§ 66.1.3 – R.D. 14 giugno 1941, n. 577.
Ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.1 disciplina generale
Data:14/06/1941
Numero:577


Sommario
Articolo 1.      Sono approvate le unite disposizioni sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e di vendita dei generi di monopolio viste, d'ordine nostro, dal ministro proponente
Articolo 2.      Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo IV dell'ordinamento centrale e periferico dell'amministrazione dei monopoli di Stato approvato con decreto [...]
Art. 1.      I servizi commerciali e fiscali dell'amministrazione dei monopoli di Stato sono disimpegnati da
Art. 2.      Gli uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali sovraintendono ai servizi di distribuzione e vendita dei prodotti di monopolio, studiano i fenomeni che [...]
Art. 3.      Ad ogni ufficio compartimentale è preposto di regola un ispettore compartimentale coadiuvato dal personale assegnato dalla direzione generale
Art. 4.      L'ispettore compartimentale ha la direzione dei servizi ed è responsabile del loro andamento
Art. 5.      L'ispettore compartimentale, sotto la sua personale responsabilità e con le modalità ed entro i limiti stabiliti dalle disposizioni in vigore, ordina, liquida e paga le [...]
Art. 6.      L'ispettore compartimentale studia le condizioni nelle quali si svolge la vendita dei prodotti nel compartimento e adotta o propone i provvedimenti che possano [...]
Art. 7.      L'ispettore compartimentale deve dare ogni sua opera perchè la difesa del monopolio contro le frodi fiscali e contro ogni fenomeno in genere che tenda ad insidiarne il [...]
Art. 8.      L'ispettore compartimentale accetta le fideiussioni nei casi autorizzati dalle disposizioni in vigore
Art. 9.      L'ispettore compartimentale nomina i gerenti dei magazzini di vendita e delle rivendite ordinarie di nuova istituzione o vacanti. In caso di urgenza nomina i gerenti [...]
Art. 10.      L'ispettore compartimentale rilascia ai rivenditori la licenza di esercizio e quella per lo smercio al pubblico dei prodotti messi in vendita dal monopolio
Art. 11.      L'ispettore compartimentale esercita la vigilanza sull'andamento dei servizi affidati agli uffici ed organi posti alla dipendenza dell'ufficio compartimentale
Art. 12.      In correlazione coi doveri e con le responsabilità che gli incombono per il regolare funzionamento dei servizi di distribuzione e di vendita, l'ispettore compartimentale [...]
Art. 13.      La direzione generale può assegnare agli ispettori compartimentali, anche in aggiunta alle attribuzioni d'istituto, altre attribuzioni od altri incarichi presso [...]
Art. 14.      In caso di assenza o di impedimento, l'ispettore è sostituito dal funzionario amministrativo, più elevato in grado ovvero dal funzionario che venga designato dalla [...]
Art. 15.      I depositi dei generi di monopolio provvedono al ricevimento, dagli stabilimenti di produzione ed eventualmente dal commercio, dei generi, alla conservazione ed, ove [...]
Art. 16.      I depositi dipendono direttamente dalla direzione generale, ma sono soggetti agli ispettori compartimentali per le verificazioni e per la disciplina del personale
Art. 17.      Ai depositi dei generi di monopolio è preposto di regola un funzionario amministrativo di grado non inferiore all'8, il quale è coadiuvato da uno o due vice-commissari o [...]
Art. 18.      Il dirigente del deposito è responsabile del buon andamento del servizio, della retta applicazione delle disposizioni vigenti, della integrità e dalla conservazione dei [...]
Art. 19.      Il dirigente assicura il tempestivo e regolare rifornimento dei generi, li prende in carico ed è responsabile della consistenza e della buona conservazione di essi [...]
Art. 20.      Il dirigente del deposito presiede alla distribuzione dei generi agli uffici di vendita ed ai magazzini di vendita aggregati. In particolare
Art. 21.      Nei casi e con le modalità stabilite dalla direzione generale, il dirigente provvede al concentramento, presso gli stabilimenti di produzione, dei generi di scarto o [...]
Art. 22.      Il dirigente è tenuto ad assolvere e fare assolvere, sotto la propria responsabilità, dal personale dipendente ogni altro eventuale incarico che fosse affidato allo [...]
Art. 23.      In caso di assenza o di impedimento, il dirigente è sostituito dal funzionario che venga designato dalla direzione generale ed in mancanza dal funzionario amministrativo [...]
Art. 24.      Il funzionario ai riscontri (di regola vice-commissario o primo segretario) riscontra tutte le operazioni di magazzino, i documenti, le scritture e i rendiconti [...]
Art. 25.      Gli uffici di vendita somministrano i generi di monopolio ai rivenditori autorizzati allo smercio al pubblico dei generi di monopolio ed esercitano, relativamente ai [...]
Art.26      Gli uffici di vendita si distinguono in tre classi
Art. 27.      Alla gestione degli uffici di vendita sono preposti funzionari che hanno la qualifica di ricevitori dei monopoli di Stato e formano apposito ruolo di gruppo B coi gradi [...]
Art. 28.      Gli uffici di vendita che si rendono vacanti sono conferiti mediante concorso per titoli sentito il consiglio di amministrazione
Art. 29. Trasferimento dei ricevitori      I ricevitori non possono essere trasferiti in uffici di vendita di classe diversa da quella dell'ufficio che geriscono
Art. 30.      Le spese di gestione degli uffici di vendita che non siano sostenute direttamente dall'amministrazione sono rimborsate al ricevitore con le modalità ed entro i limiti [...]
Art. 31. 
Art. 32.      Il ricevitore prende in consegna i locali dell'ufficio di vendita, i mobili, gli attrezzi, gli strumenti da pesare ed ogni altro oggetto o materiale di pertinenza [...]
Art. 33.      La direzione generale determina per ciascun ufficio di vendita il quantitativo dei generi costituenti la dotazione che è consegnata al ricevitore a titolo di deposito. [...]
Art. 34. 
Art. 35.      Il ricevente vende, riscuotendone contemporaneamente l'importo
Art. 36.      E' vietato al ricevitore di porre in circolazione prodotti che non si trovino in buono stato di conservazione. Egli deve assicurarsi che le operazioni di incassamento o [...]
Art. 37.      Il ricevitore compila le liste di carico dei canoni ed i prospetti di scorta nonchè le bollette di legittimazione per la detenzione, il deposito ed il trasporto dei [...]
Art. 38.      Il ricevitore deve riscuotere l'importo dei generi di monopolio, dei canoni e degli eventuali altri proventi nei modi prescritti dall'amministrazione. Non può vendere a [...]
Art. 39.      Il ricevitore vigila sull'andamento delle rivendite accertandosi specialmente che i prelevamenti siano sempre effettuati in relazione ai prospetti di scorta e secondo le [...]
Art. 40.      Il ricevitore applica ai rivenditori le pene pecuniarie disciplinari nei casi di violazioni colpite da tali pene in misura non superiore nel massimo a lire 200, [...]
Art. 41.      Il ricevitore, quando ne sia incaricato, presiede le aste per l'appalto dei magazzini di vendita e delle rivendite e stipula i relativi contratti o accetta con la [...]
Art. 42.      In caso di assenza o di impedimenti temporanei, che non importino la soppressione dell'aggio, il ricevitore può farsi sostituire a proprie spese, nei servizi che [...]
Art. 43.      Nei casi di temporanea vacanza degli uffici di vendita l'amministrazione provvede affidandone la reggenza ad impiegati dei propri ruoli od in servizio di essa od [...]
Art. 44.      Gli attuali ricevitori di 1 classe titolari degli uffici di vendita di Caserta e di Treviso conservano tutti i diritti ed il trattamento economico del loro grado e [...]
Art. 45.      I magazzini di vendita hanno come compito principale la somministrazione dei generi di monopolio ai rivenditori autorizzati allo smercio al pubblico. L'amministrazione [...]
Art. 46.      I magazzini di vendita, salvo le eccezioni di cui ai successivi articoli, vengono conferiti per appalto di durata non superiore ai 9 anni, mediante asta pubblica ad [...]
Art. 47.      E' in facoltà della direzione generale dei monopoli di conferire, in seguito a concorso, la gestione dei magazzini di vendita, nel limite di un decimo di quelli che si [...]
Art. 48.      L'amministrazione dei monopoli ha facoltà di rinnovare l'appalto del magazzino di vendita a trattativa privata con l'appaltatore che lo abbia con soddisfazione di essa [...]
Art. 49.      L'amministrazione può consentire che, dopo venti anni di gestione tenuta regolarmente anche in varie sedi e con interruzioni non superiori a sei mesi, il magazziniere di [...]
Art. 50.      Quando il magazzino di vendita si rende vacante per morte del titolare, è in facoltà dell'amministrazione di conferire l'appalto a trattativa privata al coniuge [...]
Art. 51.      Il coniuge contro il quale sia stata emessa sentenza di separazione per sua colpa ed i figli colpiti da indegnità legale, ai sensi dell'art. 8 del libro "Delle [...]
Art. 52.      Il magazziniere di vendita riceve in consegna, a titolo di deposito, nel quantitativo stabilito dalla direzione generale, i generi costituenti la dotazione del [...]
Art. 53. 
Art. 54.      I magazzini di vendita non possono essere conferiti, nè dati in reggenza provvisoria, nè conservati a chi si trovi o venga a trovarsi in uno dei casi di indegnità od [...]
Art. 55.      E' indegno
Art. 56.      E' incapace
Art. 57.      E' colpito da incompatibilità
Art. 58.      In caso di servizio militare obbligatorio o di richiamo alle armi e, salvo il disposto del successivo art. 62, n. 1, lettera c), per gravi motivi di famiglia o per [...]
Art. 59.      Nei casi di temporanea vacanza dei magazzini di vendita per scadenza di contratto, la gerenza può essere affidata allo stesso titolare che abbia gestito regolarmente [...]
Art. 60.      Il magazziniere può essere sospeso dal servizio con provvedimento insindacabile dell'amministrazione nei seguenti casi
Art. 61.      Il contratto d'appalto cessa quando si verifichi una delle seguenti cause
Art. 62.      La disdetta può essere data
Art. 63.      La decadenza dell'appaltatore ha luogo
Art. 64.      Per qualsiasi irregolarità di gestione, ivi incluse anche quelle contemplate dall'articolo precedente, che a giudizio insindacabile dell'amministrazione, non siano di [...]
Art. 65.      La vendita al pubblico dei generi di monopolio si esercita di regola a mezzo delle rivendite autorizzate
Art. 66.      Le rivendite dei generi di monopolio si distinguono in
Art. 67.      Le rivendite hanno l'obbligo di smerciare tutti i prodotti messi in vendita dall'amministrazione dei monopoli
Art. 68.      Le rivendite hanno l'obbligo di vendere oltre ai generi indicati nel precedente articolo
Art. 69.      Nelle rivendite è vietata la vendita di prodotti o sostanze atte a surrogare i generi di monopolio o a danneggiarne lo smercio e di quelle merci che possano nuocere alla [...]
Art. 70.      I rivenditori debbono smerciare i generi di monopolio ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita al pubblico e non possono variare comunque in più od in meno tali [...]
Art. 71.      Coloro che sono autorizzati alla vendita al pubblico dei generi di monopolio debbono prelevarli esclusivamente presso gli organi indicati dall'amministrazione seguendo [...]
Art. 72.      Per il servizio di vendita dei generi di monopolio i rivenditori sono retribuiti ad aggio sui prezzi della tariffa di vendita al pubblico. La misura dell'aggio è [...]
Art. 73.      Il prelevamento ed il trasporto dei generi di monopolio dagli organi di distribuzione alle rivendite sono fatti, di regola, a cura e spese dei rivenditori
Art. 74.      L'amministrazione ha facoltà di eseguire, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, direttamente il trasporto dei generi di monopolio dagli organi di distribuzione alle [...]
Art. 75. 
Art. 76. 
Art. 77.      Le rivendite di 1 categoria, oltre che al pagamento del canone, possono essere assoggettate al pagamento di un annuo sopracanone fisso
Art. 78.      I generi di monopolio sono pagati dai rivenditori all'atto dell'acquisto. I canoni ed i sopracanoni sono corrisposti a rate anticipate con scadenze fissate [...]
Art. 79.      Le rivendite non possono essere conferite, nè date in reggenza provvisoria, nè conservate a chi si trovi o venga a trovarsi in uno dei casi di integrità od incapacità [...]
Art. 80.      Le rivendite di Stato possono essere istituite dall'amministrazione, sentito il proprio consiglio, nella città con popolazione residente legale secondo l'ultimo [...]
Art. 81.      Le rivendite ordinarie, le rivendite speciali e quelle temporanee sono istituite dove e quando l'amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio
Art. 82.      Il rivenditore non può trasferire la rivendita in altro locale, nè sospendere il funzionamento senza l'autorizzazione dell'amministrazione
Art. 83.      Le rivendite ordinarie istituite a titolo di esperimento, sono affidate in reggenza provvisoria a chi oltre a possedere la capacità, l'idoneità ed i mezzi sufficienti [...]
Art. 84.      La gestione delle rivendite poste nelle stazioni ferroviarie, marittime, tramviarie, delle aviolinee e dei trasporti pubblici automobilistici è data dall'amministrazione [...]
Art. 85.      Le rivendite ordinarie sono conferite
Art. 86.      I contratti d'appalto delle rivendite ordinarie cessano
Art. 87. 
Art. 88.      Quando la rivendita, aperta in via di esperimento, venga definitivamente istituita, l'amministrazione ha facoltà di effettuare il conferimento diretto, nelle forme [...]
Art. 89.      Alla scadenza del contratto o della concessione novennale l'amministrazione può rinnovare il conferimento, nelle forme previste dall'art. 85 direttamente al titolare che [...]
Art. 90.      Quando la rivendita si renda vacante per cessazione del contratto o della concessione in uno dei casi previsti dal precedente art. 86 e il conferimento non venga [...]
Art. 91. 
Art. 92.      Le rivendite ordinarie di 1 categoria, al cui conferimento non si provvede a termine dei precedenti art. 88, 89, 90 e 91 sono conferite mediante asta pubblica col metodo [...]
Art. 93.      Le rivendite ordinarie di 2 categoria, al cui conferimento non si provveda ai sensi dei precedenti art. 88, 89, 90 e 91, sono conferite per concessione vitalizia, [...]
Art. 94.      Le rivendite di 3 categoria al cui conferimento non si provveda ai termini dei precedenti articoli 88, 89, 90 e 91 sono conferite con deliberazione degli ispettori [...]
Art. 95.      Le decisioni motivate della commissione centrale e degli ispettori compartimentali sui conferimenti di rivendite a norma dei precedenti articoli 93 e 94 debbono essere [...]
Art. 96.      Nel caso di diserzione od infruttuosità degli incanti per conferimento di rivendite di 1 categoria, la rivendita può essere liberamente conferita dalla direzione [...]
Art. 97.      L'orario giornaliero delle rivendite è determinato dall'ispettore compartimentale sentito il parere dell'autorità comunale
Art. 98.      Le rivendite comunque conferite, salvo le eccezioni di cui al seguente comma, debbono essere gestite personalmente dai titolari
Art. 99.      Il rivenditore può farsi rappresentare temporaneamente nella gestione della rivendita nei seguenti casi
Art. 100.      Il rivenditore può farsi coadiuvare nella gestione della rivendita da persona che sia riconosciuta dall'amministrazione
Art. 101.      Il commesso esercita la rivendita in nome proprio e per conto del titolare
Art. 102. 
Art. 103.      I rivenditori sono soggetti, oltre che al controllo esercitato dall'amministrazione a mezzo dei propri ispettori o di altri funzionari delegati, alla vigilanza della [...]
Art. 104.      I rivenditori debbono conservare, esibire e consegnare, se richiesti, ai funzionari ed agenti incaricati della vigilanza, tutte le bollette di vendita dei generi [...]
Art. 105.      I rivenditori debbono custodire e vendere i generi di monopolio esclusivamente nei locali e nei luoghi per i quali siano stati autorizzati
Art. 106.      I locali a rivendite debbono essere arredati decorosamente in relazione alle esigenze del servizio ed alla importanza delle zone nelle quali sono ubicate
Art. 107.      Il prelevamento dei generi di monopolio deve effettuarsi nei giorni e nelle ore stabilite dall'amministrazione ed in qualità sufficienti per far fronte alle esigenze del [...]
Art. 108.      E' fatto divieto ai rivenditori di comprare, ritenere o vendere generi di monopolio non prelevati direttamente dagli organi di rifornimento ad essi prescritti [...]
Art. 109.      I generi di monopolio debbono essere venduti nello stato in cui sono consegnati dall'amministrazione e nei modi da essa stabiliti
Art. 110.      La vendita del sale, quando l'amministrazione non abbia adottato o prescritto un condizionamento speciale, va effettuata a peso netto
Art. 111.      I rivenditori debbono, nel servizio di vendita al pubblico, usare verso gli acquirenti modi cortesi, servili con la dovuta sollecitudine, senza preferenze o precedenze, [...]
Art. 112.      L'amministrazione ha facoltà di impiantare e gestire distributori automatici per la vendita al pubblico dei tabacchi
Art. 113.      In caso di cambio di gestione, il rivenditore che subentra deve rilevare dal predecessore tutti i generi che, nel momento dell'assunzione del servizio, si trovassero [...]
Art. 114.      I prodotti di scarto e quelli che si ritenesse opportuno di ritirare dalla vendita o per lunga giacenza o per altri motivi valutabili discrezionalmente [...]
Art. 115.      Il rivenditore è obbligato ad avvisare l'ispettore compartimentale e la regia guardia di finanza di ogni operazione di contrabbando che, nel comune ove ha sede la [...]
Art. 116.      I rivenditori debbono osservare, oltre alle disposizioni contenute nel presente ordinamento, tutte le norme che vengano emanate dall'amministrazione per la disciplina [...]
Art. 117.      Le punizioni per violazioni alle norme del presente ordinamento sono
Art. 118.      Sono puniti con l'ammonizione i rivenditori che per la prima volta cadano in una delle seguenti infrazioni
Art. 119.      I rivenditori sono puniti con la pena pecuniaria disciplinare
Art. 120.      Il rivenditore può essere sospeso dal servizio, con provvedimento dell'amministrazione, in uno dei seguenti casi
Art. 121. Disdetta contrattuale da parte dell'amministrazione      La revoca della concessione e la disdetta contrattuale sono disposte in uno dei seguenti casi
Art. 122.      La destituzione dei concessionari e la decadenza degli appaltatori sono applicate nei seguenti casi
Art. 123.      Il decreto di ammonizione, di sospensione, di revoca, di disdetta, di destituzione e di decadenza pronunciato dall'ispettore compartimentale, è comunicato in copia [...]
Art. 124.      I proventi delle pene pecuniarie disciplinari inflitte sia ai magazzinieri di vendita, sia ai rivenditori, sono devoluti, dedotte le spese, ad enti od opere [...]
Art. 125. 
Art. 126.      La liquidazione annuale del canone prevista dall'art. 76 del presente decreto ha luogo anche per le rivendite che, all'entrata in vigore del decreto stesso, si trovino [...]
Art. 127.      Gli invalidi, le vedove e gli orfani di guerra che al 30 settembre 1928 erano titolari, per contratto o per concessione, di rivendite, ancorchè il conferimento sia stato [...]
Art. 128.      I casi di incapacità previsti dall'art. 56, n. 1 e 2, non sono applicabili in confronto di coloro che all'entrata in vigore del presente decreto siano titolari di [...]
Art. 129.      I coadiutori già autorizzati all'entrata in vigore del presente decreto possono rimanere in servizio anche se non abbiano compiuto l'età prescritta dal precedente art. [...]


§ 66.1.3 – R.D. 14 giugno 1941, n. 577.

Ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

(G.U. 30 giugno 1941, n. 151, S.O.).

 

     Articolo 1.

     Sono approvate le unite disposizioni sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e di vendita dei generi di monopolio viste, d'ordine nostro, dal ministro proponente.

 

          Articolo 2.

     Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo IV dell'ordinamento centrale e periferico dell'amministrazione dei monopoli di Stato approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928–VI ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto, che entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

 

Disposizioni sull'ordinamento dei servizi di distribuzione

e di vendita dei generi di monopolio. - Organi periferici dell'amministrazione.

 

          Art. 1.

     I servizi commerciali e fiscali dell'amministrazione dei monopoli di Stato sono disimpegnati da:

     a) uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali;

     b) depositi dei generi di monopolio;

     c) uffici di vendita;

     d) magazzini di vendita;

     e) rivendite.

 

Titolo I

DEGLI UFFICI COMPARTIMENTALI PER I SERVIZI COMMERCIALI E FISCALI.

 

Attribuzione degli uffici compartimentali.

 

          Art. 2.

     Gli uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali sovraintendono ai servizi di distribuzione e vendita dei prodotti di monopolio, studiano i fenomeni che influenzano il gettito del monopolio e prendono o promuovono provvedimenti per la prevenzione delle frodi fiscali.

     Personale addetto agli uffici compartimentali.

 

          Art. 3.

     Ad ogni ufficio compartimentale è preposto di regola un ispettore compartimentale coadiuvato dal personale assegnato dalla direzione generale.

 

Direzione dell'ufficio - Firma.

 

          Art. 4.

     L'ispettore compartimentale ha la direzione dei servizi ed è responsabile del loro andamento.

     Corrisponde direttamente con la direzione generale, con gli organi periferici dell'amministrazione, con gli uffici pubblici e con i privati che abbiano rapporti con l'ufficio compartimentale.

     Firma gli atti d'ufficio, i rendiconti ed i documenti di contabilità e di amministrazione.

 

Pagamenti - Responsabilità per somme, valori e per il materiale mobile.

 

          Art. 5.

     L'ispettore compartimentale, sotto la sua personale responsabilità e con le modalità ed entro i limiti stabiliti dalle disposizioni in vigore, ordina, liquida e paga le spese che sono autorizzate dalla direzione generale.

     Cura la custodia di valori, oggetti, mobili e materiali di pertinenza dell'ufficio ed è responsabile della loro conservazione.

     E' responsabile altresì dei danni causati per sua colpa all'amministrazione.

     La liquidazione delle fatture ed i rendiconti sono controfirmati dal funzionario amministrativo designato dalla direzione generale.

 

Studi e provvedimenti nell'interesse del gettito del monopolio.

 

          Art. 6.

     L'ispettore compartimentale studia le condizioni nelle quali si svolge la vendita dei prodotti nel compartimento e adotta o propone i provvedimenti che possano potenziarne i risultati finanziari.

     Promuove la istituzione di nuove rivendite dovunque ne ravvisi la convenienza; provvede direttamente alla istituzione stessa, qualora sussistano le condizioni di massima prescritte dall'amministrazione, nelle località sparse e nei centri agglomerati con popolazione non superiore a 30.000 abitanti, e ne riferisce negli altri casi alla direzione generale con motivata proposta.

     Rilascia alle persone ed agli enti, ai quali, secondo le norme fissate dall'amministrazione, possa essere affidato l'incarico della vendita dei prodotti del monopolio, la relativa licenza.

     Vigila che i depositi dei generi di monopolio, gli uffici di vendita, i magazzini di vendita e le rivendite siano costantemente provvisti di adeguata quantità di generi; rivede, per le rivendite, ed approva i prospetti di scorta compilati dai ricevitori e dai magazzinieri.

     Autorizza nei casi di urgenza aumenti di dotazione agli uffici di vendita, ai magazzini di vendita ed alle rivendite di Stato, promuovendo subito i provvedimenti di competenza della direzione generale.

     Raccoglie direttamente e per il tramite dei depositi, degli uffici di vendita, dei magazzini di vendita e delle rivendite dipendenti, le osservazioni in merito ai prodotti, alle eventuali lagnanze ed ai desideri dei consumatori, e ne informa la direzione generale.

 

Attività per la difesa del monopolio.

 

          Art. 7.

     L'ispettore compartimentale deve dare ogni sua opera perchè la difesa del monopolio contro le frodi fiscali e contro ogni fenomeno in genere che tenda ad insidiarne il gettito, riesca efficace.

     Egli, od un suo delegato, ha la rappresentanza dell'amministrazione nei giudizi penali per contrabbando o per contravvenzione alle leggi sul monopolio.

 

Fideiussioni - Liste di carico dei canoni - Indennità trasporto sali.

 

          Art. 8.

     L'ispettore compartimentale accetta le fideiussioni nei casi autorizzati dalle disposizioni in vigore.

     Rivede e rende esecutive le liste di carico dei canoni dovuti dai rivenditori e provvede alle successive variazioni delle medesime nei casi prescritti.

     Controlla che la riscossione dei canoni avvenga regolarmente e che, dagli uffici di vendita e dai magazzini di vendita, ne sia effettuato il versamento ai depositi e da questi in tesoreria.

     Assegna a ciascuna rivendita, in conformità alle istruzioni ricevute, l'aliquota dell'indennità spettante per il trasporto del sale.

 

Provvedimenti per la reggenza provvisoria degli uffici vendita,

dei magazzini di vendita e delle rivendite - Conferimento dei magazzini di vendita

e delle rivendite - Facoltà in materia di contratti.

 

          Art. 9.

     L'ispettore compartimentale nomina i gerenti dei magazzini di vendita e delle rivendite ordinarie di nuova istituzione o vacanti. In caso di urgenza nomina i gerenti provvisori degli uffici di vendita, promuovendo i provvedimenti di competenza della direzione generale.

     Egli, inoltre, indice e presiede le aste per l'appalto dei magazzini di vendita e delle rivendite ordinarie, e perfeziona il rapporto con l'aggiudicatario o mediante stipulazione di regolare contratto o per accettazione con firma dell'atto di sottomissione da quello rilasciato.

     Tali aste possono tuttavia essere tenute anche presso i depositi dei generi di monopolio o presso gli uffici vendita della circoscrizione.

     In questo caso l'ispettore provvede perchè all'esperimento e alla stipulazione del contratto, quando non sia possibile procedere per atto di sottomissione accettato con firma del capo d'ufficio delegato, intervenga un impiegato idoneo ai termini di legge come segretario.

     Di concerto con la direzione compartimentale delle ferrovie egli affida la gestione delle rivendite nell'interno delle stazioni ferroviarie. Indice e definisce i concorsi per il conferimento di quelle di terza categoria. Rifornisce con motivato parere alla direzione generale sulle domande per il conferimento diretto dei magazzini di vendita e delle rivendite ordinarie, provvedendo poi, qualora la decisione di merito sia affermativa, ad emettere il decreto di nomina se si tratti di rivendita di concessione, ed a stipulare il contratto o ad accettare, mediante sottoscrizione, l'atto di sottomissione, rilasciato, se si tratti di magazzino di vendita o di rivendita d'appalto.

 

Licenze varie per le rivendite ordinarie

Nomina di commessi, rappresentanti e coadiutori

Trasferimenti e soppressioni delle rivendite.

 

          Art. 10.

     L'ispettore compartimentale rilascia ai rivenditori la licenza di esercizio e quella per lo smercio al pubblico dei prodotti messi in vendita dal monopolio.

     Stabilisce quali rivendite debbano o possono vendere il sale pastorizio.

     Accorda ai magazzinieri di vendita ed ai titolari delle rivendite, nei casi previsti dal presente decreto, di farsi rappresentare nella gestione del magazzino o della rivendita per un periodo non superiore ai sei mesi.

     Nomina i commessi delle rivendite nei casi previsti.

     Rilascia le licenze per i coadiutori, determina quali rivendite possano valersi di assistenti e il numero di questi per ciascuna rivendita.

     Autorizza i trasferimenti delle rivendite e sopprime, secondo le norme stabilite dalla direzione generale, quelle che siano rimaste inattive.

 

Vigilanza dei servizi di distribuzione e vendita

Verifiche - Ispezioni - Controlli.

 

          Art. 11.

     L'ispettore compartimentale esercita la vigilanza sull'andamento dei servizi affidati agli uffici ed organi posti alla dipendenza dell'ufficio compartimentale.

     Egli accerta il regolare funzionamento dei depositi dei generi di monopolio, degli uffici di vendita, dei magazzini di vendita e delle rivendite di Stato e l'esatta osservanza da parte di essi, delle disposizioni in vigore e degli ordini dati, anche a mezzo di verifiche e di controlli.

     Le verifiche riflettono lo stato di conservazione dei generi, la integrità delle scorte, dei valori, dei materiali e tutto lo svolgimento amministrativo e contabile del servizio, compreso quello contravvenzionale.

     L'ispettore compartimentale deve di regola compiere personalmente almeno una verifica per ciascun esercizio finanziario nei depositi dei generi di monopolio, negli uffici di vendita, nelle rivendite di Stato e nei magazzini di vendita.

     Egli compie inoltre verifiche straordinarie, ispezioni e controlli speciali ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o ne sia incaricato dalla direzione generale o dall'ispettore superiore.

     Per la vigilanza sul servizio delle rivendite si vale dell'opera della regia guardia di finanza, secondo le istruzioni emanate dalla direzione generale di concerto con il comando generale del corpo.

 

Potere disciplinare sui magazzini di vendita e sui rivenditori.

 

          Art. 12.

     In correlazione coi doveri e con le responsabilità che gli incombono per il regolare funzionamento dei servizi di distribuzione e di vendita, l'ispettore compartimentale esercita il potere disciplinare, oltre che sul personale dell'ufficio dei depositi dei generi di monopolio e degli uffici di vendita, anche sui magazzinieri e sui rivenditori.

     Applica le pene pecuniarie disciplinari ai magazzinieri, quando queste pene non costituiscono, ai sensi dell'art. 64 del presente decreto, sostituzione delle più gravi sanzioni della sospensione, della revoca, della disdetta contrattuale o della decadenza. In questi ultimi casi riferisce alla direzione generale con motivate proposte.

     Applica ai rivenditori le pene pecuniarie disciplinari nei casi di trasgressione colpiti da tali pene in misura superiore nel massimo a lire 200, pronuncia a carico di essi l'ammonizione, la sospensione, la revoca della concessione, la disdetta contrattuale, la destituzione dei concessionari e la decadenza degli appaltatori.

     I relativi provvedimenti possono essere impugnati con ricorso alla direzione generale e nel perentorio termine di trenta giorni.

     Si accerta che i ricevitori dei monopoli di Stato esercitino esattamente il potere disciplinare ad essi demandato dal successivo art. 40 e decide definitivamente sui ricorsi che vengono prodotti contro il loro operato.

     Rimuove commessi, rappresentanti, coadiutori, assistenti delle rivendite ogni qualvolta il loro servizio non possa, a suo giudizio, ritenersi soddisfacente.

 

Incarichi speciali.

 

          Art. 13.

     La direzione generale può assegnare agli ispettori compartimentali, anche in aggiunta alle attribuzioni d'istituto, altre attribuzioni od altri incarichi presso qualsiasi opificio, stabilimento, deposito od ufficio dell'amministrazione dei monopoli di Stato.

 

Sostituzione temporanea dell'ispettore.

 

          Art. 14.

     In caso di assenza o di impedimento, l'ispettore è sostituito dal funzionario amministrativo, più elevato in grado ovvero dal funzionario che venga designato dalla direzione generale.

     Chi sostituisce temporaneamente il titolare dell'ufficio non può, senza espressa autorizzazione della direzione generale, recarsi per ispezioni o verifiche fuori residenza, a meno che ciò non sia richiesto da urgenti motivi di servizio.

     In questo caso deve contemporaneamente informarne la direzione generale.

 

Titolo II

DEI DEPOSITI DI GENERI DI MONOPOLIO.

 

Compiti dei depositi dei generi di monopolio.

 

          Art. 15.

     I depositi dei generi di monopolio provvedono al ricevimento, dagli stabilimenti di produzione ed eventualmente dal commercio, dei generi, alla conservazione ed, ove occorra, alla manipolazione di essi ed alla loro distribuzione agli uffici di vendita ed ai magazzini di vendita.

     Riscuotono gli introiti della vendita dei prodotti del monopolio, dei canoni e dei proventi diversi curandone il versamento nelle sezioni di tesoreria e provvedono al pagamento delle categorie di spese inerenti ai servizi di distribuzione e vendita.

     A ciascun deposito può essere affidato il servizio relativo a tutti i generi di monopolio ovvero ad alcuni soltanto di essi.

     Possono essere incaricati della vendita per l'esportazione e per provviste di bordo, nonchè del ritiro e distribuzione degli stampati.

     L'amministrazione può costituire, presso i depositi, sezioni-vendita per la distribuzione dei generi ai rivenditori, sotto l'osservanza delle norme di servizio stabilite per gli uffici di vendita.

 

Dipendenza dei depositi - Vigilanza.

 

          Art. 16.

     I depositi dipendono direttamente dalla direzione generale, ma sono soggetti agli ispettori compartimentali per le verificazioni e per la disciplina del personale.

 

Personale del deposito.

 

          Art. 17.

