§ 98.1.30409 - D.P.R. 10 ottobre 1966, n. 1124.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1964, n. 1625, relativo ai concorsi a posti di maestra istitutrice negli [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/10/1966
Numero:1124


Sommario
Art. unico.      Il primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1964, n. 1625, è modificato come segue


§ 98.1.30409 - D.P.R. 10 ottobre 1966, n. 1124.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1964, n. 1625, relativo ai concorsi a posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato.

(G.U. 28 dicembre 1966, n. 326)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Veduto l'art. 8 della legge 10 ottobre 1957, n. 1036, il quale dispone che alle maestre istitutrici si applicano le disposizioni vigenti per i maestri elementari statali;

     Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1964, n. 1625, il quale stabilisce che per l'ammissione al concorso a posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato è prescritta l'età non inferiore agli anni 17;

     Visto l'art. 3 della legge 30 maggio 1965, n. 580, il quale dispone che per l'ammissione ai concorsi magistrali è prescritta l'età non inferiore agli anni 18;

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     Il primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1964, n. 1625, è modificato come segue:

     "La nomina a maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato si consegue mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali prescritti dalle disposizioni vigenti per l'ammissione ai concorsi a posti di maestro elementare che abbiano compiuto i 18 anni di età o che li compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è bandito e non abbiano superato gli anni 35, salve le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini".