiore.

     (Omissis) [42].

 

§ 5 - DIRETTORE GENERALE E

VICE-DIRETTORI GENERALI. [43]

 

     Art. 27.

     Il direttore generale ha la firma dell'istituto per gli atti di ordinaria amministrazione con facoltà di delegazione previa approvazione del governatore.

     Eseguisce le deliberazioni del consiglio superiore, nelle riunioni del quale, quando non sostituisca il governatore, interviene con voto consultivo.

     Può assistere alle adunanze nei consigli di reggenza delle sedi e delle commissioni delle succursali o delegare ad assistervi uno dei vice-direttori generali [44].

     Regola le promozioni nel personale e l'assegnazione di esso negli uffici dell'amministrazione centrale e delle filiali, salvo quanto è disposto nell'art. 25.

     Stipula i contratti, salva autorizzazione o approvazione del consiglio superiore nei casi indicati nell'art. 20, n. 16, e osservando la disposizione dell'art. 26, comma primo, lettera a. Può delegare per la stipulazione, anche mediante semplice lettera, funzionari o impiegati della banca.

     Ha facoltà di consentire, senza alcuna preventiva autorizzazione, alla traslazione ed al trattamento delle rendite nominative sul debito pubblico appartenenti alla banca, nonché alla cancellazione di vincoli e delle ipoteche annotate a favore della banca stessa, tanto sulle dette rendite nominative quanto su qualunque altro titolo di debito dello Stato.

     Consente la cancellazione di ipoteche o la restituzione di pegni, nonché le surrogazioni a favore di terzi quando il credito della banca, garantito con le ipoteche e con i pegni, sia integralmente estinto. Può consentire altresì la postergazione nonché la riduzione e la restrizione delle ipoteche, la restituzione parziale dei pegni e la parziale surrogazione in favore di terzi in proporzione dell'avvenuta diminuzione del credito.

     Di fronte ai terzi ed al conservatore delle ipoteche, il direttore generale ha facoltà in tutti i casi, compresi quelli indicati nell'art. 20, n. 17, senza alcuna limitazione o condizione, di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i sub-ingressi nelle ipoteche e nei pegni, ed in genere qualsiasi formalità ipotecaria.

 

     Art. 28.

     Il direttore generale surroga il governatore nel caso di sua assenza o d'impedimento in tutte le funzioni che competono al governatore medesimo in virtù della carica.

     Di fronte ai terzi, al conservatore delle ipoteche, all'amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma del direttore generale fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del governatore.

 

     Art. 29.

     I due vice-direttori generali coadiuvano il direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o di impedimento. Nella eventualità di assenza o impedimento contemporanei del governatore e del direttore generale ciascuno di essi può surrogarli [45].

     Di fronte ai terzi, al conservatore delle ipoteche, all'amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma di uno dei vice-direttori generali fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del governatore e del direttore generale [46].

 

§ 6 - AMMINISTRAZIONE DELLE SEDI

 

     Art. 30.

     In ciascuna sede vi è un consiglio di reggenza.

     I reggenti sono scelti tra le persone aventi profonda conoscenza della economia locale. Il loro numero varia, in ragione dell'importanza degli affari delle singole sedi, da sette a quattordici ed è elevabile fino a venti per le sedi site in comuni capoluoghi di regione [47].

     Il direttore della sede fa parte del consiglio con voto deliberativo.

     I reggenti sono nominati dal consiglio superiore, sopra una lista doppia proposta dal governatore, per sei anni e scadono per metà ogni triennio. Essi sono rieleggibili.

     I membri del consiglio superiore nominati dall'assemblea sono di diritto reggenti, oltre quelli di cui al comma secondo, presso le sedi ove sono stati rispettivamente eletti.

     Ogni consiglio nomina annualmente fra i reggenti un presidente e un segretario, i quali possono essere rieletti.

 

     Art. 31.

     Il consiglio si aduna di regola una volta al mese, e tutte le altre volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando tre reggenti ne facciano domanda.

     Non è valida alcuna deliberazione senza la presenza della maggioranza dei reggenti in carica, con esclusione di quelli aventi funzione di censore, che intervengono con voto consultivo.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

     Le votazioni riguardanti persone sono fatte per voto segreto.

