§ 42.2.59 - D.P.R. 7 maggio 1958, n. 576.
Costituzione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:07/05/1958
Numero:576


Sommario
Art. 1.      L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicità le partecipazioni [...]
Art. 2.      Sono organi dell'Ente:
Art. 3.      Il presidente è nominato con decreto del Ministro per le partecipazioni statali.
Art. 4.      Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'Ente e da sei membri, nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. Fanno parte del Consiglio un rappresentante [...]
Art. 5.      Il Consiglio è preposto all'amministrazione dell'Ente. In particolare spetta al Consiglio deliberare:
Art. 6. 
Art. 7.      Il Collegio sindacale è costituito da un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali che lo presiede, e da altri due sindaci, iscritti negli albi dei revisori dei conti.
Art. 8.      I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Ente e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle adunanze del [...]
Art. 9.      Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Art. 10.      La vigilanza sulla gestione dell'Ente è esercitata dal Ministro per le partecipazioni statali.
Art. 11.      L'esercizio dell'Ente è regolato ad anno solare.
Art. 12.      Agli oneri di esercizio l'Ente fa fronte con i proventi della gestione.
Art. 13.      I rapporti fra l'Ente e i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato.


§ 42.2.59 - D.P.R. 7 maggio 1958, n. 576.

Costituzione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

(G.U. 13 giugno 1958, n. 140).

 

     Art. 1.

     L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicità le partecipazioni statali nel settore termale adesso trasferite o da esso acquisite a' sensi di legge [1].

     Le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate dal Comitato interministeriale previsto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

 

          Art. 2.

     Sono organi dell'Ente:

     1) il presidente;

     2) il Consiglio di amministrazione;

     3) il Collegio sindacale.

 

          Art. 3.

     Il presidente è nominato con decreto del Ministro per le partecipazioni statali.

     Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle relative deliberazioni.

 

          Art. 4.

     Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'Ente e da sei membri, nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. Fanno parte del Consiglio un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali e uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica [2].

     Il Consiglio dura in carica un triennio. Alla scadenza di ogni triennio almeno due dei sei membri devono essere scelti tra persone che non abbiano fatto parte del Consiglio scaduto [3].

     Per gravi motivi di pubblico interesse il Consiglio può essere sciolto con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. Nella stessa forma si provvede in tal caso alla nomina di un commissario straordinario.

     La gestione commissariale non può protrarsi oltre un anno.

 

          Art. 5.

     Il Consiglio è preposto all'amministrazione dell'Ente. In particolare spetta al Consiglio deliberare:

     a) sul bilancio e sul conto economico dell'Ente, promuovendone l'approvazione ministeriale;

     b) sul riparto degli utili;

     c) sulla emissione di obbligazioni e su ogni altra operazione di finanziamento;

     d) sull'acquisto, la vendita e la permuta di immobili;

     e) sulle proposte di modificazione dello statuto;

     f) sulla nomina e revoca del direttore generale.

     Il Consiglio può, di volta in volta, delegare al presidente o ad uno o più degli altri membri quelle attribuzioni per le quali non sia espressa riserva in disposizioni legislative o statutarie, determinando però i limiti della delega, che non può in ogni caso avere durata superiore ad un anno.

 

          Art. 6. [4]

     Il Consiglio è convocato dal presidente quando lo ritenga necessario, e in ogni caso una volta al mese; deve essere altresì convocato ove ne facciano richiesta almeno tre membri.

     Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

     In caso di assenza o impedimento del presidente, il Consiglio è presieduto dal più anziano dei membri presenti.

     Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

 

          Art. 7.

     Il Collegio sindacale è costituito da un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali che lo presiede, e da altri due sindaci, iscritti negli albi dei revisori dei conti.

     Sono nominati anche due sindaci supplementi.

     I sindaci sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e durano in carica tre anni. Alla scadenza di ogni triennio almeno uno dei componenti del collegio sindacale sarà scelto fra persone che non abbiano fatto parte del collegio sindacale scaduto [5].

 

          Art. 8.

     I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Ente e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle adunanze del Consiglio di amministrazione; attestano la veridicità dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni.

     Possono, in ogni tempo, esaminare i libri contabili dell'Ente e le documentazioni relative a ciascuna scritturazione.

     Il Collegio sindacale esercita la sua funzione anche durante i periodi di gestione commissariale.

 

          Art. 9.

     Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

          Art. 10.

     La vigilanza sulla gestione dell'Ente è esercitata dal Ministro per le partecipazioni statali.

     Le deliberazioni del coniglio, indicate nella lettera e) del primo comma dell'art. 5, debbono essere comunicate al Ministro per le partecipazioni statali entro cinque giorni dalla loro adozione e rese esecutive nelle stesse forme richieste per l'approvazione del presente statuto.

 

          Art. 11.

     L'esercizio dell'Ente è regolato ad anno solare.

     Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il bilancio comprendente la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite.

     Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale [6] .

     Alla relazione del Consiglio di amministrazione dovrà essere unito anche un rapporto sulla situazione economica del settore nel quale l'Ente opera, e delle aziende inquadrate nell'Ente.

 

          Art. 12.

     Agli oneri di esercizio l'Ente fa fronte con i proventi della gestione.

     Gli utili netti annuali, risultanti dal conto profitti e perdite, sono destinati:

     il 20 per cento alla formazione di un fondo di riserva ordinario per l'ammortizzazione di eventuali perdite di esercizio;

     il 15 per cento per l'incoraggiamento di ricerche scientifiche e tecniche nel settore nel quale l'Ente opera, e per la preparazione di elementi da avviare alle carriere direttive e tecniche nel settore stesso;

     Il residuo 65 per cento al Tesoro dello Stato.

 

          Art. 13.

     I rapporti fra l'Ente e i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato.

     I dipendenti dell'Ente che ricoprono, per rappresentarne gli interessi, cariche di amministratori, sindaci e liquidatori di società o enti da esso controllati o nei quali esso abbia partecipazioni, hanno l'obbligo di riservare all'Ente gli emolumenti percepiti per le suddette cariche.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1418.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1418.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1418.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1418.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1418.

[6] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1418.