§ 98.1.30434 - D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1418.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, che approva lo Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/08/1967
Numero:1418


Sommario
Art. unico.      Sono approvate e rese esecutive le annesse modifiche allo Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali
Art. 1.      Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, è sostituito dal seguente
Art. 2.      I primi due comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, sono sostituiti dai seguenti
Art. 3.      L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il 3° comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Il 3° comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, è sostituito dal seguente


§ 98.1.30434 - D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1418.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, che approva lo Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

(G.U. 21 febbraio 1968, n. 46)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 21 giugno 1960, n. 649;

     Visto il proprio decreto 7 maggio 1958, n. 576;

     Viste le proposte di modifiche dello Statuto formulate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali;

     Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     Sono approvate e rese esecutive le annesse modifiche allo Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1918, n. 576, che approva lo Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali

 

          Art. 1.

     Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, è sostituito dal seguente:

     "L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicità le partecipazioni statali nel settore termale ad esso trasferite o da esso acquisite a' sensi di legge".

 

          Art. 2.

     I primi due comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, sono sostituiti dai seguenti:

     "Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Ente e da sei membri, nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. Fanno parte del Consiglio un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali e uno dal Ministero del bilancio e della programmazione economica".

     "Il Consiglio dura in carica un triennio. Alla scadenza di ogni triennio almeno due dei sei membri devono essere scelti tra persone che non abbiano fatto parte del Consiglio scaduto".

 

          Art. 3.

     L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, è sostituito dal seguente:

     "Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario, e in ogni caso una volta al mese; deve essere altresì convocato ove ne facciano richiesta almeno tre membri.

     Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

     In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal più anziano dei membri presenti.

     Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede".

 

          Art. 4.

     Il 3° comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, è sostituito dal seguente:

     "I sindaci sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e durano in carica tre anni. Alla scadenza di ogni triennio almeno uno dei componenti del collegio sindacale sarà scelto fra persone che non abbiano fatto parte del collegio sindacale scaduto".

 

          Art. 5.

     Il 3° comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, è sostituito dal seguente:

     "Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale".