§ 98.1.29501 - D.P.R. 30 maggio 1953, n. 567.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 6 ottobre 1950, n. 836, relativa alla disciplina della produzione e vendita degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/05/1953
Numero:567


Sommario
Art. 1.      Le domande dirette ad ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, debbono essere rivolte all'Alto Commissariato per [...]
Art. 2.      L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica trasmette ciascuna domanda, con i relativi allegati, all'Istituto superiore di sanità per l'analisi dei campioni e [...]
Art. 3.      La Commissione deve accertare che gli stabilimenti si trovino in condizioni igieniche idonee e siano dotati di
Art. 4.      L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, a seguito del parere dell'Istituto superiore di sanità e della relazione della commissione di cui all'art. 2, [...]
Art. 5.      E' vietato tenere, nei locali adibiti alla produzione e alla confezione degli estratti alimentari e affini, materie prime o semilavorate ovvero sostanze estranee alla [...]
Art. 6.      Le disposizioni contenute nell'art. 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, si applicano anche alle persone [...]
Art. 7.      Gli estratti, i brodi concentrati, i dadi, ed i prodotti affini di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione
Art. 8.      Gli estratti, i brodi concentrati, i dadi ed i prodotti affini devono essere messi in commercio nei modi e con le denominazioni previste dal titolo II del presente [...]
Art. 9.      Gli estratti, i brodi concentrati, i dadi ed i prodotti affini provenienti dall'estero per essere importati e posti in commercio nel territorio della Repubblica, debbono [...]
Art. 10.      Gli estratti alimentari possono essere ottenuti dalle materie prime di origine animale o vegetale riconosciute idonee dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità [...]
Art. 11.      Gli estratti di qualsiasi specie debbono essere venduti nella confezione originale in recipienti chiusi, che debbono portare all'esterno le seguenti indicazioni in [...]
Art. 12.      L'estratto ottenuto dalla carne bovina fresca, di cui al n. 1, dell'art. 10, deve avere le seguenti caratteristiche
Art. 13.      L'estratto di lievito ottenuto da lieviti attivi, di cui al n. 2 dell'art. 10 deve avere le seguenti caratteristiche
Art. 14.      Gli estratti per brodo, di cui al n. 3 dell'art. 10, possono essere ottenuti per idrolisi delle proteine di origine vegetale o animale (cereali, legumi, vegetali in [...]
Art. 15.      E' consentita la miscela di due soli degli estratti di cui agli articoli 12, 13 e 14
Art. 16.      I brodi concentrati si differenziano dagli estratti per il maggior contenuto di acqua e per la maggior percentuale, sulla sostanza secca, di cloruro sodico ed [...]
Art. 17.      I dadi per brodo o condimento, siano nella forma di cubi o sotto altra forma oppure di granulato o di polvere, devono essere ottenuti per essiccazione degli estratti di [...]
Art. 18.      L'estratto impiegato nella fabbricazione dei dadi può essere anche costituito dalla mescolanza di due soli estratti, di cui uno deve essere presente in misura non [...]
Art. 19.      I dadi posti in commercio debbono essere avvolti o chiusi ciascuno in un involucro impermeabile e debbono recare all'esterno la indicazione del nome o ragione sociale e [...]
Art. 20.      Son considerati estratti, brodi concentrati e dadi ai sensi ed agli effetti degli articoli 1 e 2 della legge
Art. 21.      La vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nella legge e nel presente regolamento è affidata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed al [...]
Art. 22.      L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, d'intesa con il Ministro per l'industria e commercio, fa eseguire, almeno ogni triennio dalla commissione indicata [...]
Art. 23.      I funzionari appositamente incaricati dalle Amministrazioni indicate nell'art. 21, i funzionari ed agenti degli uffici sanitari provinciali e comunali, gli ufficiali ed [...]
Art. 24.      Le analisi dei campioni sono eseguite, secondo le rispettive competenze
Art. 25.      Il capo del laboratorio o il direttore della stazione che ha eseguito l'analisi del campione, quando risulta che il prodotto non corrisponde ai requisiti o alle [...]
Art. 26.      Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione prevista nell'articolo precedente, gli interessati possono presentare al prefetto istanza per la revisione [...]
Art. 27.      Quando non sia presentata dagli interessati la istanza di revisione entro il termine stabilito nell'art. 26, ovvero quando i risultati della revisione dell'analisi [...]
Art. 28.      Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa fino a L. 2.500.000
Art. 29.      Le imprese produttrici che abbiano in giacenza estratti alimentari ed affini al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere autorizzate a [...]
Art. 30.      E' abrogato il regio decreto 30 gennaio 1936, n. 398, che approva le norme per l'attuazione della legge 13 giugno 1935, n. 1350, sulla disciplina della produzione e del [...]