     Ai depositi dei generi di monopolio è preposto di regola un funzionario amministrativo di grado non inferiore all'8, il quale è coadiuvato da uno o due vice-commissari o primi segretari e da altri impiegati dei ruoli dell'amministrazione.

     L'assegnazione degli impiegati ai vari lavori d'ufficio, tranne per quanto riguarda il vice-commissario o il primo segretario ai quali provvede il successivo art. 24, è fatta dal dirigente dell'ufficio.

     Ai lavori manuali si provvede con personale operaio dell'amministrazione quando non sia provveduto mediante appalto.

 

Direzione dell'ufficio, firma, acquisti e spese

 

          Art. 18.

     Il dirigente del deposito è responsabile del buon andamento del servizio, della retta applicazione delle disposizioni vigenti, della integrità e dalla conservazione dei generi, valori e materiali diversi.

     Corrisponde per i servizi con la direzione generale e con gli organi periferici del monopolio, con le autorità locali, con ogni altro ufficio e coi privati che abbiano rapporti con il deposito.

     Presiede le aste che siano tenute presso il deposito e stipula i relativi contratti.

     Con le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla direzione generale assume in servizio il personale operaio occorrente per i lavori manuali presso il deposito.

     Provvede agli acquisti ed alle altre spese occorrenti per il funzionamento dei vari servizi affidati al deposito.

     Vigila sull'esatto adempimento degli obblighi contrattuali dei fornitori di materiali, dei trasportatori e degli assuntori di servizi e, quale funzionario delegato, provvede sotto la propria responsabilità al pagamento delle spese per le quali gli siano fatte aperture di credito e promuove dalla direzione generale le disposizioni delle altre.

 

Rifornimenti del deposito

Consistenze: buona conservazione dei generi - Responsabilità.

 

          Art. 19.

     Il dirigente assicura il tempestivo e regolare rifornimento dei generi, li prende in carico ed è responsabile della consistenza e della buona conservazione di essi durante la giacenza nel deposito.

     In solido con il funzionario ai riscontri, di cui al successivo art. 24, risponde dell'eventuale mancanza dei generi per il prezzo di vendita al pubblico. Per i generi andati distrutti risponde per il prezzo industriale.

     Per il sale è ammesso un calo di giacenza in misura non superiore al quarto di chilogrammo per ogni quintale, salvo le eccezionali tolleranze da consentirsi, di volta in volta, dalla direzione generale.

     I generi che in confronto dei registri risultassero in maggiore quantità, e quelli che derivassero da accertati minori cali di magazzino, debbono essere immediatamente presi in carico sui registri.

 

Vendita dei generi - Riscossione e versamento dei proventi.

 

          Art. 20.

     Il dirigente del deposito presiede alla distribuzione dei generi agli uffici di vendita ed ai magazzini di vendita aggregati. In particolare:

     a) accerta che siano posti in circolazione prodotti in buono stato di conservazione;

     b) si assicura che l'incassamento venga fatto in modo da garantire la integrità dei generi durante il trasporto;

     c) provvede alla vendita diretta dei prodotti ai privati nei casi previsti dal presente decreto ed in quelli autorizzati dalla direzione generale.

     E' responsabile della esatta riscossione dei proventi delle vendite dei prodotti del monopolio, dei canoni e dei proventi diversi e del relativo versamento in tesoreria.

     Ritiro e concentramento dei generi di scarto avariati o invendibili e dei generi repertati od abbandonati

 

          Art. 21.

     Nei casi e con le modalità stabilite dalla direzione generale, il dirigente provvede al concentramento, presso gli stabilimenti di produzione, dei generi di scarto o comunque non adatti alla vendita e dispone il cambio di quelli avuti in restituzione dagli uffici di vendita e dai magazzini di vendita.

     Provvede altresì al concentramento, presso le manifatture, dei tabacchi di contrabbando o di abbandono che pervengano al deposito dagli uffici di vendita o dalle dogane.

 

Altri incarichi.

 

          Art. 22.

     Il dirigente è tenuto ad assolvere e fare assolvere, sotto la propria responsabilità, dal personale dipendente ogni altro eventuale incarico che fosse affidato allo stabilimento dalla direzione generale.

     Quando al deposito fossero assegnate le funzioni di ufficio di vendita, il dirigente del deposito ha tutti i doveri e le facoltà dei ricevitori dei monopoli di Stato.

     Assenza o impedimento temporaneo del dirigente del Deposito Cessazione delle funzioni

 

          Art. 23.

     In caso di assenza o di impedimento, il dirigente è sostituito dal funzionario che venga designato dalla direzione generale ed in mancanza dal funzionario amministrativo più elevato in grado.

     In caso di urgenza provvede provvisoriamente alla sostituzione l'ispettore compartimentale informandone telegraficamente la direzione generale.

     In caso di trasferimento o di cessazione dalle funzioni il dirigente deve dare al funzionario che lo sostituisce integrale consegna degli immobili e dei mobili in uso dell'ufficio o stabilimento, delle materie prime, dei prodotti, di tutti gli articoli in essere, degli atti d'ufficio, dei fondi a sua disposizione e del denaro esistente in cassa.

     Quando, per qualsiasi motivo, non adempia in tutto od in parte alle prescrizioni di cui sopra nel termine stabilito dall'amministrazione, vi si provvede, in sua vece e per conto di lui, con un funzionario delegato dalla direzione generale.

     La consegna si esegue sotto la responsabilità del funzionario ricevente e può effettuarsi sia sommariamente, sia con particolari verificazioni, quando si reputino necessarie per assicurarsi della corrispondenza fra lo stato di fatto e le risultanze delle scritture.

     Delle operazioni eseguite è redatto processo verbale in tre esemplari, per uso rispettivamente di chi cessa dalle funzioni, dello stabilimento od ufficio e della direzione generale.

 

Funzioni di riscontro.

 

          Art. 24.

     Il funzionario ai riscontri (di regola vice-commissario o primo segretario) riscontra tutte le operazioni di magazzino, i documenti, le scritture e i rendiconti contabili apponendo la firma sui documenti e sui rendiconti.

     E' responsabile insieme col dirigente del regolare andamento del servizio, della tenuta dei registri, della conservazione e custodia dei generi, dei valori, dei locali, dei mobili, attrezzi, recipienti, stampati e materiali diversi, della riscossione e versamento dei proventi, dell'esatta liquidazione e del pagamento delle fatture di spesa.

     Coadiuva il dirigente nella tenuta dei registri e nella compilazione dei rendiconti e in quanto altro occorra perchè il servizio proceda regolarmente. Lo informa di ogni irregolarità o disservizio, dei quali prende nota.

     In caso di abusi o difetti che possano pregiudicare gli interessi dell'amministrazione o implicare la propria responsabilità, ha facoltà di riferirne direttamente all'ispettore compartimentale o alla direzione generale.

     In caso di assenza o di impedimento temporaneo, è sostituito dal segretario più anziano o da altro funzionario designato dalla direzione generale.

     Al funzionario che assuma le funzioni di riscontro o ne cessi, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del precedente art. 23.

 

Titolo III

DEGLI UFFICI DI VENDITA.

 

Compiti degli uffici di vendita.

 

          Art. 25.

     Gli uffici di vendita somministrano i generi di monopolio ai rivenditori autorizzati allo smercio al pubblico dei generi di monopolio ed esercitano, relativamente ai servizi di vendita ed in materia contravvenzionale, le attribuzioni di cui agli articoli seguenti.

     Essi dipendono dagli uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali.

 

Divisione degli uffici di vendita in classi.

 

          Art.26

     Gli uffici di vendita si distinguono in tre classi.

Appartengono alla 1ª classe gli uffici di vendita di:

1.

Alessandria

2.

Bergamo

3.

Bolzano

4.

Catania

5.

Como

6.

Cremona

7.

Ferrara

8.

Genova

9.

Lecce

10.

Lucca

11.

Mantova

12.

Modena

13.

Napoli 1° circondario

14.

Napoli 2° circondario

15.

Novara

16.

Padova

17.

Pavia

18.

Piacenza

19.

Pisa

20.

Reggio Emilia

21.

Salerno

22.

Spezia

23.

Taranto

24.

Venezia

25.

Verona

Appartengono alla 2ª classe gli uffici di vendita di:

1.

Avellino

2.

Brindisi

3.

Caserta

4.

Cosenza

5.

Cuneo

6.

Foggia

7.

Forlì

8.

Perugia

9.

Pesaro

10.

Ravenna

11.

Sassari

12.

Siena

13.

Trapani

14.

Treviso

15.

Varese

16.

Vicenza

Appartengono alla 3ª classe gli uffici di vendita di:

1.

Agrigento

2.

Aquila

3.

Arezzo

4.

Ascoli Piceno

5.

Belluno

6.

Benevento

7.

Caltanissetta

8.

Campobasso

9.

Catanzaro

10.

Chieti

11.

Grosseto

12.

Imperia

13.

Macerata

14.

Potenza

15.

Siracusa

 

Titolari degli uffici di vendita e loro retribuzione.

 

          Art. 27.

     Alla gestione degli uffici di vendita sono preposti funzionari che hanno la qualifica di ricevitori dei monopoli di Stato e formano apposito ruolo di gruppo B coi gradi gerarchici 7°, 8° e 9° corrispondenti rispettivamente alle classi I, II e III degli uffici.

     Ai ricevitori compete il trattamento economico previsto dall'ordinamento gerarchico per il personale di tale gruppo.

     (Omissis) [1].

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [4].

 

Assegnazione degli uffici di vendita

 

          Art. 28.

     Gli uffici di vendita che si rendono vacanti sono conferiti mediante concorso per titoli sentito il consiglio di amministrazione.

     A tali concorsi possono partecipare:

     1) i titolari degli uffici di vendita della stessa classe o della classe immediatamente inferiore;

     2) gli impiegati di ruolo dell'amministrazione dei monopoli e di quella finanziaria addetti, da due anni compiuti alla data dell'avviso di concorso a servizi relativi ai monopoli i quali abbiano almeno il titolo di studio di cui alla lettera c) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed almeno il grado immediatamente inferiore a quello corrispondente alla classe dell'ufficio al quale aspirano.

     Gli aspiranti per partecipare al concorso debbono nell'ultimo triennio aver riportato note di qualifica non inferiori a distinto, e, quando si tratti di concorsi che comportano passaggio a grado superiore debbono aver compiuto, nel grado ricoperto, almeno tre anni di effettivo servizio.

     Ai vincitori del concorso viene attribuito lo stipendio minimo del grado conferito per coloro che, nel grado dal quale provengono, erano provvisti di stipendio inferiore; quello di cui sono forniti con la relativa anzianità agli effetti del primo aumento periodico, se nel grado da cui provengono avevano uno stipendio non inferiore al minimo e non superiore al massimo del nuovo grado; quello massimo del nuovo grado, oltre all'assegno pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello conferito, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio, per coloro che erano provvisti di stipendio superiore.

     Il servizio prestato quale ricevitore è valutato come titolo specifico di merito.

     Giudica su tali concorsi una commissione composta di funzionari dell'amministrazione dei monopoli di grado non inferiore al sesto e nominata con decreto del ministro per le finanze.

 

          Art. 29. Trasferimento dei ricevitori

     I ricevitori non possono essere trasferiti in uffici di vendita di classe diversa da quella dell'ufficio che geriscono.

     L'amministrazione ha tuttavia facoltà di disporre il trasferimento anche in ufficio di classe inferiore, quando, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, il ricevitore abbia dato prova di attitudine inadeguata all'importanza dell'ufficio al quale è preposto. Il ricevitore, al quale viene fissato un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni, può chiedere di essere sentito personalmente dal consiglio di amministrazione.

     Nel caso previsto dal comma precedente al ricevitore sarà attribuito il grado corrispondente alla classe dell'ufficio di vendita nel quale viene trasferito, col massimo dello stipendio stabilito per il grado medesimo.

 

Spese di gestione degli uffici di vendita.

 

          Art. 30.

     Le spese di gestione degli uffici di vendita che non siano sostenute direttamente dall'amministrazione sono rimborsate al ricevitore con le modalità ed entro i limiti che saranno stabiliti dall'amministrazione dei monopoli.

 

Personale degli uffici di vendita.

 

          Art. 31. [5]

     Il ricevitore è responsabile del buon andamento dei servizi affidati all'ufficio di vendita. Per i lavori di ufficio, per le operazioni di distribuzione e per i lavori manuali egli è coadiuvato dal personale assegnato dalla Direzione generale.

 

Locali - Mobili.

 

          Art. 32.

     Il ricevitore prende in consegna i locali dell'ufficio di vendita, i mobili, gli attrezzi, gli strumenti da pesare ed ogni altro oggetto o materiale di pertinenza dell'ufficio stesso e risponde della buona conservazione di essi.

 

Dotazioni e valori.

 

          Art. 33.

     La direzione generale determina per ciascun ufficio di vendita il quantitativo dei generi costituenti la dotazione che è consegnata al ricevitore a titolo di deposito. Il ricevitore è tuttavia responsabile verso l'amministrazione delle deficienze, dei cali, delle avarie e di ogni altro danno comunque derivato ai generi costituenti la dotazione, a quelli prelevati successivamente ed i valori ricavati dalla vendita.

     Il compenso per l'onere relativo è compreso nell'aggio stabilito dal precedente art. 27. Solo in caso di perdita per pubblica calamità può ottenere un indennizzo nella misura che l'amministrazione determinerà a suo giudizio insindacabile.

     I generi che in confronto dei registri risultassero in maggior quantità e quelli che derivassero da accertati minori cali di magazzino rispetto alla misura massima riconosciuta, debbono essere immediatamente presi in carico sui registri. Del provvedimento deve essere data immediata notizia alla Direzione generale per la sanzione [6].

 

Cauzione.

 

          Art. 34. [7]

Vendita dei generi.

 

          Art. 35.

     Il ricevente vende, riscuotendone contemporaneamente l'importo:

     a) i generi di monopolio alle rivendite aggregate;

     b) i sali sofisticati e quelli a prezzo speciale, nonchè i prodotti derivati dal tabacco agli enti autorizzati alla vendita al pubblico ed ai privati nei casi stabiliti dalla direzione generale;

     c) il chinino di Stato e chi sia autorizzato allo smercio al pubblico di questo prodotto;

     d) tutti quegli altri prodotti che l'amministrazione ritenesse eventualmente di mettere in commercio.

 

Divieto di vendere genere avariati. - Cambio e concentramento dei generi ritirati dalla vendita.

 

          Art. 36.

     E' vietato al ricevitore di porre in circolazione prodotti che non si trovino in buono stato di conservazione. Egli deve assicurarsi che le operazioni di incassamento o insaccamento dei prodotti che vengono ritirati dagli acquirenti siano effettuate in modo da garantire la integrità dei generi anche durante il trasporto.

     Il ricevitore cambia ai rivenditori i sigari di scarto ed i tabacchi di lunga giacenza quando ricorrano le condizioni stabilite dall'amministrazione; ritira dalla vendita i tabacchi e gli altri generi di monopolio avariati o comunque invendibili, provvedono al concentramento degli uni o degli altri presso il deposito.

     Compilazione delle liste di carico dei canoni, dei prospetti di scorta e delle bollette di legittimazione - Riscossione canoni - Pagamento indennità trasporto sali

 

          Art. 37.

     Il ricevitore compila le liste di carico dei canoni ed i prospetti di scorta nonchè le bollette di legittimazione per la detenzione, il deposito ed il trasporto dei generi di monopolio.

     Riscuote i canoni versandone l'importo al deposito di aggregazione e paga ai rivenditori nei modi prescritti dall'amministrazione le indennità per il trasporto del sale.

 

Modalità di riscossione del prezzo dei generi di monopolio;

dei canoni e degli eventuali altri proventi.

 

          Art. 38.

     Il ricevitore deve riscuotere l'importo dei generi di monopolio, dei canoni e degli eventuali altri proventi nei modi prescritti dall'amministrazione. Non può vendere a credito, accordare dilazione ai pagamenti, accettare pagamenti ed eseguire versamenti in danaro senza espressa autorizzazione della direzione generale.

     Egli deve versare ai depositi, ai quali l'ufficio è aggregato, nei termini e nei modi prescritti, il ricavato delle vendite per rifornirsi tempestivamente dei generi occorrenti al consumo e deve sempre avere, tra generi esistenti in magazzino e titoli in cassa, l'equivalente della dotazione.

     Risponde in proprio delle somme che l'amministrazione venisse a perdere per di lui colpa o negligenza senza pregiudizio delle sanzioni disciplinari.

 

Vigilanza sulle vendite - Contrabbando.

 

          Art. 39.

     Il ricevitore vigila sull'andamento delle rivendite accertandosi specialmente che i prelevamenti siano sempre effettuati in relazione ai prospetti di scorta e secondo le esigenze del consumo e riferisce all'ispettore su tutte le mancanze che i rivenditori commettano e delle quali egli sia comunque venuto a conoscenza.

     Coadiuva l'ispettore compartimentale e la regia guardia di finanza nello studio dei fenomeni che influenzano la vendita ed ha l'obbligo di render noti al predetto ispettore e di denunciare alla regia guardia di finanza tutti i casi manifesti o sospetti di contrabbando dei quali venga comunque a conoscenza.

 

Pene pecuniarie disciplinari: riscossione delle multe,

ammende e pene pecuniarie: contabilità relative.

 

          Art. 40.

     Il ricevitore applica ai rivenditori le pene pecuniarie disciplinari nei casi di violazioni colpite da tali pene in misura non superiore nel massimo a lire 200, informandone subito l'ispettore compartimentale.

     Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso all'ispettore compartimentale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione.

     Il ricevitore riscuote le multe, le ammende e le pene pecuniarie disciplinari e tiene la contabilità relativa.

 

Incarichi diversi.

 

          Art. 41.

     Il ricevitore, quando ne sia incaricato, presiede le aste per l'appalto dei magazzini di vendita e delle rivendite e stipula i relativi contratti o accetta con la propria sottoscrizione gli atti di sottomissione che gli aggiudicatari rilasciano per accettazione delle condizioni d'appalto.

     E' tenuto a disimpegnare ogni altro servizio od incarico che gli venga affidato dall'amministrazione, anche se estraneo ai servizi propri del monopolio, senza alcun compenso, a meno che non gliene derivi un aumento di spese.

 

Sostituzione temporanea del ricevitore.

 

          Art. 42.

     In caso di assenza o di impedimenti temporanei, che non importino la soppressione dell'aggio, il ricevitore può farsi sostituire a proprie spese, nei servizi che attengono al movimento dei generi, da persona di propria fiducia e che l'ispettore compartimentale giudichi idonea. Alla persona che lo sostituisce è estesa la cauzione del ricevitore.

 

Gestione provvisoria degli uffici di vendita.

 

          Art. 43.

     Nei casi di temporanea vacanza degli uffici di vendita l'amministrazione provvede affidandone la reggenza ad impiegati dei propri ruoli od in servizio di essa od eccezionalmente a sottufficiali della regia guardia di finanza in servizio attivo.

     A tali incaricati può essere anticipata una somma per far fronte alle spese di gestione nella misura stabilita di volta in volta dall'amministrazione.

     Il compenso pei sottufficiali è stabilito con decreto ministeriale sentito il consiglio d'amministrazione dei monopoli ed il comando generale della regia guardia di finanza.

 

Ricevitori di 1 ª classe a capo di uffici di vendita

che diventano di 2 ª classe (Disposizioni transitorie).

 

          Art. 44.

     Gli attuali ricevitori di 1 classe titolari degli uffici di vendita di Caserta e di Treviso conservano tutti i diritti ed il trattamento economico del loro grado e titolo anche se continuano a rimanere a capo degli uffici stessi dichiarati di 2 classe col presente decreto.

 

Titolo IV

DEI MAGAZZINI DI VENDITA.

 

Compito - Dipendenza e gestione dei magazzini di vendita.

 

          Art. 45.

     I magazzini di vendita hanno come compito principale la somministrazione dei generi di monopolio ai rivenditori autorizzati allo smercio al pubblico. L'amministrazione stabilisce quali di detti generi debbano essere smerciati da ciascun magazzino.

     I magazzini dipendono dagli uffici compartimentali, e per quanto riguarda l'approvvigionamento, dai depositi ai quali sono aggregati. Essi vengono dati in gestione a privati appaltatori ai quali sono corrisposte speciali indennità.

     La gestione dei magazzini di vendita è regolata da apposito capitolato d'oneri e dalle norme ed istruzioni emanate dall'amministrazione.

 

Conferimento per asta pubblica.

 

          Art. 46.

     I magazzini di vendita, salvo le eccezioni di cui ai successivi articoli, vengono conferiti per appalto di durata non superiore ai 9 anni, mediante asta pubblica ad offerte segrete sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, delle speciali norme che riguardano l'ordinamento dell'amministrazione dei monopoli di Stato e dell'apposito capitolato d'oneri.

 

Conferimento per concorso.

 

          Art. 47.

     E' in facoltà della direzione generale dei monopoli di conferire, in seguito a concorso, la gestione dei magazzini di vendita, nel limite di un decimo di quelli che si rendono vacanti, agli invalidi di guerra o per la causa fascista, ai decorati al valor militare o ai benemeriti per la causa fascista, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) non si trovino in alcuno dei casi di indegnità, incapacità ed incompatibilità previsti dagli art. 55, 56 e 57 del presente decreto;

     b) siano capaci e fisicamente idonei ad attendere alla gestione personale del magazzino;

     c) siano almeno forniti della licenza di una scuola media inferiore;

     d) siano in grado di prestare cauzione a' termini del successivo art.53.

     Giudica su questi concorsi una commissione centrale nominata con decreto del ministro per le finanze e composta di funzionari dei monopoli, e di un rappresentante dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

     Il conferimento si effettua con contratto a trattativa privata per una durata non superiore a nove anni, in base alle indennità stabilite dall'amministrazione a suo insindacabile giudizio.

     Ai magazzini da conferirsi con le predette norme sono applicabili tutte le disposizioni di cui al titolo IV del presente decreto.

 

Rinnovazione dell'appalto a trattativa privata.

 

          Art. 48.

