§ 98.1.30483 - D.P.R. 18 ottobre 1969, n. 1279.
Istituzione della commissione consultiva per le forniture occorrenti per i servizi e le forze di polizia.


Settore:Normativa nazionale
Data:18/10/1969
Numero:1279


Sommario
Art. 1.      E' istituita presso la Direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno una commissione unica consultiva con il compito di esprimere parere dal lato tecnico su tutte le [...]
Art. 2.      La commissione di cui all'articolo precedente è presieduta da un funzionario con qualifica non inferiore ad ispettore generale ed è composta da
Art. 3.      Il capo della polizia ha facoltà di sentire la commissione, prevista dall'art. 1, sugli aspetti tecnici delle proposte annuali di spesa relative alle materie di cui ai predetto articolo, prima [...]
Art. 4.      Con decreto del Ministro per l'interno sono istituiti i magazzini e gli autocentri occorrenti per la custodia, la conservazione e la riparazione dei materiali e dei mezzi acquistati [...]
Art. 5.      A ciascun magazzino, autocentro e centro recuperi è preposto un consegnatario da nominarsi con decreto del Ministro per l'interno
Art. 6.      Per ogni magazzino, autocentro e centro recuperi è istituita, con decreto ministeriale, una commissione di collaudo delle forniture dei materiali e dei mezzi, composta da un funzionario [...]
Art. 7.      Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1949, n. 442, ed ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con quelle del presente decreto


§ 98.1.30483 - D.P.R. 18 ottobre 1969, n. 1279. [1]

Istituzione della commissione consultiva per le forniture occorrenti per i servizi e le forze di polizia.

(G.U. 23 aprile 1970, n. 103)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Vista la legge ed il regolamento sulla contabilità di Stato;

     Visto l'art. 35 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

     Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273 e sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;

     Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     E' istituita presso la Direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno una commissione unica consultiva con il compito di esprimere parere dal lato tecnico su tutte le forniture occorrenti per i servizi e le forze di polizia cui il Ministero dell'interno è per legge o regolamento tenuto a provvedere con l'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato nonchè sulle alienazioni dei materiali relativi.

 

          Art. 2.

     La commissione di cui all'articolo precedente è presieduta da un funzionario con qualifica non inferiore ad ispettore generale ed è composta da:

     1) i direttori delle divisioni gestioni contratti e forniture, servizi tecnici e telecomunicazioni e motorizzazione della Direzione generale della pubblica sicurezza;

     2) un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a questore;

     3) un ufficiale generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

     4) il direttore dell'ispettorato di ragioneria della Direzione generale della pubblica sicurezza;

     5) un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale di finanza, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

     Essa è integrata da almeno due esperti scelti dal presidente della commissione fra i funzionari iscritti nell'elenco previsto dal quinto comma, in reazione alle materie segnate all'ordine del giorno di ciascuna riunione.

     Un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno addetto alla direzione generale esercita le funzioni di segretario della commissione.

     Il presidente, i componenti ed il segretario della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'interno.

     Con lo stesso decreto ministeriale si provvede alla formazione di un elenco di esperti, nel quale sono iscritti, su designazione dei rispettivi Ministeri, dipendenti in attività di servizio di Amministrazioni statali diverse da quelle indicate nel primo comma, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, che risultino particolarmente competenti nel settore tecnico-contabile o che abbiano acquisito una specifica attitudine nelle materie oggetto dell'attività consultiva della commissione.

 

          Art. 3.

     Il capo della polizia ha facoltà di sentire la commissione, prevista dall'art. 1, sugli aspetti tecnici delle proposte annuali di spesa relative alle materie di cui ai predetto articolo, prima che vengano sottoposte al consiglio di amministrazione a norma dell'art. 146, sesto comma, del testo unico 3 gennaio 1957, n. 3.

     La commissione esprime, altresì, il proprio parere tecnico sul programma dettagliato predisposto dalla Direzione generale della pubblica sicurezza per l'impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei capitoli di bilancio per l'acquisto di beni e servizi, nonchè sull'attuazione del programma predetto.

 

          Art. 4.

     Con decreto del Ministro per l'interno sono istituiti i magazzini e gli autocentri occorrenti per la custodia, la conservazione e la riparazione dei materiali e dei mezzi acquistati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     Con la stessa procedura sono istituiti i centri di recupero per la raccolta, utilizzazione ed alienazione - secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti - dei materiali e mezzi stessi che siano dichiarati non più idonei all'uso.

     Tanto i magazzini che gli autocentri ed i centri di recupero sono sottoposti al controllo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, nonchè al riscontro della Corte dei conti a norma del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

 

          Art. 5.

     A ciascun magazzino, autocentro e centro recuperi è preposto un consegnatario da nominarsi con decreto del Ministro per l'interno.

     I consegnatari dei magazzini aventi il compito di custodire i materiali sono tenuti a rendere conto giudiziale della loro gestione secondo le disposizioni di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

 

          Art. 6.

     Per ogni magazzino, autocentro e centro recuperi è istituita, con decreto ministeriale, una commissione di collaudo delle forniture dei materiali e dei mezzi, composta da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione o da un funzionario o ufficiale di pubblica sicurezza che la presiede, da un esperto da scegliere fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato, da un funzionario del provveditorato generale dello Stato, designato dal Ministero del tesoro, e dal consegnatario del magazzino, il quale funzionerà inoltre da segretario.

     Per determinate forniture può essere provveduto al relativo collaudo mediante commissione speciale da nominarsi con decreto ministeriale.

     Contro i provvedimenti delle commissioni di collaudo è ammesso ricorso al Ministro per l'interno, che provvede sentita la commissione di cui all'art. 1.

 

          Art. 7.

     Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1949, n. 442, ed ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con quelle del presente decreto.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 22 del D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417.