§ 98.1.29501 - D.P.R. 30 maggio 1953, n. 567.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 6 ottobre 1950, n. 836, relativa alla disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

(G.U. 12 agosto 1953, n. 183)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Vista la legge 6 ottobre 1950, n. 836, relativa alla disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini;

     Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio;

     Decreta:

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     Le domande dirette ad ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, debbono essere rivolte all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, distintamente, per ogni singolo prodotto.

     Ciascuna domanda deve indicare:

     1) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;

     2) il tipo del prodotto;

     3) le materie prime impiegate;

     4) la composizione analitica del prodotto;

     5) la denominazione commerciale ed il marchio di fabbrica con il quale il prodotto sarà posto in vendita;

     6) l'ubicazione degli stabilimenti nei quali si effettua la lavorazione ed il confezionamento del prodotto con la descrizione dei locali e degli impianti.

     Alle domande debbono essere uniti:

     a) n. 3 campioni del prodotto nella confezione definitiva di vendita;

     b) n. 3 esemplari dell'etichetta con cui il prodotto verrà posto in commercio;

     c) la pianta topografica, firmata da un tecnico, iscritto in un albo professionale, degli stabilimenti di lavorazione, in scala non inferiore a 1/500, salvo che, per gli stabilimenti stessi, il richiedente abbia ottenuto una precedente autorizzazione, in virtù dell'art. 1 della legge suddetta.

     Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per l'immissione al commercio interno dei prodotti importati, prevista dal secondo comma dell'art. 1 della legge debbono portare le indicazioni stabilite nei numeri 1), 2), 3), 4), 5) e debbono essere corredate dei campioni e degli esemplari di etichetta, previsti nelle lettere a) e b).

     A ciascuna domanda deve essere unita la quietanza del deposito provvisorio - rimborsabile per l'eventuale differenza non coperta dalle spese - effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dell'importo relativo alle spese di ispezione degli stabilimenti e di analisi dei campioni, nonchè la quietanza modello 72-A ovvero l'attestazione di versamento della relativa tassa di concessione governativa sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro.

     L'importo di tali spese sarà stabilito, di volta in volta, dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

 

          Art. 2.

     L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica trasmette ciascuna domanda, con i relativi allegati, all'Istituto superiore di sanità per l'analisi dei campioni e per il suo parere.

     L'Alto Commissariato dispone, inoltre l'ispezione degli stabilimenti. L'ispezione sarà eseguita da una commissione composta:

     1) da un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio;

     2) dal medico provinciale;

     3) dal direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, e, quando si lavori estratto di lievito, anche dal direttore del reparto medico micrografico;

     4) dal veterinario provinciale quando negli stabilimenti si effettui la lavorazione della carne o ad essi siano annessi i mattatoi.

 

          Art. 3.

     La Commissione deve accertare che gli stabilimenti si trovino in condizioni igieniche idonee e siano dotati di:

     a) magazzini di deposito per le materie prime e semilavorate e per i prodotti finiti;

     b) impianti di refrigerazione per la conservazione delle materie prime e semilavorate che possono alterarsi alla temperatura ordinaria;

     c) apparecchi di riscaldamento a vapore o elettrici per la preparazione ed il confezionamento;

     d) ambienti destinati a contenere gli apparecchi di produzione di vapore, distinti da quelli di lavorazione;

     e) impianti adeguati per una razionale lavorazione dei prodotti, rispondenti ai moderni requisiti tecnologici ed igienici.

     I macelli annessi alle fabbriche di estratti di carne, brodi concentrati e dadi debbono corrispondere ai requisiti voluti dal regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

 

          Art. 4.

     L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, a seguito del parere dell'Istituto superiore di sanità e della relazione della commissione di cui all'art. 2, decide su ciascuna domanda, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio.

     L'autorizzazione può essere condizionata all'obbligo di eseguire particolari adempimenti entro un determinato termine.

     Dell'autorizzazione è rilasciato all'impresa un attestato munito di numero progressivo, recante le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 1.

 

          Art. 5.