     L'amministrazione dei monopoli ha facoltà di rinnovare l'appalto del magazzino di vendita a trattativa privata con l'appaltatore che lo abbia con soddisfazione di essa esercitato, fissando con proprio insindacabile giudizio le indennità da corrispondersi per il nuovo periodo contrattuale.

 

Rinuncia a favore dei familiari.

 

          Art. 49.

     L'amministrazione può consentire che, dopo venti anni di gestione tenuta regolarmente anche in varie sedi e con interruzioni non superiori a sei mesi, il magazziniere di vendita che abbia compiuto sessantacinque anni di età o si trovi in condizioni di salute che gli impediscano la regolare gestione, vi rinunci a favore del proprio coniuge o di uno dei figli che lo abbiano coadiuvato per almeno sei mesi con soddisfazione dell'amministrazione.

     Il designato e sottoposto, come gerente provvisorio, ad un periodo di esperimento non inferiore a sei mesi trascorsi i quali, ove egli abbia dato buona prova, l'amministrazione può effettuare a suo favore il conferimento del magazzino per contratto a trattativa privata.

     Il conferimento deve effettuarsi agli stessi patti del contratto precedente, a meno che non siano variate le condizioni ed i prezzi del mercato nel quale caso possono essere variate in proporzione le indennità di gestione.

 

Conferimento per appalto ai familiari dell'appaltatore.

 

          Art. 50.

     Quando il magazzino di vendita si rende vacante per morte del titolare, è in facoltà dell'amministrazione di conferire l'appalto a trattativa privata al coniuge superstite o ad uno dei figli, purchè l'aspirante dimostri di possedere i requisiti richiesti pel conferimento ed abbia coadiuvato il titolare per almeno sei mesi con soddisfazione dell'amministrazione.

     Tra i figli ha titolo di preferenza, in primo luogo, colui che sia provvisto, come invalido di guerra o per la causa fascista, di pensione vitalizia e, successivamente, colui che goda di assegno vitalizio in seguito a ricompensa al valor militare.

     Anche in questo caso valgono le condizioni e prescrizioni del secondo e terso comma dell'articolo precedente.

 

Coniuge ed orfani esclusi dall'appalto a trattativa privata.

 

          Art. 51.

     Il coniuge contro il quale sia stata emessa sentenza di separazione per sua colpa ed i figli colpiti da indegnità legale, ai sensi dell'art. 8 del libro "Delle successioni per causa di morte e delle donazioni" del codice civile, sono esclusi dalle disposizioni di favore contenute nei precedenti art. 49 e 50.

 

Dotazione.

 

          Art. 52.

     Il magazziniere di vendita riceve in consegna, a titolo di deposito, nel quantitativo stabilito dalla direzione generale, i generi costituenti la dotazione del magazzino. Egli è tuttavia responsabile delle deficienze, dei cali, delle avarie e di ogni altro danno comunque derivato ai generi costituenti la dotazione, a quelli prelevati successivamente ed ai valori ricavati dalla vendita.

     Il compenso per l'onere relativo è compreso nella indennità di gestione di cui all'art. 45. Solo in caso di perdita per pubblica calamità può ottenere un indennizzo nella misura che l'amministrazione determinerà con giudizio insindacabile.

     I generi che in confronto dei registri risultassero in maggior quantità e quelli che derivassero da accertati minori cali di magazzino rispetto alla misura massima riconosciuta, debbono essere immediatamente presi in carico sui registri. Del provvedimento deve essere data immediata notizia alla Direzione generale per la sanzione [8].

 

Cauzione dei magazzini di vendita.

 

          Art. 53. [9]

     I magazzinieri di vendita, prima della immissione in servizio debbono depositare:

     1) a garanzia della dotazione loro affidata, una cauzione commisurata all'importo della dotazione stessa, secondo la seguente scala graduale:

     dotazione fino a L. 10 milioni, cauzione lire 200.000;

     dotazione da oltre L. 10 milioni a L. 20 milioni, cauzione L. 300.000;

     dotazione oltre L. 20 milioni, cauzione L. 400.000.

     Verificandosi aumento dell'importo della dotazione oltre i limiti sopra indicati, il magazziniere è tenuto ad integrare la cauzione nel termine di sei mesi;

     2) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, altra cauzione di lire 100.000.

 

Cause di esclusione dal conferimento e dalla gestione dei magazzini.

 

          Art. 54.

     I magazzini di vendita non possono essere conferiti, nè dati in reggenza provvisoria, nè conservati a chi si trovi o venga a trovarsi in uno dei casi di indegnità od incapacità stabiliti dai successivi art. 55 e 56.

     Chi si trovi, o venga a trovarsi in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 57 non può essere immesso o mantenuto in servizio se non abbia provveduto entro il termine fissatogli dall'amministrazione ad eliminare la causa dell'incompatibilità.

 

Casi di indegnità.

 

          Art. 55.

     E' indegno:

     1) chi sia stato condannato per offese alla persona del Re Imperatore alla famiglia reale, al Duce del fascismo, Capo del governo, alle assemblee legislative;

     2) chi abbia fatto manifestazione di propositi ostili al regime od alle sue istituzioni o tenga condotta politica informata a principii antipatriottici o sovversivi;

     3) chi abbia riportato una delle seguenti condanne:

     a) per delitto punito dalla legge con interdizione perpetua dai pubblici uffici o con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorchè per effetto di circostanze attenuanti sia stata inflitta una pena di minore durata;

     b) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio qualunque sia la quantità della pena inflitta;

     4) chi si sia reso colpevole del reato di contrabbando ancorchè sia intervenuta decisione amministrativa.

 

Casi d'incapacità.

 

          Art. 56.

     E' incapace:

     1) chi non abbia la cittadinanza italiana;

     2) chi sia minore di età;

     3) chi sia inabilitato o interdetto;

     4) chi sia stato dichiarato fallito finchè non ottenga la cancellazione dall'albo dei falliti;

     5) chi si trovi nelle condizioni previste dall'art. 8, lettere a), b), c) e d) del regio decreto-legge 17 novembre 1038, n. 1728;

     6) chi sia stato rimosso dalla qualità di titolare, gestore provvisorio o commesso di un magazzino di vendita o di una rivendita o dal disimpegno di altre mansioni dell'amministrazione dei monopoli di Stato.

 

Casi d'incompatibilità.

 

          Art. 57.

     E' colpito da incompatibilità:

     1) chi si trovi in servizio dell'amministrazione dello Stato, degli enti pubblici e di quelli parastatali come impiegato, avventizio o salariato;

     2) chi eserciti a qualunque titolo, altro magazzino di vendita, rivendita di generi di monopolio, banco lotto, ricevitoria o collettoria postale ovvero conviva con una persona di famiglia esercente altro magazzino di vendita o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei monopoli di Stato;

     3) chi sia concessionario di coltivazione di tabacco, coltivatore di tabacco o conviva con persona di famiglia che rivesta l'una o l'altra di tali qualità.

 

Rappresentanza temporanea.

 

          Art. 58.

     In caso di servizio militare obbligatorio o di richiamo alle armi e, salvo il disposto del successivo art. 62, n. 1, lettera c), per gravi motivi di famiglia o per malattia debitamente comprovati, il magazziniere può ottenere di farsi rappresentare, sotto la sua responsabilità e per il tempo strettamente necessario, nella gestione del magazzino da persona di famiglia o da altra persona di sua fiducia bene accetta all'amministrazione.

 

Gestione provvisoria dei magazzini di vendita.

 

          Art. 59.

     Nei casi di temporanea vacanza dei magazzini di vendita per scadenza di contratto, la gerenza può essere affidata allo stesso titolare che abbia gestito regolarmente ovvero al familiare che, a norma degli art. 49 e 50, possa aspirare al conferimento per trattativa privata.

     Non trovando applicazione le disposizioni di cui al precedente comma sarà provveduto, con impiegati di ruolo dell'amministrazione dei monopoli, con sottufficiali della regia guardia di finanza in servizio attivo, o con persone estranee all'amministrazione, che offrano garanzie di idoneità e prestino congrua cauzione o valida fideiussione.

     Per la gestione provvisoria dei magazzini di vendita condotti per conto dell'amministrazione potrà essere anticipata agli impiegati di ruolo ad ai sottufficiali della regia guardia di finanza una somma nella misura stabilita di volta in volta dall'amministrazione.

     Ai sottufficiali di cui sopra verrà corrisposto durante il periodo di reggenza il compenso previsto dal precedente art. 43.

 

Sospensione dei magazzinieri dalla gestione.

 

          Art. 60.

     Il magazziniere può essere sospeso dal servizio con provvedimento insindacabile dell'amministrazione nei seguenti casi:

     a) quando sia imputato di uno dei reati dai quali derivi indegnità ai sensi del precedente art. 55;

     b) quando sia stato dichiarato fallito.

     La sospensione può essere revocata: nel caso di cui alla lettera a) quando intervenga sentenza di assoluzione; nel caso di cui alla lettera b), qualora il magazziniere entro un anno dalla sentenza dichiarativa di fallimento ottenga la cancellazione dall'albo dei falliti.

     La riammissione in servizio non dà diritto ad alcun indennizzo per gli utili che il magazziniere avrebbe potuto realizzare se non fosse intervenuto il provvedimento di sospensione.

 

Cessazione dell'appalto.

 

          Art. 61.

     Il contratto d'appalto cessa quando si verifichi una delle seguenti cause:

     1) scadenza;

     2) soppressione del magazzino;

     3) morte dell'appaltatore;

     4) disdetta;

     5) decadenza dell'appaltatore;

     6) rescissione, alla quale può farsi luogo: a) per gravi motivi di famiglia debitamente comprovati; b) per cambiamento di domicilio agli effetti dell'art. 142 del libro I del codice civile; c) per invalidità fisica permanente accertata mediante visita medico-fiscale collegiale.

 

Disdetta.

 

          Art. 62.

     La disdetta può essere data:

     1) dall'amministrazione, quando l'appaltatore:

     a) venga a trovarsi in uno dei casi di incapacità previsti dal precedente art. 56 o in una delle incompatibilità previste dall'art. 57, quando essa non sia stata eliminata nel termine prescritto dall'amministrazione (art. 54);

     b) non disimpegni regolarmente a giudizio insindacabile dell'amministrazione, le mansioni del proprio ufficio;

     c) siasi fatto rappresentare, per ragioni di malattia o per gravi motivi di famiglia, nella gestione del magazzino ai termini del precedente art. 58 per un periodo di tempo che ecceda complessivamente un anno durante la medesima gestione contrattuale;

     2) dall'appaltatore:

     a) quando non trovi conveniente proseguire nell'esercizio;

     b) quando non accetti le nuove indennità fissate dall'amministrazione nel caso di variazioni nel servizio di approvvigionamento;

     3) dall'amministrazione e dall'appaltatore nel caso di variazioni nella circoscrizione del magazzino che implichi nel movimento dei generi una variazione superiore al 20 per cento.

     La disdetta è pronunciata dalla direzione generale ed ha effetto immediato nei casi previsti nel precedente art. 56 n. 1, 3 e 5 e tre mesi dopo l'avvenuta intimazione, negli altri casi. Con l'accordo delle parti, peraltro, la cessazione del servizio può aver luogo anche prima della scadenza di tale termine.