 

     Art. 32.

     Il consiglio di reggenza è incaricato dell'amministrazione della sede, nei limiti stabiliti dal presente statuto, del funzionamento delle commissioni di sconto, del servizio dell'apertura e chiusura giornaliera delle sacrestie e delle verifiche di cassa. Esso stabilisce i turni del caso.

     Al reggente di turno avente l'attribuzione dell'apertura e chiusura giornaliera di cassa viene consegnata una delle tre chiavi della sacrestia. A sua volta il detto reggente consegna la chiave direttamente nelle mani del proprio collega subentrante.

     Il consiglio di reggenza vigila affinché siano osservate le prescrizioni e le istruzioni dell'amministrazione centrale.

     Rivede il conto mensile delle operazioni della propria sede [48].

     Presenta al governatore il preventivo delle spese d'amministrazione della sede.

     Esamina le proposte di transazione e di concordato dei debitori della sede, pronunciandosi sull'accettazione o sul rigetto.

     Per mezzo del consigliere superiore può richiamare l'attenzione del governatore e del consiglio superiore su provvedimenti che crede utili alla sede e all'istituto.

 

     Art. 33.

     Due reggenti per turno, esclusi quelli aventi funzioni di censore, e il direttore compongono la commissione chiamata a deliberare sulla ammissione delle cambiali presentate.

     Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole del direttore e di un altro membro della detta commissione.

     Non possono essere ammesse cambiali con firme di impiegati della banca.

     Le cambiali, che portino la firma di reggenti o di consiglieri o di loro ditte o di società commerciali nelle quali essi esercitino qualche funzione, non possono essere ammesse se non da una commissione alla quale essi non partecipino.

 

§ 7 - SUCCURSALI

 

     Art. 34.

     Le succursali hanno un direttore e dei consiglieri.

     Il numero dei consiglieri varia, in ragione dell'importanza degli affari delle singole succursali, da quattro a dieci ed è elevabile fino a quattordici per le succursali site in comuni capoluoghi di regione. I consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, sopra una lista doppia proposta dal governatore, per due anni e si rinnovano per metà ogni anno [49].

     Ove il numero sia dispari, la rinnovazione ha luogo nel primo anno per il numero minore.

     Essi sono rieleggibili.

 

     Art. 35.

     Due consiglieri per turno, esclusi quelli aventi funzioni di censore, e il direttore, che la presiede, compongono la commissione chiamata a deliberare sull'ammissione delle cambiali presentate.

     Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole del direttore e di un consigliere.

     Per le cambiali munite delle firme d'impiegati della banca o di consiglieri di sconto, si osservano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 33.

 

     Art. 36.

     I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono almeno due volte ogni anno [50].

     Il direttore, sentito il parere dei consiglieri di turno, propone al governatore le transazioni e i concordati coi debitori della succursale.

     E' nelle attribuzioni dei consiglieri aventi funzioni di censore il servizio della apertura e della chiusura delle sacrestie. A questo scopo viene ad essi, per turno, consegnata una delle tre chiavi delle sacrestie stesse. La consegna ha luogo direttamente nelle mani del funzionario subentrante.

 

§ 8 - DIRETTORI

 

     Art. 37.

     La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna sede e succursale della banca è esercitata da un direttore alle dipendenze e sotto la sorveglianza dell'amministrazione centrale e, nelle sedi, sotto la sorveglianza anche del rispettivo consiglio di reggenza.

     I direttori rappresentano la banca di fronte ai terzi, sia nei giudizi sia in tutti gli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede o succursale, senza bisogno di speciale delegazione, salvo quella del direttore generale di fronte al conservatore delle ipoteche per le formalità ipotecarie menzionate nell'art. 27, e salvo la preventiva deliberazione del consiglio superiore nei casi specificati all'art. 20.

     I direttori delle filiali site in comuni capoluoghi di regione, nei limiti stabiliti dai regolamenti interni dell'istituto, coordinano l'attività delle filiali della regione ed espletano compiti attribuiti alla Banca in materia di vigilanza bancaria con riferimento all'intero territorio regionale [51].