     E' vietato tenere, nei locali adibiti alla produzione e alla confezione degli estratti alimentari e affini, materie prime o semilavorate ovvero sostanze estranee alla lavorazione che possono essere usate per la sofisticazione dei prodotti.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni contenute nell'art. 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, si applicano anche alle persone addette alla produzione, manipolazione e confezione dei prodotti disciplinati dalla legge 6 ottobre 1950, n. 836, e dal presente regolamento.

 

          Art. 7.

     Gli estratti, i brodi concentrati, i dadi, ed i prodotti affini di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione:

     a) debbono essere prodotti esclusivamente con le materie prime autorizzate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

     b) non debbono essere preparati nè ottenuti:

     con sostanze guaste o alterate o infette o in putrefazione ovvero con carne che non sia licenziata al libero consumo;

     con frattaglie, cartilagini, aponeurosi, midollo osseo, unghie, carnicci di pelle e sottopelle, residui non muscolari della lavorazione del pesce, crisalidi del baco da seta;

     c) non debbono essere addizionati di farina di carne di qualsiasi specie, urea, amido, destrina, zuccheri, glicerina, colla, gelatina, metalli estranei, sostanze antisettiche o coloranti o sostanze che possano comunque alterarne o variarne la composizione indicata nella richiesta di autorizzazione o risultare nocive alla salute.

     E' consentita la presenza di sostanze aromatizzanti e di droghe in misura non superiore all'1 per cento.

 

          Art. 8.

     Gli estratti, i brodi concentrati, i dadi ed i prodotti affini devono essere messi in commercio nei modi e con le denominazioni previste dal titolo II del presente regolamento.

     Tali denominazioni debbono essere a caratteri di colore uguale e di dimensioni non inferiori a quelli usati per le eventuali denominazioni di fantasia.

     Per gli estratti ottenuti dalla carne muscolare bovina è consentito usare una denominazione di fantasia che faccia riferimento all'animale dalla cui carne è stato ottenuto l'estratto, nonchè marchi di fabbrica e figure che rappresentino in tutto o in parte l'animale stesso.

     Non sono consentite denominazioni, marchi di fabbrica, figure e mezzi pubblicitari che facciano riferimento ad estratti, brodi e grasso di pollo o di altro animale da cortile, o che possano indurre in inganno i consumatori sulla natura e sulla effettiva composizione dei prodotti.

     Le confezioni degli estratti, dei brodi concentrati, dei dadi e dei prodotti affini devono recare, oltre alle indicazioni prescritte dal presente regolamento, anche gli estremi della autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di cui all'art. 4.

 

          Art. 9.

     Gli estratti, i brodi concentrati, i dadi ed i prodotti affini provenienti dall'estero per essere importati e posti in commercio nel territorio della Repubblica, debbono corrispondere ai requisiti prescritti dal presente regolamento e le confezioni con cui sono messi in vendita, debbono recare, in lingua italiana, le indicazioni in questo stabilite.

     E' consentita per l'esportazione la produzione e la confezione di estratti, brodi, dadi e prodotti affini aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento e corrispondenti invece a quelli prescritti nei Paesi ai quali sono destinati, purchè l'impresa produttrice o confezionatrice ne faccia preventiva comunicazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed al Ministero dell'industria e commercio.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI SPECIALI

 

          Art. 10.

     Gli estratti alimentari possono essere ottenuti dalle materie prime di origine animale o vegetale riconosciute idonee dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

     Essi vengono distinti in:

     1) "Estratto di carne", se ottenuto dalla carne muscolare bovina, liberata dalle sostanze albuminoidi coagulabili e dai grassi;

     2) "Estratto di lievito", se ottenuto dai lieviti attivi;

     3) "Estratto per brodo", se ottenuto dalla idrolisi delle proteine di origine animale, vegetale o del latte.

     Gli estratti per brodo indicati nel numero 3) non debbono contenere albumine, nè proteosi secondarie.

     Gli estratti alimentari, disciolti in acqua, debbono dare soluzione limpida o soltanto leggermente torbida.

 

          Art. 11.

     Gli estratti di qualsiasi specie debbono essere venduti nella confezione originale in recipienti chiusi, che debbono portare all'esterno le seguenti indicazioni in lingua italiana ed a caratteri leggibili ed indelebili:

     1) la dicitura, a seconda del prodotto, di:

     a) “Estratto di carne" o b) "Estratto di lievito" o c) "Estratto per brodo".

     Le diciture di cui alle lettere a) e b) possono essere precedute dalla indicazione "Estratto per brodo": la dicitura di cui alla lettera c) può essere seguita dalla indicazione della materia prima impiegata e cioè "proteine animali" o "proteine vegetali" o "proteine del latte";

     2) il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice;

     3) la composizione del prodotto ed il suo peso in grammi.