     In caso di disdetta di cui al n. 2 lettera a) del presente articolo il deposito a garanzia degli obblighi contrattuali è devoluto all'erario come penalità convenzionale.

     In nessun caso il magazziniere ha diritto ad indennizzo.

 

Decadenza.

 

          Art. 63.

     La decadenza dell'appaltatore ha luogo:

     1) quando egli non dimori nella sede del magazzino senza speciale autorizzazione dell'amministrazione, o non lo conduca personalmente o ne affidi la gestione a persona non riconosciuta dall'amministrazione, o trascuri gravemente i suo doveri;

     2) quando si trovi in una delle condizioni di indegnità previste dal precedente art. 55;

     3) quando, essendo stato dichiarato fallito, trascorra un anno senza che abbia ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti;

     4) quando sia constatata una deficienza nella dotazione affidatagli o nell'importo dei canoni riscossi; o quando per abituale trascuranza o per altre cause imputabili a lui la scorta in generi sia tenuta inferiore ai bisogni del consumo;

     5) quando faccia riscossioni od effettui versamenti in modo diverso da quanto l'amministrazione abbia prescritto;

     6) quando abbia commesso atti che, a giudizio insindacabile della direzione generale dei monopoli di Stato, ledano la dignità, il decoro e il prestigio dell'amministrazione, dei funzionari dai quali dipende, di quelli che si rechino in verifica del magazzino, degli ufficiali e degli agenti della regia guardia di finanza.

     La decadenza è pronunciata dalla direzione generale dopo un preavviso di 3 mesi all'appaltatore; essa può essere preceduta dalla sospensione dal servizio.

     Nei casi di decadenza è in facoltà dell'amministrazione di disporre l'incameramento della cauzione prestata a garanzia della esatta esecuzione degli obblighi contrattuali.

 

Pene pecuniarie disciplinari.

 

          Art. 64.

     Per qualsiasi irregolarità di gestione, ivi incluse anche quelle contemplate dall'articolo precedente, che a giudizio insindacabile dell'amministrazione, non siano di tale natura e gravità da rendere applicabile il provvedimento della disdetta o della decadenza, il magazziniere, è punito con la pena pecuniaria disciplinare da lire 50 a lire 1000.

     La pena pecuniaria disciplinare è applicata con provvedimento amministrativo ed il relativo importo, ove non sia subito pagato dal magazziniere, viene prelevato o dalle somme dovute per indennità di gestione o dal deposito a garanzia degli obblighi contrattuali. In questo caso il magazziniere deve reintegrare il deposito entro tre mesi, sotto pena di decadenza dal contratto.

 

Titolo V

SERVIZIO DI VENDITA AL PUBBLICO DEI GENERI DI MONOPOLIO.

 

A)

Organizzazione generale del servizioModi di vendita.

 

          Art. 65.

     La vendita al pubblico dei generi di monopolio si esercita di regola a mezzo delle rivendite autorizzate.

     L'amministrazione può consentire, nei modi che riterrà opportuni, lo smercio dei generi di monopolio negli stabilimenti balneari, negli alberghi, caffè ristoratori, nei luoghi di cura o di ritrovo, e, quando vi siano spacci cooperativi, nelle caserme e nelle case di pena.

     La vendita dei sali industriali viene di regola effettuata direttamente dai depositi e dagli uffici e magazzini di vendita. La vendita del sale pastorizio e dei prodotti derivati dal tabacco è fatta dai depositi, uffici e magazzini predetti e dalle rivendite che l'amministrazione ritenga di incaricare in relazione alle necessità del consumo. Può anche essere effettuata a mezzo di consorzi agrari e di altri enti o ditte commerciali, che si occupano della vendita di materie utili all'agricoltura.

     La vendita del chinino ha luogo secondo le disposizioni del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090.

     L'amministrazione dei monopoli può adottare altri modi di vendita.

 

Distinzione delle rivendite: rivendite di Stato, rivendite ordinarie,

rivendite speciali e rivendite temporanee.

 

          Art. 66.

     Le rivendite dei generi di monopolio si distinguono in:

     1) Rivendite di Stato;

     2) Rivendite ordinarie;

     3) Rivendite speciali;

     4) Rivendite temporanee.

     Le prime sono gestite direttamente dall'amministrazione dei monopoli secondo norme da essa esaminate, sentito il consiglio.

     Le seconde sono istituite, conferite e gestite in conformità delle norme contenute nel presente ordinamento.

     Le rivendite speciali sono affidate in gestione a chi abbia la disponibilità esclusiva dei locali dove debbono necessariamente funzionare.

     Le rivendite temporanee sono affidate a chi, a giudizio dell'amministrazione, possa meglio corrispondere alle necessità di ordine transitorio che ne consiglino l'apertura.

     Le rivendite dipendono dagli uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali e dall'organo di distribuzione, al quale sono aggregate per il prelevamento dei generi.

 

Vendita dei prodotti messi in commercio dal monopolio.

 

          Art. 67.

     Le rivendite hanno l'obbligo di smerciare tutti i prodotti messi in vendita dall'amministrazione dei monopoli.

     L'amministrazione ha peraltro la facoltà di escludere o di limitare la vendita di alcuni di tali prodotti a determinate rivendite.

     Lo smercio dei tabacchi esteri, ammessi alla vendita nel regno, è subordinato al rilascio di speciale licenza revocabile in ogni tempo.

 

Vendita dei fiammiferi, dei valori postali e dei valori bollati.

 

          Art. 68.

     Le rivendite hanno l'obbligo di vendere oltre ai generi indicati nel precedente articolo:

     1) i fiammiferi ed i valori postali;

     2) i valori bollati quando ne abbiano ricevuto l'incarico;

     3) quanto altro fosse disposto dall'amministrazione dei monopoli di Stato.

 

Divieto di vendita di alcuni generi.

 

          Art. 69.

     Nelle rivendite è vietata la vendita di prodotti o sostanze atte a surrogare i generi di monopolio o a danneggiarne lo smercio e di quelle merci che possano nuocere alla buona conservazione dei generi di monopolio.

     Spetta all'amministrazione di stabilire con giudizio discrezionale quali siano i generi di cui è vietata la vendita.

 

Prezzi di vendita al pubblico

 

          Art. 70.

     I rivenditori debbono smerciare i generi di monopolio ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita al pubblico e non possono variare comunque in più od in meno tali prezzi.

     La vendita dei tabacchi nei locali indicati nell'art. 56 della legge 21 gennaio 1929, n. 67, può essere effettuata con l'aggiunta di un soprapprezzo entro il limite massimo determinato, caso per caso, dall'amministrazione dei monopoli.

     Il prezzo di vendita al pubblico stabilito dalla tariffa per i sali industriali e per il sale pastorizio si intende per merce nel deposito, ufficio o magazzino di prelevamento. Quando il consumatore effettui l'acquisto presso le rivendite, presso i consorzi agrari o enti ditte indicati nel terzo comma del precedente art. 65 deve corrispondere al venditore un compenso entro il limite che sarà stabilito dall'amministrazione dei monopoli sentito il proprio consiglio.

 

Prelevamenti dei generi.

 

          Art. 71.

     Coloro che sono autorizzati alla vendita al pubblico dei generi di monopolio debbono prelevarli esclusivamente presso gli organi indicati dall'amministrazione seguendo le modalità prescritte.

 

Aggio ai rivenditori

 

          Art. 72.

     Per il servizio di vendita dei generi di monopolio i rivenditori sono retribuiti ad aggio sui prezzi della tariffa di vendita al pubblico. La misura dell'aggio è stabilita con decreto reale, su proposta del ministro per le finanze sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e il consiglio dei ministri.

     Per la vendita dei prodotti derivati da tabacco la misura dell'aggio è invece stabilita con decreto ministeriale sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli.

     Gli aggi sono corrisposti all'atto del prelevamento dei generi.

 

Spese di prelevamento: indennità trasporto sali.

 

          Art. 73.

     Il prelevamento ed il trasporto dei generi di monopolio dagli organi di distribuzione alle rivendite sono fatti, di regola, a cura e spese dei rivenditori.

     Peraltro, per il trasporto dei sali dall'organo di distribuzione, è corrisposta ai rivenditori una indennità nella misura e secondo le modalità fissate dall'amministrazione sentito il proprio consiglio.

 

Trasporti diretti.

 

          Art. 74.

     L'amministrazione ha facoltà di eseguire, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, direttamente il trasporto dei generi di monopolio dagli organi di distribuzione alle rivendite.

     In tal caso i rivenditori sono tenuti al rimborso delle spese, nella misura e nei modi stabiliti con decreto del ministro per le finanze sentito il consiglio d'amministrazione dei monopoli.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il trasporto dei prodotti del monopolio venduti direttamente a termine dell'art. 65, terzo comma.

 

Classificazione delle rivendite secondo il reddito.

 

          Art. 75. [10]

     Le rivendite si distinguono in tre categorie a seconda del reddito e cioè:

     1 categoria - rivendite con reddito superiore a lire 300.000;

     2 categoria - rivendite da oltre lire 200.000 a lire 300.000;

     3 categoria - rivendite con reddito non eccedente le lire 200.000.

     La categoria nella quale debbono classificarsi le rivendite è determinata in base al reddito medio degli ultimi due anni finanziari.

     Il reddito è costituito dagli aggi sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco.

 

Canoni: misure e riduzioni.

 

          Art. 76. [11]

     Il canone dovuto dai rivenditori generi di monopolio è commisurato al reddito dell'esercizio precedente, quando tale reddito abbia superato le lire 300.000.

     Sulla parte di reddito eccedente tale somma il canone è liquidato sulla base della seguente scala graduale:

     da oltre lire 300.000 fino a lire 500.000, il 15 per cento

     da oltre lire 500.000 fino a lire 1.000.000, il 19 per cento

     da oltre lire 1.000.000 fino a lire 2.000.000, il 23 per cento

     da oltre lire 2.000.000 fino a lire 3.000.000, il 27 per cento

     da oltre lire 3.000.000, il 30 per cento.

     Il canone minimo è stabilito in lire 500 annue.

     Nella liquidazione del canone non si tiene conto delle frazioni di reddito non eccedenti lire 500, mentre quelle eccedenti tale limite vengono arrotondate al migliaio superiore.

 

Sopracanone per le rivendite di 1 ª categoria.

 

          Art. 77.

     Le rivendite di 1 categoria, oltre che al pagamento del canone, possono essere assoggettate al pagamento di un annuo sopracanone fisso.

     Tale sopracanone, per le rivendite conferite mediante asta pubblica, è determinato dall'offerta dell'aggiudicatario in sede di gara e rimane fisso per tutto il periodo contrattuale, indipendentemente dal reddito.

     Per le rivendite conferite mediante contratto a trattativa privata, e determinato dall'amministrazione all'atto del conferimento e resta fisso per tutto il periodo contrattuale.

     Per le rivendite di 1 categoria in reggenza provvisoria è determinato dall'amministrazione di anno in anno finanziario.

 

Pagamento dei generi e dei canoni.

 

          Art. 78.

