§ 98.1.29560 - D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 15.
Determinazione della pianta organica degli operai permanenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni sull'assunzione, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/01/1956
Numero:15


Sommario
Art. 1.      La pianta organica del personale salariato di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è fissata, per ciascun servizio e mestiere e per ciascuna [...]
Art. 2.      L'assunzione dei salariati di ruolo e non di ruolo, il passaggio dei medesimi a categorie superiori, nonchè le nomine dei capi operai, vengono disposti, per il Ministero [...]
Art. 3.      La nomina degli operai permanenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'inquadramento professionale e l'importo del salario o della paga e [...]
Art. 4.      Nella prima attuazione del presente decreto i salariati non di ruolo comunque assunti e denominati, in servizio da almeno due anni e in possesso della prescritta [...]
Art. 5.      Il personale salariato giornaliero, che, alla data del 1° marzo 1952, non trovavasi in servizio nella Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è immesso [...]


§ 98.1.29560 - D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 15.

Determinazione della pianta organica degli operai permanenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni sull'assunzione, nomina, conferma, passaggio a categoria superiore ed inquadramento professionale del personale salariato del predetto Ministero.

(G.U. 18 gennaio 1956, n. 14)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

     Visti gli articoli 6, 9 e 11 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

     Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della detta legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

     Sentito li Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e del Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     La pianta organica del personale salariato di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è fissata, per ciascun servizio e mestiere e per ciascuna categoria, con le tabelle A e B allegate al presente decreto.

 

          Art. 2.

     L'assunzione dei salariati di ruolo e non di ruolo, il passaggio dei medesimi a categorie superiori, nonchè le nomine dei capi operai, vengono disposti, per il Ministero delle poste o delle telecomunicazioni, con provvedimenti del direttore generale, con l'osservanza delle norme contenute nella legge 26 febbraio 1952, n. 67.

     Le Commissioni esaminatrici di cui alla citata legge n. 67, sono composte da un funzionario di qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente, e da due funzionari di qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

     Ha le funzioni di segretario un funzionario di qualifica non superiore a consigliere di 2 classe.

     Nel bando di concorso saranno stabilite le sedi alle quali verranno assegnati i vincitori, nonchè i criteri di valutazione e le sedi di esame.

 

          Art. 3.

     La nomina degli operai permanenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'inquadramento professionale e l'importo del salario o della paga e successivamente qualsiasi variazione dell'inquadramento stesso o del salario o della paga, nonchè la cessazione del servizio, sono disposti con provvedimenti del direttore Federale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti, ferma restando l'osservanza delle altre norme stabilite dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

     L'assunzione, la conferma in servizio, e le variazioni dell'inquadramento professionale e del salario o paga degli operai temporanei sono disposte con contratti di lavoro conformi agli allegati 1, 2 e 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

     Tali contratti sono approvati con provvedimenti del direttore generale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

     L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati temporanei in applicazione delle norme transitorie della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono stabiliti con contratto di lavoro approvato con provvedimenti del direttore generale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

 

          Art. 4.

     Nella prima attuazione del presente decreto i salariati non di ruolo comunque assunti e denominati, in servizio da almeno due anni e in possesso della prescritta idoneità fisica, sono immessi in ruolo.

     Un'apposita Commissione, nominata dal Ministro, stabilirà l'inquadramento di ciascun salariato, sulla base dell'anzianità, della capacità professionale e delle mansioni esercitate, risultanti dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

 

          Art. 5.

     Il personale salariato giornaliero, che, alla data del 1° marzo 1952, non trovavasi in servizio nella Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è immesso nel contingente del personale temporaneo, purchè, a partire dal 270° giorno anteriore alla predetta data, abbia complessivamente effettuato almeno 90 giorni di servizio.

     Ogni disposizione precedente incompatibile col presente decreto rimane abrogata.

 

     Tabelle

     (Tabelle omesse)