     I direttori propongono all'amministrazione centrale le transazioni ed i concordati con i debitori della banca, sentiti i consigli di reggenza nelle sedi e le commissioni nelle succursali.

     Firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandati di pagamento, le quietanze delle cambiali su piazza, le girate, e i trasferimenti di titoli nominativi intestati ad essi, nella loro qualità, o alla banca, in garanzia di operazioni o per cauzioni di cariche nelle rispettive sedi e succursali. Previo consenso del direttore generale e sotto la propria responsabilità, possono delegare al cassiere e ad altro impiegato alcuna delle suddette firme.

     Ripartiscono le somme poste a disposizione della rispettiva sede o succursale nelle varie categorie di operazioni, osservate le istruzioni del direttore generale.

 

     Art. 38.

     Qualora avvenga improvvisamente la mancanza o l'impedimento del direttore di una sede, il presidente del consiglio di reggenza o chi ne fa le veci, provvede, là dove non vi sia un vice-direttore, alla surrogazione provvisoria, assumendo egli stesso la direzione o delegandovi un altro reggente, e dando immediato avviso al governatore.

     Se le ipotesi prevedute nel comma precedente si verificano nelle succursali non provviste di vice-direttore, assume la direzione provvisoria il più anziano di nomina e di età dei consiglieri presenti, che ne riferisce immediatamente al governatore.

 

     Art. 39.

     Il governatore ha facoltà in ogni caso di delegare un ispettore o un altro impiegato della banca ad assumere temporaneamente la direzione di sedi o succursali.

     I reggenti, i consiglieri, gli impiegati delegati dal governatore e i vice-direttori, che sostituiscono temporaneamente i direttori delle sedi e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facoltà di questi.

 

§ 9 - AGENZIE

 

     Art. 40.

     (Omissis) [52].

     L'ordinamento amministrativo e il regime delle operazioni delle agenzie sono stabiliti dal consiglio superiore su proposta del governatore.

     (Omissis) [53].

 

TITOLO III

OPERAZIONI DELLA BANCA

 

     Art. 41. [54]

     Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso.

 

     Art. 42. [55]

     Fermo restando quanto previsto al precedente art. 41, la Banca può compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provvedere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa attribuiti, nonché, nel rispetto di eventuali limiti derivanti dall'applicazione del capo IV dello statuto del SEBC, alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale in servizio e in quiescenza. In particolare, essa può:

     - emettere titoli al portatore;

     - emettere vaglia cambiari e assegni bancari;

     - ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;

     - ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine;

     - negoziare strumenti finanziari;

     - acquistare e alienare beni mobili;

     - costruire, acquistare e alienare beni immobili;

     - riscuotere per conto dei privati, di società o di altri enti titoli esigibili nello Stato e all'estero e, in generale, fare il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi.

 

     Art. 43. [56]

     La banca d'Italia esercita il servizio di tesoreria provinciale, a tenore di speciali convenzioni; e, alle condizioni che siano deliberate dal consiglio superiore, può disimpegnare altri servizi per conto del tesoro dello Stato.

 

     Art. 44.

     La banca d'Italia esercita il servizio delle stanze di compensazione esistenti e di quelle che, su conforme parere della banca stessa, potranno essere istituite.

     Presso le stanze di compensazione la banca d'Italia può compiere operazioni di prorogati pagamenti.

 

NORME PER LE OPERAZIONI

 

          Art. 45. [57]

 

     Art. 46. [58]

 

     Art. 47. [59]

 

          Art. 48.

     Alle operazioni di anticipazione contro pegno erogate dalla Banca d'Italia in attuazione di quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del presente statuto non si applicano, in conformità di quanto dispone l'art. 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le disposizioni relative alla revocabilità degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di procedure fallimentari [60].

     I titoli, valori o merci dati in pegno stanno a garantire qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla banca anche in dipendenza di altre operazioni.

     (Omissis) [61].

 

     Art. 49. [62]

 

     Art. 50. [63]

 

     Art. 51. [64]

 

     Art. 52. [65]

 

     Art. 53.

     Le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo costituite a favore della banca d'Italia stanno di pieno diritto a garantire, con l'intero loro valore, anche qualsiasi altro credito diretto ed indiretto della banca stessa, pur se non liquido ed esigibile, verso lo stesso debitore, ed anche se sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita.

 

TITOLO IV

BILANCI, UTILI, SPESE E PERDITE, RISERVE

 

     Art. 54.

     Ogni anno devono essere fatti il bilancio e l'inventario dell'attivo e del passivo dell'istituto.

     Deve essere pure fatto il conto dimostrativo dei profitti, delle spese e delle perdite dell'esercizio annuale.

     I profitti sono quelli conseguiti durante l'anno tanto dalle operazioni ordinarie quanto da quelle straordinarie e dai ricuperi sulle sofferenze ammortizzate [66].

     Le spese comprendono quelle di ordinaria amministrazione, quelle per il rifornimento della riserva metallica, quelle per l'emissione dei biglietti al portatore e simili, le tasse e gli altri oneri prescritti dalle leggi, e le somme eventualmente erogate a scopo di beneficenza o per contributi a opere di interesse pubblico nei limiti annualmente fissati dal consiglio superiore.

     Alle dette spese devono aggiungersi, per accertare l'ammontare degli utili netti disponibili, anche le sofferenze dell'esercizio, gli occorrenti ammortamenti ed oneri consimili, nonché le rate di ammortizzazione delle spese che il Consiglio superiore giudicasse ripartibili in più esercizi [67].

     Gli utili netti, conseguiti secondo il bilancio approvato, dopo di avere da essi prelevata la somma che il Consiglio superiore crederà di stabilire per la graduale costituzione di un fondo di riserva ordinaria fino a concorrenza del 20 per cento degli utili netti, sono assegnati ai partecipanti, per la distribuzione di un dividendo fino ad una somma pari al 6 per cento del capitale [68].

     Col residuo, sempre su proposta del Consiglio superiore, possono essere costituiti eventuali fondi speciali e riserve straordinarie mediante utilizzo di un importo non superiore al 20 per cento degli utili netti complessivi e può essere distribuito ai partecipanti, ad integrazione del dividendo, un ulteriore importo non eccedente il 4 per cento del capitale [69].

     La restante somma è devoluta allo Stato, in applicazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 dicembre 1936 emanato in esecuzione del regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1647 [70].

     La riserva ordinaria, se diminuita per ammortizzazione di perdite o per qualsiasi altra ragione, deve, salvo il disposto del successivo art. 56, essere al più presto interamente reintegrata [71].

 

     Art. 55.

     Le riserve sono impiegate nei modi e nelle forme stabilite dal consiglio superiore [72].

     I frutti relativi agli investimenti delle riserve sono destinati in aumento delle medesime.

 

     Art. 56. [73]

     Dai frutti annualmente percepiti sugli investimenti delle riserve, può essere, su proposta del Consiglio superiore e con l'approvazione dell'assemblea ordinaria, prelevata e distribuita ai partecipanti, pro-quota delle singole partecipazioni, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 54, una somma non superiore al 4 per cento dell'importo delle riserve medesime, quali risultavano dal bilancio approvato nell'assemblea ordinaria dell'anno precedente.

 

     Art. 57. [74]

     Il conto dei profitti, delle spese e delle perdite deve essere presentato ai sindaci, insieme col bilancio annuale, non più tardi del 15 aprile di ogni anno. Con la scorta del conto medesimo, il consiglio superiore, udita la relazione dei sindaci, delibera l'assegnazione degli utili e il dividendo da distribuirsi ai partecipanti, e da pagarsi effettivamente dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea generale.

 

     Art. 58. [75]

 

TITOLO V

FUNZIONI DELLA BANCA NELL'IMPERO ETIOPICO,

NELLE COLONIE E NEI POSSEDIMENTI

 

     Art. 59. [76]

 

     Art. 60. [77]

 

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI. [78]

 

     Art. 59. [79]

     I componenti del direttorio, i funzionari generali, i direttori delle sedi e succursali e tutti gli altri impiegati non possono appartenere ad altri enti di credito, esercitare commercio, fare operazioni di borsa, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, interessarsi in società in nome collettivo, né assumere responsabilità in società in accomandita [80].

     Il consiglio superiore può tuttavia consentire eccezionalmente che si assumano i compiti di cui al comma precedente, purché limitati alle funzioni di amministratore presso società o altri enti, quando si riconosca che ciò sia nell'interesse della banca.

