§ 57.7.301 - Legge 30 maggio 1965, n. 580.
Norme per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari per la formazione delle classi e per l'accesso ai concorsi magistrali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:30/05/1965
Numero:580


Sommario
Art. 1.      E' soppressa la distinzione in posti maschili, femminili e misti nell'organico della scuola elementare ai fini dell'assunzione in ruolo degli insegnanti, dei trasferimenti, del conferimento [...]
Art. 2.      Sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla distinzione delle classi della scuola elementare in maschili e femminili.
Art. 3.      Possono partecipare ai concorsi magistrali tutti coloro che, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti stabiliti dalla legge, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o che lo [...]
Art. 4.      I posti maschili non coperti nel concorso di cui all'ordinanza ministeriale n. 1900 del 31 luglio 1963 per mancanza di vincitori, sono assegnati alle insegnanti secondo l'ordine della [...]
Art. 5.      Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 57.7.301 - Legge 30 maggio 1965, n. 580. [1]

Norme per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari per la formazione delle classi e per l'accesso ai concorsi magistrali.

(G.U. 7 giugno 1965, n. 140)

 

     Art. 1.

     E' soppressa la distinzione in posti maschili, femminili e misti nell'organico della scuola elementare ai fini dell'assunzione in ruolo degli insegnanti, dei trasferimenti, del conferimento degli incarichi.

 

          Art. 2.

     Sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla distinzione delle classi della scuola elementare in maschili e femminili.

 

          Art. 3.

     Possono partecipare ai concorsi magistrali tutti coloro che, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti stabiliti dalla legge, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o che lo compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è bandito.

 

          Art. 4.

     I posti maschili non coperti nel concorso di cui all'ordinanza ministeriale n. 1900 del 31 luglio 1963 per mancanza di vincitori, sono assegnati alle insegnanti secondo l'ordine della graduatoria femminile.

     I maestri e le maestre appartenenti al ruolo in soprannumero alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto derivante dal posto occupato nell'attuale graduatoria per i posti misti, conservano altresì il diritto ad essere immessi nel ruolo normale anche per i posti rispettivamente già maschili e femminili che si rendano ogni anno giuridicamente vacanti.

 

          Art. 5.

     Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.