§ 98.1.29478 - D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1140.
Modificazioni al vigente ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/07/1952
Numero:1140


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 31, 53, 75, 87 e 125 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, riguardante l'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, [...]
Art. 2.      Agli articoli 33 e 52 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, è aggiunto il seguente comma
Art. 3.      Sono soppressi il terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 27 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, modificato dall'articolo unico del regio decreto 19 febbraio [...]
Art. 4.      I limiti minimi e massimi delle pene pecuniarie disciplinari previsti per i magazzinieri di vendita e per i rivenditori di generi di monopolio dagli articoli 64 e 119 [...]
Art. 5.      Il limite minimo di prelevamento annuo dei tabacchi, indicato nell'art. 91 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, per il conferimento di rivendite ordinarie di [...]


§ 98.1.29478 - D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1140.

Modificazioni al vigente ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

(G.U. 9 settembre 1952, n. 209)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;

     Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Gli articoli 31, 53, 75, 87 e 125 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, riguardante l'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, sono sostituiti dai seguenti:

     Art. 31. -Personale degli uffici vendita.. -"Il ricevitore è responsabile del buon andamento dei servizi affidati all'ufficio di vendita. Per i lavori di ufficio, per le operazioni di distribuzione e per i lavori manuali egli è coadiuvato dal personale assegnato dalla Direzione generale".

     Art. 53. -Cauzione dei magazzinieri di vendita. -"I magazzinieri di vendita, prima della immissione in servizio debbono depositare:

     1) a garanzia della dotazione loro affidata, una cauzione commisurata all'importo della dotazione stessa, secondo la seguente scala graduale:

     dotazione fino a L. 10 milioni, cauzione lire 200.000;

     dotazione da oltre L. 10 milioni a L. 20 milioni, cauzione L. 300.000;

     dotazione oltre L. 20 milioni, cauzione L. 400.000.

     Verificandosi aumento dell'importo della dotazione oltre i limiti sopra indicati, il magazziniere è tenuto ad integrare la cauzione nel termine di sei mesi;

     2) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, altra cauzione di L. 100.000".

     Art. 75. -Classificazione delle rivendite secondo il reddito.- "Le rivendite si distinguono in tre categorie a seconda del reddito e cioè:

     1 categoria - rivendite con reddito superiore a L. 300.000;

     2 categoria - rivendite da oltre L. 200.000 a lire 300.000;

     3 categoria - rivendite con reddito non eccedente L. 200.000.

     La categoria nella quale debbono classificarsi le rivendite è determinata in base al reddito medio degli ultimi due anni finanziari.

     Il reddito è costituito dagli aggi sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco".

     Art. 87. -Cauzione per rivendite conferite mediante contratto.- "I titolari delle rivendite conferite mediante contratto sono tenuti a prestare una cauzione ragguagliata al terzo del canone e sopracanone annuale risultanti all'atto della stipulazione del contratto.

     Il minimo della cauzione è fissato in L. 5000 per i contratti stipulati dopo la entrata in vigore del presente decreto".

     Art. 125. -Gerenti provvisori.- "E' in facoltà dell'Amministrazione di conferire direttamente, e nelle forme di cui al precedente art. 85, le rivendite ordinarie che fossero vacanti all'entrata in vigore del presente decreto, al gerente provvisorio che vi abbia prestato con soddisfazione dell'Amministrazione, un servizio effettivo e continuativo di almeno due anni compiuti alla data suddetta.

     Il servizio di gerente è cumulabile con quello precedentemente reso come commesso o coadiutore del titolare o del gerente provvisorio nella stessa rivendita prima della vacanza".

 

          Art. 2.

     Agli articoli 33 e 52 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, è aggiunto il seguente comma:

     "I generi che in confronto dei registri risultassero in maggior quantità e quelli che derivassero da accertati minori cali di magazzino rispetto alla misura massima riconosciuta, debbono essere immediatamente presi in carico sui registri. Del provvedimento deve essere data immediata notizia alla Direzione generale per la sanzione".

 

          Art. 3.

     Sono soppressi il terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 27 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, modificato dall'articolo unico del regio decreto 19 febbraio 1942, n. 209, nonchè l'intero art. 34 del citato regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.

 

          Art. 4.

     I limiti minimi e massimi delle pene pecuniarie disciplinari previsti per i magazzinieri di vendita e per i rivenditori di generi di monopolio dagli articoli 64 e 119 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, sono elevati di cinquanta volte.

     Sono parimenti elevati di cinquanta volte i limiti massimi indicati negli articoli 12 e 40 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, ai fini dell'applicazione delle pene pecuniarie disciplinari di cui sopra.

     Le disposizioni di cui innanzi si applicano agli appalti e alle concessioni intervenuti dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 5.

     Il limite minimo di prelevamento annuo dei tabacchi, indicato nell'art. 91 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, per il conferimento di rivendite ordinarie di particolare importanza, è elevato a L. 25.000.000.

     Il reddito annuo minimo stabilito dall'art. 102 del citato regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, nel caso in cui l'Amministrazione ha facoltà di consentire il subingresso nel contratto di appalto delle rivendite, è elevato a L. 1.000.000.

     ll presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.