     Può identicamente consentire che si assumano funzioni di sindaco da parte soltanto di impiegati aventi grado non superiore a quello di capo servizio o equiparato.

 

     Art. 60. [81]

     I senatori e i deputati e le altre persone che dedicano la loro attività al disimpegno di cariche di carattere politico non possono far parte dei consigli della banca.

     Sono altresì esclusi da far parte del consiglio superiore della Banca i dipendenti e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche o altri soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria, i dirigenti e gli impiegati della pubblica amministrazione, nonché, in ogni caso, tutti coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi con la Banca in considerazione della posizione personale o delle cariche ricoperte. [82]

     Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per le nomine deferite al consiglio superiore ai sensi dell'art. 20, n. 12, del presente statuto. [83]

 

     Art. 61. [84]

     I reggenti delle sedi e i consiglieri delle succursali devono essere cittadini italiani e domiciliati nel comune dove sono chiamati ad esercitare il loro ufficio, o almeno nella Regione [85].

     (Omissis) [86].

 

     Art. 62. [87]

     I funzionari e gli impiegati sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda la banca ed i suoi rapporti con i terzi.

 

     Art. 63. [88]

     I funzionari della Banca, nel caso di fallimento o anche di semplice sospensione di pagamenti, nonché negli altri casi accennati all'art. 2382 del vigente codice civile, cessano immediatamente dal loro ufficio.

 

     Art. 64. [89]

     I funzionari della banca ricevono medaglie di presenza, l'importo delle quali è fissato dall'assemblea generale.

     I membri del consiglio superiore ricevono per questo ufficio, in luogo di medaglie di presenza, un'assegnazione che viene fissata complessivamente dall'assemblea generale dei partecipanti oltre a rimborsi di spese.

 

     Art. 65. [90]

     Devono possedere, in piena e libera proprietà, titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, valutati al corso corrente alla data del deposito:

     - i membri del Consiglio superiore, i componenti del direttorio, i reggenti delle sedi, i consiglieri delle succursali e delle agenzie di prima classe, nella misura determinata dall'assemblea generale dei partecipanti;

     - gli impiegati dal grado di capo di agenzia in su, nella misura determinata dal Consiglio superiore.

 

     Art. 66. [91]

     I titoli posseduti a tenore dell'articolo precedente s'intendono costituiti dalle persone indicate nell'articolo stesso a garanzia della rispettiva carica, e rimangono vincolati e inalienabili per tutta la durata delle funzioni e degli uffici rispettivi. Per quelli dei membri del consiglio superiore e dei membri del direttorio non può essere deliberato lo svincolo se non dopo approvato dall'assemblea generale dei partecipanti il bilancio dell'anno nel quale sono cessate le loro funzioni; per tutti gli altri lo svincolo non può essere deliberato se non sei mesi dopo che il consiglio abbia preso atto della cessazione delle rispettive funzioni.

     Tutti i detti titoli rimangono depositati, finché dura il vincolo nelle casse della banca.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 67. [92]

     L'articolo 1, secondo e quarto comma, nel testo approvato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti del 19 marzo 1998 entra in vigore alla data indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

     Gli articoli 1, terzo comma, 20, secondo comma, 25, quarto comma, 41, 42, 48, primo comma, nel testo approvato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti del 19 marzo 1998, entrano in vigore alla data indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

     Dalla data indicata nel comma precedente hanno altresì effetto le abrogazioni degli articoli 45, 46, 47, 48, terzo comma, 49, 50, 51 e 52.


[1] Per effetto dell'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, le disposizioni contenute nel presente decreto sono adeguate alle previsioni contenute nel citato D.Lgs. 43/98.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 6 marzo 1992.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 12 febbraio 1963, n. 369.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 6 marzo 1992.

[9] Comma così modificato dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[10] Lettera così modificata dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[11] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.R. 6 marzo 1992.

[12] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 6 marzo 1992.

[13] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 6 marzo 1992.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 6 marzo 1992.

[15] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1969, n. 593.

[16] Comma così modificato dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[17] Comma così modificato dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[18] Comma così modificato dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[19] Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[20] Comma già modificato dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.R. 12 febbraio 1963, n. 369.