     Le diciture di cui al n. 1) debbono essere a caratteri di colore unico, di dimensioni maggiori delle altre indicazioni.

 

          Art. 12.

     L'estratto ottenuto dalla carne bovina fresca, di cui al n. 1, dell'art. 10, deve avere le seguenti caratteristiche:

     residuo secco a 100° : non meno di 80.00% su sostanza secca;

     azoto totale: non meno di 11.00% su sostanze secca [1] ;

     ammoniaca: non più di 1.00% su sostanze secca [2] ;

     creatinina totale: non meno di 7.80% su sostanza secca;

     anidride fosforica totale: non meno di 8.20% su sostanza secca;

     ceneri totali: non più di 29.00% su sostanza secca;

     cloruro sodico calcolato dal cloro presente: non più di 5.00% su sostanza secca;

     sostanze grasse: non più di 2.00% su sostanza secca;

     sostanze insolubili in acqua ed in etere etilico: non più di 1.00% su sostanza secca.

     Possono essere tollerate percentuali di azoto totale non inferiori a 10.50 e di creatinina totale non inferiori a 7.40, riferite alla sostanza secca.

 

          Art. 13.

     L'estratto di lievito ottenuto da lieviti attivi, di cui al n. 2 dell'art. 10 deve avere le seguenti caratteristiche:

     residuo secco a 100° : non meno di 75.00% su sostanza secca;

     azoto totale; non meno di 8.00% su sostaza secca [3] ;

     ceneri totali: non più di 25.00% su sostanza secca [4] ;

     cloruro sodico calcolato dal cloro presente: non più di 15.00% su sostanza secca;

     sostanze insolubili in acqua ed in etere etilico: non più di 1.00% su sostanza secca;

     sostanze riducenti (come invertito): non più di 0.50% su sostanza secca.

 

          Art. 14.

     Gli estratti per brodo, di cui al n. 3 dell'art. 10, possono essere ottenuti per idrolisi delle proteine di origine vegetale o animale (cereali, legumi, vegetali in genere, proteine del sangue, del latte, della carne, di pesce, ecc.) e devono avere le seguenti caratteristiche:

     residuo secco a 100° : non meno di 80.00% su sostanza secca;

     azoto totale: non meno di 5.80% su sostanza secca [5] ;

     ceneri totali: non più di 42.00% su sostanza secca [6] ;

     cloruro sodico calcolato dal cloro presente: non più di 35.00% su sostanza secca;

     ammoniaca: non più di 1.00% su sostanza secca;

     sostanze insolubili in acqua ed in etere etilico; non più di 1,00% su sostanza secca.

     Può essere tollerata una percentuale di ammoniaca non superiore all'1,50% su sostanza secca.

 

          Art. 15.

     E' consentita la miscela di due soli degli estratti di cui agli articoli 12, 13 e 14.

     Il prodotto risultante dalla miscela sarà denominato a seconda della percentuale dei componenti, nel modo seguente:

     a) estratto di..... e di..... se gli estratti componenti sono in uguale proporzione. La denominazione risultante deve essere a caratteri di uguale formato, colore e dimensioni e si applica per essa la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 11;

     b) estratto di..... (nome dell'estratto che entra nella miscela in misura preponderante) con aggiunta di..... (nome dell'altro estratto che entra in miscela nella misura non inferiore al 25%).

     La indicazione dell'estratto aggiunto deve risultare nelle denominazioni con caratteri dello stesso colore e di dimensioni minori.

     Nelle predette denominazioni, all'eventuale dizione "Estratto per brodo" può essere sostituita l'indicazione della materia prima usata per prepararlo e cioè "proteine animali" o "proteine vegetali" o "proteine del latte".

     Gli estratti miscelati debbono essere posti in commercio, oltre che con le indicazioni prescritte dai numeri 2 e 3 dell'art. 11, con quelle relative alle percentuali degli estratti componenti.

 

          Art. 16.

     I brodi concentrati si differenziano dagli estratti per il maggior contenuto di acqua e per la maggior percentuale, sulla sostanza secca, di cloruro sodico ed eventualmente di sostanze grasse.

     La loro denominazione deve essere, secondo i casi, di:

     1) brodo concentrato di carne;

     2) brodo concentrato di lievito;

     3) brodo concentrato. Quest'ultima denominazione può essere seguita dall'indicazione della materia prima impiegata e cioè: "proteine animali", "proteine vegetali" o "proteine del latte".

     La quantità di cloruro sodico contenuta in 100 gr. di brodo, calcolata dal cloro presente, non deve essere superiore a gr. 20; quella delle sostanze grasse non deve essere superiore a gr. 4. Gli altri componenti essenziali, contenuti in 100 gr. di brodo, devono essere negli stessi rapporti in cui si trovano negli estratti di cui agli articoli 12, 13 e 14 ed in quantità non inferiore ai 4/10 di quelle fissate, nella sostanza secca, per gli estratti corrispondenti [7] .

     Le disposizioni contenute nell'art. 11 si applicano anche per i brodi concentrati, sostituite le diciture di cui al n. 1) di detto articolo con quelle indicate nel secondo comma del presente articolo.

     E' consentita la miscela di due soli brodi concentrati.

     Per la denominazione del prodotto risultante dalla miscela si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15, sostituita la dicitura "estratto di....." con la dicitura "brodo concentrato di.....". Nel caso in cui uno dei brodi costituenti la miscela sia il brodo concentrato di cui al n. 3) del secondo comma del presente articolo, nella denominazione del prodotto deve essere indicata la materia prima da cui tale brodo deriva.

     I brodi concentrati devono essere venduti in recipienti chiusi nella confezione originale, recanti all'esterno in modo ben visibile la denominazione del prodotto, in lingua italiana, nonchè le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 15.

 

          Art. 17.

     I dadi per brodo o condimento, siano nella forma di cubi o sotto altra forma oppure di granulato o di polvere, devono essere ottenuti per essiccazione degli estratti di cui agli articoli 12, 13 e 14 e possono contenere, come sostanze aggiunte, grasso, sale, sostanze aromatizzanti e droghe.

     Essi devono presentare le seguenti caratteristiche:

     residuo secco a 100° : non inferiore a 95.00% su sostanza secca [8] ;

     cloruro sodico totale dal cloro presente: non superiore a 60.00% su sostanza secca [9] ;

     grasso: non superiore a 5.00% su sostanza secca;

     sostanze insolubili in acqua ed in etere etilico non superiore a 1.00% su sostanza secca;

     estratto (o miscela di estratti) esente d'acqua, cloruro sodico, grasso e sostanze insolubili, quanto basta per arrivare a gr. 100.

 

          Art. 18.

     L'estratto impiegato nella fabbricazione dei dadi può essere anche costituito dalla mescolanza di due soli estratti, di cui uno deve essere presente in misura non inferiore al 12%. La composizione della miscela deve corrispondere a quella che deriva dalle percentuali dei singoli estratti presenti [10] .

     Se uno dei componenti la miscela è estratto di carne i dadi debbono contenere creatinina nella quantità corrispondente alla percentuale di estratto di carne presente ed in ogni caso in quantità non inferiore a 0.72% del residuo secco totale.

     Il grasso impiegato nella preparazione dei dadi deve essere commestibile.

 

          Art. 19.

     I dadi posti in commercio debbono essere avvolti o chiusi ciascuno in un involucro impermeabile e debbono recare all'esterno la indicazione del nome o ragione sociale e della sede dell'impresa produttrice o confezionatrice, ed inoltre la dicitura "Dado per brodo" ovvero "Dado per brodo e condimento".

     I dadi preparati con un solo estratto debbono contenere i componenti essenziali dell'estratto stesso nella quantità corrispondente ad esso e debbono essere posti in commercio con la dicitura: "Dado a base di estratto di.....", seguita dal nome dell'estratto impiegato.

     La dicitura dei dadi miscelati, scritta a caratteri leggibili e indelebili, di uguale colore, formato e dimensioni, deve essere "Dado con estratto di.....", con l'indicazione dell'estratto che entra nella miscela in misura non inferiore al 12%.

     I dadi debbono essere venduti nel loro involucro originale, sciolti od in barattoli.

     Il peso netto di ciascun dado destinato alla preparazione di una sola razione di brodo non può essere inferiore a gr. 4; il peso netto di quello destinato a più razioni non deve essere inferiore al multiplo di 4 corrispondente al numero delle razioni che con esso si possono preparare.

     I recipienti o le confezioni contenenti un quantitativo di dadi superiore a g. 60, in peso netto, debbono essere posti in commercio con una etichetta recante, a carattere leggibile ed indelebile, la precisa denominazione dei dadi, secondo i comma precedenti ed inoltre le indicazioni stabilite dai numeri 2) e 3) dell'art. 11.

