§ 98.1.29424 - D.P.R. 18 marzo 1949, n. 442 .
Disciplina della fornitura degli effetti di vestiario, equipaggiamento, armamento e casermaggio per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Data:18/03/1949
Numero:442


Sommario
Art. 1.      Alla fornitura degli effetti di vestiario, equipaggiamento, armamento e casermaggio per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provvede il Ministero dell'interno, [...]
Art. 2.      La Commissione per gli acquisti, istituita presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal direttore capo della Divisione gestione contratti e [...]
Art. 3.      Con decreto del Ministro per l'interno possono essere istituiti magazzini per la custodia e la conservazione dei materiali di cui al presente decreto
Art. 4.      A ciascun magazzino e al centro recuperi è preposto un consegnatario da nominarsi con decreto Ministeriale
Art. 5.      Per ogni sede di magazzino può essere istituita, con decreto Ministeriale, una Commissione di collaudo per la fornitura dei materiali di cui all'art. 1, composta di un [...]
Art. 6.      Sono poste a carico del fornitore le spese per la sorveglianza e per i sopraluoghi che si renderanno necessari nel corso delle lavorazioni
Art. 7.      Sono abrogate le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che siano in contrasto con quelle del presente decret


§ 98.1.29424 - D.P.R. 18 marzo 1949, n. 442 [1].

Disciplina della fornitura degli effetti di vestiario, equipaggiamento, armamento e casermaggio per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 29 luglio 1949, n. 172)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 35 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

     Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;

     Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta dei Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Alla fornitura degli effetti di vestiario, equipaggiamento, armamento e casermaggio per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provvede il Ministero dell'interno, a seconda dei bisogni, giusta le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sentita la commissione per gli acquisti prevista dall'articolo seguente.

 

          Art. 2.

     La Commissione per gli acquisti, istituita presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal direttore capo della Divisione gestione contratti e forniture ed è composta di un funzionario della Direzione generale suddetta di grado non inferiore all'8°, di un ufficiale commissario esperto in merceologia, designato dal Ministero della difesa, di un funzionario dei ruoli tecnici del Ministero delle finanze, di un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di un funzionario del Ministero del tesoro, di un ingegnere del Genio civile e del capo della Direzione dei magazzini di cui all'art. 4.

     Un funzionario del Ministero dell'interno esercita le funzioni di segretario della Commissione.

 

          Art. 3.

     Con decreto del Ministro per l'interno possono essere istituiti magazzini per la custodia e la conservazione dei materiali di cui al presente decreto.

     Con la stessa procedura sarà istituito un centro recuperi per la raccolta, utilizzazione ed alienazione dei materiali suddetti che siano fuori uso.

     Tanto i magazzini che il centro recuperi sono sottoposti al riscontro della Corte dei conti, a norma del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

 

          Art. 4.

     A ciascun magazzino e al centro recuperi è preposto un consegnatario da nominarsi con decreto Ministeriale.

     Alla vigilanza e al coordinamento dell'attività dei magazzini e del centro recuperi provvede una Direzione dei magazzini.

 

          Art. 5.

     Per ogni sede di magazzino può essere istituita, con decreto Ministeriale, una Commissione di collaudo per la fornitura dei materiali di cui all'art. 1, composta di un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di un funzionario dell'Amministrazione dell'interno, di grado non inferiore all'8°, che la presiede, di un esperto da scegliere tra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato e dal consegnatario del magazzino, il quale funzionerà inoltre da segretario.

     Per determinate forniture può essere provveduto al relativo collaudo mediante Commissioni speciali, da nominarsi con decreto ministeriale.

     Contro i provvedimenti delle Commissioni di collaudo è ammesso ricorso al Ministro per l'interno, che provvede sentita la Commissione per gli acquisti.

 

          Art. 6.

     Sono poste a carico del fornitore le spese per la sorveglianza e per i sopraluoghi che si renderanno necessari nel corso delle lavorazioni.

 

          Art. 7.

     Sono abrogate le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che siano in contrasto con quelle del presente decreto

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 18 ottobre 1969, n. 1279.