[21] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998.

[22] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998.

[23] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998.

[24] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1969, n. 593.

[25] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1969, n. 593.

[26] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1969, n. 593.

[27] Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[28] Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[29] Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[30] Comma aggiunto dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[31] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1969, n. 593.

[32] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1969, n. 593.

[33] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1969, n. 593.

[34] Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[35] Comma già modificato dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998.

[36] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 6 marzo 1992.

[37] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 6 marzo 1992.

[38] Comma modificato dall’articolo unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482, sostituito dall’art. dall’art. 1 del D.P.R. 18 luglio 1992 e ora così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43.

[39] Comma così modificato dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[40] Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[41] Lettera così sostituita dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[42] Comma abrogato dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[43] Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1969, n. 593.

[44] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1969, n. 593.

[45] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1969, n. 593.

[46] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1969, n. 593.

[47] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 20 luglio 1973, n. 607.

[48] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998.

[49] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 20 luglio 1973, n. 607.

[50] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998.

[51] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 20 luglio 1973, n. 607.

[52] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 20 luglio 1973, n. 607.

[53] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 20 luglio 1973, n. 607.

[54] Articolo modificato dal D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482 e ora così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43.

[55] Articolo modificato dal D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482 e ora così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998, con la decorrenza prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43.

[56] Articolo così modificato dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[57] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43.

[58] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43.

[59] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43.

[60] Comma già sostituito dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43.

[61] Comma abrogato dall’art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43.

[62] Articolo sostituito dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482 e ora abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43.

[63] Articolo modificato dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482 e ora abrogato dall’art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43.

[64] Articolo modificato dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482 e ora abrogato dall’art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43.

[65] Articolo modificato dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482 e ora abrogato dall’art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43.

[66] Comma così modificato dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[67] Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[68] Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[69] Comma già sostituito dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998.

[70] Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[71] Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[72] Comma già modificato dall’art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998.

[73] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[74] Articolo così modificato dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482.

[75] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998.

[76] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 12 febbraio 1963, n. 369.

[77] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 12 febbraio 1963, n. 369.

[78] Titolo così rinumerato per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 12 febbraio 1963, n. 369.

[79] Articolo così rinumerato per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 12 febbraio 1963, n. 369, che ha abrogato gli artt. 59 e 60 e conseguentemente rinumerato gli artt. da 61 a 68.

[80] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1969, n. 593.

[81] Articolo così rinumerato per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 12 febbraio 1963, n. 369, che ha abrogato gli artt. 59 e 60 e conseguentemente rinumerato gli artt. da 61 a 68.

[82] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998.

[83] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998.

[84] Articolo così rinumerato per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 12 febbraio 1963, n. 369, che ha abrogato gli artt. 59 e 60 e conseguentemente rinumerato gli artt. da 61 a 68.

[85] Comma già modificato dall'art. 1 del D.P.R. 12 febbraio 1963, n. 369 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.R. 20 luglio 1973, n. 607.

[86]Comma soppresso dall'art. 1 del D.P.R. 12 febbraio 1963, n. 369. Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 12 febbraio 1963, n. 369.

[87] Articolo così rinumerato per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 12 febbraio 1963, n. 369, che ha abrogato gli artt. 59 e 60 e conseguentemente rinumerato gli artt. da 61 a 68.

[88] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482, .e così rinumerato per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 12 febbraio 1963, n. 369, che ha abrogato gli artt. 59 e 60 e conseguentemente rinumerato gli artt. da 61 a 68.

[89] Articolo così rinumerato per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 12 febbraio 1963, n. 369, che ha abrogato gli artt. 59 e 60 e conseguentemente rinumerato gli artt. da 61 a 68.

[90] Articolo sostituito dall'art. unico del D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482, così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1969, n. 593 e così rinumerato per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 12 febbraio 1963, n. 369, che ha abrogato gli artt. 59 e 60 e conseguentemente rinumerato gli artt. da 61 a 68..

[91] Articolo così rinumerato per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 12 febbraio 1963, n. 369, che ha abrogato gli artt. 59 e 60 e conseguentemente rinumerato gli artt. da 61 a 68.

[92] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1998.