     Nel caso previsto dall'art. 18 deve essere inserita in etichetta la indicazione della percentuale degli estratti componenti.

     E' vietato apporre sui recipienti o confezioni, sull'etichetta o comunque sugli involucri, nomi di fantasia, figure, disegni o stampe che facciano comunque riferimento ad animali o a parti di essi [11] .

 

          Art. 20.

     Son considerati estratti, brodi concentrati e dadi ai sensi ed agli effetti degli articoli 1 e 2 della legge:

     a) gli estratti di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento o loro miscele, addizionati di grasso idrogenato alimentare, in misura non superiore al 20% di cloruro di sodio ed eventualmente di verdure essiccate e droghe.

     La denominazione di tali prodotti deve essere: "Preparato per brodo con aggiunta di grasso". Tale denominazione può essere seguita dal nome di uno degli estratti componenti, soltanto quando questo è presente nel prodotto in quantità non inferiore al 12% [12] .

     I prodotti debbono corrispondere ai seguenti requisiti:

     residuo secco a 100° : non inferiore a 92%;

     cloruro sodico totale calcolato dal cloro presente; non superiore a 50%.

     sostanze grasse: non superiori a 20%;

     sostanze insolubili totali: non superiori a 1% [13] ;

     estratto (o miscela di estratti) esente d'acqua, cloruro sodico, grasso e sostanze insolubili, quanto basta per arrivare a gr. 100 [14] .

     Gli estratti impiegati per la preparazione dei suddetti prodotti devono aver composizioni rispondenti a quelle fissate dagli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento.

     Sull'etichetta devono essere riportate a caratteri dello stesso colore, formato e dimensioni, le percentuali di estratto, o di estratti nel caso di miscela, di grasso e delle altre sostanze eventualmente aggiunte;

     b) i brodi concentrati di cui all'art. 16 del presente regolamento, o loro miscele, addizionati di grasso idrogenato alimentare ed eventualmente di verdure essiccate e droghe [15] .

     La denominazione di tali prodotti deve essere: "Brodo composto con aggiunta di grasso". Tale denominazione può essere seguita dal nome di uno dei brodi impiegati quando questo è contenuto nella miscela di brodi in quantità non inferiore al 25%.

     La quantità di grasso non deve essere inferiore a gr. 7 per ogni cento grammi di prodotto. I brodi impiegati per la preparazione di tali prodotti devono avere composizioni corrispondenti a quelle fissate dall'art. 16 del presente regolamento.

     Sull'etichetta debbono essere riportate, a caratteri di uguale colore, formato e dimensioni, le percentuali di brodo concentrato, o di brodi concentrati nel caso di miscela, di grasso e delle altre sostanze eventualmente aggiunte;

     c) i prodotti costituiti dagli estratti alimentari, di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 ed al presente articolo, addizionati di pastine o riso o altri cereali o leguminose e relativi sfarinati e di grassi alimentari allo scopo di ottenere minestre preconfezionate. Gli estratti possono essere parzialmente o totalmente sostituiti con sali dell'acido glutammico. Tali prodotti possono essere addizionati di formaggio, verdure essiccate, droghe e zuccheri, questi ultimi in deroga alla disposizione di cui all'art. 7.

     La loro denominazione deve essere quella di: "Minestra preparata". Sull'etichetta deve essere indicato il contenuto in peso di pasta o riso o altri cereali o leguminose e loro sfarinati, di condimento e altre sostanze eventualmente aggiunte, e deve essere inoltre riportata la composizione percentuale del condimento;

     d) gli estratti o brodi concentrati di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 ed al presente articolo addizionati di sali dell'acido glutammico in quantità non superiore a quella corrispondente al 10% di acido glutammico.

     La loro denominazione deve essere quella che compete al corrispondente prodotto non addizionato di sali dell'acido glutammico seguita dalla dicitura: "con aggiunta di.....% di glutammato". La loro composizione deve corrispondere a quella degli estratti o dei brodi concentrati previsti dal presente regolamento, detratta la quantità di sali dell'acido glutamminico aggiunta;

     e) i prodotti destinati a preparare brodi e minestre od a ravvivare il sapore delle vivande contenenti sali dell'acido glutammico in misura superiore al 10% riferito ad acido glutammico e cloruro sodico, ed eventualmente estratto alimentare, verdure essiccate, droghe, grasso idrogenato alimentare, formaggio e zuccheri, questi ultimi in deroga alla disposizione di cui all'art. 7.

     La loro denominazione deve essere: "Preparato per brodo e condimento a base di glutammato". Sull'etichetta devono essere riportate le percentuali dei singoli componenti il prodotto.

     Tutti i prodotti di cui al presente articolo devono essere venduti in confezioni originali recanti le indicazioni di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 11.

     Ai prodotti di cui al presente regolamento contenenti in qualsiasi proporzione acido glutammico o suoi sali non deve essere in alcun modo attribuita efficacia terapeutica o particolare valore alimentare.

 

Titolo III

VIGILANZA E SANZIONI

 

          Art. 21.

     La vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nella legge e nel presente regolamento è affidata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed al Ministero dell'industria e commercio, secondo le rispettive attribuzioni.

 

          Art. 22.

     L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, d'intesa con il Ministro per l'industria e commercio, fa eseguire, almeno ogni triennio dalla commissione indicata nell'art. 2, una ispezione agli stabilimenti autorizzati.

     L'Alto Commissario, a seguito dei risultati dell'ispezione, può ordinare alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione per gli stabilimenti ispezionati, di eseguire, entro un congruo periodo di tempo, i lavori ritenuti necessari.

     Nel caso in cui le imprese non eseguano nel termine fissato i lavori prescritti e nel caso in cui gli stabilimenti ispezionati risultino in gravi condizioni di irregolarità, l'Alto Commissario può disporre la revoca o la sospensione dell'autorizzazione.

     Le imprese autorizzate debbono comunicare preventivamente all'Alto Commissario qualsiasi modificazione rilevante e sostanziale che intendono apportare negli stabilimenti.

 

          Art. 23.

     I funzionari appositamente incaricati dalle Amministrazioni indicate nell'art. 21, i funzionari ed agenti degli uffici sanitari provinciali e comunali, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che potranno essere all'uopo richiesti dalle autorità sanitarie, hanno facoltà di accedere in tutti i locali adibiti alla produzione, al confezionamento, al deposito ed alla vendita dei prodotti disciplinati nel presente regolamento e possono prelevare, di ciascuno, quattro campioni identici.

     Ogni campione deve essere, per gli estratti ed i dadi, del peso non inferiore a g. 50 e per i brodi a g. 100 e deve essere avvolto in un involucro resistente che è chiuso e suggellato dal prelevatore. All'esterno, oltre alle indicazioni sul contenuto ed alla data del prelevamento, verrà apposta la firma del prelevatore e del detentore del prodotto o di chi lo rappresenta.

     Per ogni prelevamento è redatto, in duplice copia, il processo verbale, nel quale sono inserite le dichiarazioni del detentore del prodotto.

     Presso di produttori o presso coloro che detengono il prodotto in deposito per conto del produttore, i campioni sono prelevati senza alcun rimborso.

     Se il titolare dello stabilimento, deposito, magazzino, negozio in cui si trovano i prodotti da prelevare, è assente o rifiuta di consegnare i campioni, il prelevamento è sempre fatto con l'assistenza di un ufficiale, o agente di polizia giudiziaria.

     Il verbale di prelevamento, con tre campioni, sono spediti ad uno dei laboratori incaricati dell'analisi il quale dovrà conservarne uno a disposizione dell'autorità competente per il caso che si proceda a denuncia.

     Il quarto campione, insieme ad una copia del verbale di prelevamento, è lasciato alla persona, presso cui è stato fatto il prelevamento.

 

          Art. 24.

     Le analisi dei campioni sono eseguite, secondo le rispettive competenze:

     1) dai Laboratori chimici provinciali d'igiene e profilassi;

     2) dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane;

     3) dalle Stazioni chimico-agrarie;

     4) dalla Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma.

     Le analisi debbono essere fatte secondo i metodi indicati dall'Istituto superiore di sanità e debbono essere espletate entro 20 giorni dalla data in cui sono pervenuti i campioni.

     La revisione dell'analisi è eseguita:

     a) dall'Istituto superiore di sanità per le analisi fatte dai Laboratori o Stazioni di cui ai punti n. 1, 3 e 4 del primo comma;

     b) dal Laboratorio chimico centrale delle dogane, per le analisi fatte dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane.

 

          Art. 25.

     Il capo del laboratorio o il direttore della stazione che ha eseguito l'analisi del campione, quando risulta che il prodotto non corrisponde ai requisiti o alle condizioni stabilite dalla legge o dal presente regolamento, invia un rapporto al prefetto, competente per territorio, unendo il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi [16] .

     Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica alla persona presso cui è stato fatto il prelevamento ed alla ditta produttrice o confezionatrice, l'esito della analisi.

 

          Art. 26.

     Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione prevista nell'articolo precedente, gli interessati possono presentare al prefetto istanza per la revisione dell'analisi, unendo la ricevuta del versamento effettuato, a titolo di deposito provvisorio, presso la Tesoreria provinciale. Il versamento è di L 3000 per ogni singolo campione ed è destinato al rimborso delle spese di revisione dell'analisi.

     Il prefetto, ricevuta la istanza di revisione, invia gli atti, insieme ad uno dei campioni depositati presso il laboratorio o la stazione che ha eseguito l'analisi, all'Istituto superiore di sanità o al Laboratorio chimico centrale delle dogane competente per la revisione.

     Il direttore dell'Istituto o del Laboratorio suddetto comunica al prefetto l'esito della revisione, unendo il relativo certificato e restituendo gli atti ricevuti.

     Nel caso che la revisione confermi la irregolarità del prodotto analizzato, il prefetto emetterà un ordinativo di pagamento a favore dell'Istituto o Laboratorio che ha eseguito la revisione, per la somma corrispondente all'importo del deposito provvisorio. Quando invece la revisione dell'analisi accerta che il prodotto è corrispondente alle disposizioni della legge e del presente regolamento, il deposito provvisorio è restituito all'interessato.

 

          Art. 27.

     Quando non sia presentata dagli interessati la istanza di revisione entro il termine stabilito nell'art. 26, ovvero quando i risultati della revisione dell'analisi abbiano accertato che i prodotti analizzati non corrispondono in tutto od in parte ai requisiti od alle condizioni stabilite dalla legge o dal presente regolamento, il prefetto trasmette rapporto all'autorità giudiziaria, unendo il verbale di prelevamento, il certificato di analisi ed eventualmente quello di revisione e tutti gli atti relativi. Al rapporto è unita la specifica delle spese sostenute per il prelevamento dei campioni e per l'analisi degli stessi [17] .

     In caso di condanna l'importo delle spese è posto a carico del reo e verrà riscosso insieme alle pene pecuniarie ed alle spese di giustizia dell'Ufficio del registro competente, che curerà di farne il relativo versamento all'ente che lo ha anticipato.

 

          Art. 28.

     Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa fino a L. 2.500.000 [18] .

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 29.

     Le imprese produttrici che abbiano in giacenza estratti alimentari ed affini al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere autorizzate a venderli, qualora ne facciano domanda entro due mesi all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nel modo stabilito dall'art. 1.

     Entro lo stesso termine le imprese che hanno in commercio prodotti non corrispondenti ai requisiti o alle condizioni stabilite dal presente regolamento dovranno denunciare i quantitativi all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica indicando il periodo di tempo necessario per esitarli [19] .

     L'Alto Commissariato, di concerto con il Ministero dell'industria e commercio potrà concedere, per l'esaurimento di tali scorte, un termine che non potrà essere, in nessun caso, superiore ai 7 mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

 

          Art. 30.

     E' abrogato il regio decreto 30 gennaio 1936, n. 398, che approva le norme per l'attuazione della legge 13 giugno 1935, n. 1350, sulla disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari di origine animale e vegetale e dei prodotti affini.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]   Voce così rettificata con avviso pubblicato nella G.U. 15 ottobre 1953, n. 237.

[2]   Voce così rettificata con avviso pubblicato nella G.U. 15 ottobre 1953, n. 237.

[3]   Voce così modificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15 ottobre 1953, n. 237.

[4]   Voce così modificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15 ottobre 1953, n. 237.

[5]   Voce così modificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15 ottobre 1953, n. 237.

[6]   Voce così modificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15 ottobre 1953, n. 237.

[7]   Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15 ottobre 1953, n. 237.

[8]   Voce così modificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15 ottobre 1953, n. 237.

[9]   Voce così modificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15 ottobre 1953, n. 237.

[10]   Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15 ottobre 1953, n. 237.

[11]   Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15 ottobre 1953, n. 237.

[12]   Capoverso così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15 ottobre 1953, n. 237.

[13]   Capoverso così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15 ottobre 1953, n. 237.

[14]   Capoverso così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15 ottobre 1953, n. 237.

[15]   Capoverso così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15 ottobre 1953, n. 237.

[16]   Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15 ottobre 1953, n. 237.

[17]   Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15 ottobre 1953, n. 237.

[18]   Comma così modificato dagli artt. 32 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[19]   Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15 ottobre 1953, n. 237.