     I generi di monopolio sono pagati dai rivenditori all'atto dell'acquisto. I canoni ed i sopracanoni sono corrisposti a rate anticipate con scadenze fissate dall'amministrazione. In mancanza di tempestivo pagamento, vengono di diritto imputate in conto canoni e fino alla concorrenza del credito dell'amministrazione, le somme che il debitore versa per il preventivamento dei generi.

     Il pagamento dei generi e delle quote di canone deve essere effettuato seguendo il sistema di versamento prescritto dall'amministrazione. E' fatto divieto agli agenti della riscossione di consentire forme di pagamento diverse da quelle autorizzate e di concedere rateizzazioni di quote di canone.

     Il rivenditore che trasgredisca alle prescrizioni di questo articolo, indipendentemente dalle sanzioni disciplinari previste, è tenuto a pagare nuovamente le somme che in dipendenza dell'infrazione da lui commessa l'amministrazione venisse a perdere.

 

Esclusione dai conferimenti.

 

          Art. 79.

     Le rivendite non possono essere conferite, nè date in reggenza provvisoria, nè conservate a chi si trovi o venga a trovarsi in uno dei casi di integrità od incapacità previsti negli art. 55 e 56 del presente ordinamento.

     Chi si trovi o venga a trovarsi in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 57 non può essere ammesso o mantenuto in servizio se non abbia provveduto entro il termine fissatogli dall'amministrazione ad eliminare la causa di tale incompatibilità.

     Nessuno può essere titolare di più di una rivendita, nè per i titoli di uno stesso autore può aver luogo più di un conferimento.

     Chi abbia ottenuto il conferimento di una rivendita e successivamente vi rinunci, non può ottenere un nuovo conferimento se non siano trascorsi cinque anni dalla data della rinuncia.

 

B)

 

Rivendite — Istituzione delle rivendite di Stato.

 

          Art. 80.

     Le rivendite di Stato possono essere istituite dall'amministrazione, sentito il proprio consiglio, nella città con popolazione residente legale secondo l'ultimo censimento, non inferiore ai 100.000 abitanti ogni qualvolta, per speciali condizioni di ambiente o di servizio, essa ritenga opportuno provvedere direttamente alla vendita al pubblico dei generi di monopolio.

 

Istituzione e soppressione delle rivendite.

 

          Art. 81.

     Le rivendite ordinarie, le rivendite speciali e quelle temporanee sono istituite dove e quando l'amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio.

     Quelle ordinarie debbono sottostare ad un periodo di esperimento che comprende di regola tre interi esercizi finanziari. Compiuto l'esperimento, la rivendita, a seconda dei risultati conseguiti, può, con giudizio insindacabile dell'amministrazione, essere istituita definitivamente o soppressa.

     La soppressione può tuttavia, dall'amministrazione, essere disposta anche prima che l'esperimento si compia.

     Le rivendite speciali e quelle temporanee possono essere soppresse ogni qualvolta l'amministrazione lo ritenga opportuno.

 

Trasferimento delle rivendite.

 

          Art. 82.

     Il rivenditore non può trasferire la rivendita in altro locale, nè sospendere il funzionamento senza l'autorizzazione dell'amministrazione.

 

Nomina del gerente provvisorio delle rivendite ordinarie istituite a titolo di esperimento.

 

          Art. 83.

     Le rivendite ordinarie istituite a titolo di esperimento, sono affidate in reggenza provvisoria a chi oltre a possedere la capacità, l'idoneità ed i mezzi sufficienti per la gestione, disponga di un locale che insindacabilmente dalla amministrazione sia riconosciuto preferibile.

     La scelta del gerente è fatta in seguito a concorso, nel quale hanno titolo di preferenza, a parità di condizioni di locale e sempre che risultino forniti dei requisiti di idoneità alla gestione, gli invalidi e le vedove di guerra provvisti di pensione vitalizia di guerra, i minorati e le vedove per la causa fascista provvisti di pensione, i decorati al valore militare ed i benemeriti per la causa fascista.

 

Gestioni delle rivendite speciali e di quelle temporanee.

 

          Art. 84.

     La gestione delle rivendite poste nelle stazioni ferroviarie, marittime, tramviarie, delle aviolinee e dei trasporti pubblici automobilistici è data dall'amministrazione dei monopoli mediante licenza revocabile in ogni tempo, a persona designata dall'altra amministrazione, ente od azienda interessata la quale abbia la disponibilità del locale e risulti idonea a giudizio insindacabile dell'amministrazione dei monopoli.

     La gestione delle altre rivendite speciali è concessa mediante licenza, revocabile in qualsiasi momento, rilasciata o nei modi di cui al precedente comma, ovvero, contestualmente e con responsabilità solidale, alla persona o ente, che abbia la esclusiva disponibilità del locale in cui la rivendita deve necessariamente funzionare ed a colui che venga designato per l'effettivo servizio di vendita. Quest'ultimo ha funzioni di rappresentante.

     La gestione delle rivendite temporanee è affidata al conduttore o concessionario del locale, il quale è direttamente responsabile verso l'amministrazione. Questa può consentire che il servizio di vendita venga disimpegnato da altra persona di suo godimento preventivamente denunciata ed accettata.

 

C)

 

Conferimento delle rivendite ordinarie — Forma e durata dei conferimenti.

 

          Art. 85.

     Le rivendite ordinarie sono conferite:

     1) quelle di 1 categoria per contratto novennale da stipularsi a trattativa privata o in seguito a pubblica gara;

     2) quelle di 2 categoria o direttamente per concessione novennale o per concessione vitalizia in seguito a pubblico concorso;

     3) quelle di 3 categoria per concessione vitalizia o direttamente o in seguito a pubblico concorso.

 

Cessazione dei conferimenti.

 

          Art. 86.

     I contratti d'appalto delle rivendite ordinarie cessano:

     1) per lo spirare del termine;

     2) per la morte del titolare;

     3) per disdetta da parte dell'amministrazione;

     4) per decadenza del titolare;

     5) per rescissione, alla quale può farsi luogo;

     a) per gravi motivi di famiglia debitamente comprovati;

     b) per cambiamento di residenza agli effetti dell'art. 142 del libro I del codice civile;

     c) per inabilità fisica permanente, accertata mediante visita fiscale collegiale;

     6) per disdetta data, con preavviso di tre mesi, dal rivenditore, quando la rivendita per ragioni non imputabili a sua colpa abbia subito una riduzione del 25 percento sul reddito preso a base nella stipulazione del contratto.

     Le concessioni delle rivendite ordinarie hanno termine:

     1) per le cause indicate ai numeri 1 e 2 del precedente comma;

     2) per rinuncia del titolare;

     3) per revoca;

     4) per destituzione.

 

Cauzioni per rivendite conferite mediante contratto.

 

          Art. 87. [12]

     I titolari delle rivendite conferite mediante contratto sono tenuti a prestare una cauzione ragguagliata al terzo del canone e sopracanone annuale risultanti all'atto della stipulazione del contratto.

     Il minimo della cauzione è fissato in lire 5000 per i contratti stipulati dopo la entrata in vigore del presente decreto.

 

Conferimento delle rivendite istituite definitivamente.

 

          Art. 88.

     Quando la rivendita, aperta in via di esperimento, venga definitivamente istituita, l'amministrazione ha facoltà di effettuare il conferimento diretto, nelle forme indicate al precedente art. 85 al gerente provvisorio che abbia accudito, fino dall'inizio del periodo di prova ed ininterrottamente, alla gestione di essa con soddisfazione dell'amministrazione.

 

Conferimento diretto al titolare cessante.

 

          Art. 89.

     Alla scadenza del contratto o della concessione novennale l'amministrazione può rinnovare il conferimento, nelle forme previste dall'art. 85 direttamente al titolare che abbia con soddisfazione dell'amministrazione stessa, gestita la rivendita e non sia incorso in contravvenzioni tali da renderlo immeritevole di fiducia.

 

Conferimento diretto ai familiari,

al commesso ed al coadiutore del titolare cessante.

 

          Art. 90.

     Quando la rivendita si renda vacante per cessazione del contratto o della concessione in uno dei casi previsti dal precedente art. 86 e il conferimento non venga rinnovato al titolare cessante in applicazione dell'art. 89, è in facoltà dell'amministrazione di effettuarne il conferimento diretto:

     1) al coniuge od al figlio del titolare cessante, i quali abbiano prestato in modo lodevole effettivo ininterrotto servizio di commessi o di coadiutori autorizzati del rispettivo coniuge o genitore per almeno tre mesi compiuti alla data della vacanza;

     2) al commesso autorizzato od al coadiutore autorizzato in persona diversa dal coniuge o dal figlio, i quali abbiano prestato in modo lodevole nelle qualità suesposte, un servizio ininterrotto nella rivendita di almeno due anni compiuti alla data della vacanza.

     Tutti coloro che sono indicati dal presente articolo ai fini del conferimento diretto debbono provare, per essere ammessi al beneficio, di avere le disponibilità del locale dove la rivendita trovasi ubicata o di altro che l'amministrazione ritenga idoneo, di possedere mezzi sufficienti, idoneità e capacità per la gestione personale e debbono sottostare ad un periodo di prova quali reggenti provvisori per la durata di un anno.

 

Conferimento di rivendite ordinarie di particolare importanza.

 

          Art. 91. [13]

     L'amministrazione ha facoltà di conferire liberamente per contratto a trattativa privata le rivendite ordinarie che abbiano un prelevamento annuo di tabacchi nazionali per il valore di almeno quattro milioni e siano ubicate in vie o località dove il funzionamento di esse, a giudizio dell'Amministrazione stessa, sia di particolare utilità nell'interesse del servizio [14].

     Valgono anche per questi conferimenti le disposizioni dell' art. 76 del presente decreto, nonchè degli articoli 77 e 78 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.

 

Appalto ad asta pubblica delle rivendite ordinarie di 1 ª categoria.

 

          Art. 92.

     Le rivendite ordinarie di 1 categoria, al cui conferimento non si provvede a termine dei precedenti art. 88, 89, 90 e 91 sono conferite mediante asta pubblica col metodo delle offerte segrete.

     L'aggiudicazione ha luogo ad unico incanto al concorrente che abbia fatto la migliore offerta di sopracanone fisso entro i limiti che l'amministrazione ritenesse di fissare ai sensi dell'art. 75 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

     L'offerta deve essere corredata, a pena di nullità, della indicazione del locale che il concorrente ha disponibile entro la zona indicata nell'avviso d'asta.

     Le offerte mandate o presentate non possono essere ritirare dopo aperta l'Asta, ma lo stesso offerente può successivamente alla prima offerta presentarne non più di altre due avanti che sia incominciata l'apertura dei pieghi.

     Non sono ammesse offerte per persona da nominare.

     L'aggiudicazione è subordinata all'accertamento, da parte dell'amministrazione, della idoneità del locale indicato ai sensi del precedente comma terzo. Nel caso che questo, a discrezionale giudizio dell'amministrazione, non risulti idoneo, l'aggiudicazione ha luogo, in linea gradatamente successiva, a favore di chi abbia presentato la migliore offerta dopo la prima, sempre entro i limiti di cui al secondo comma, e disponga di adatto locale.

     Quest'ultima disposizione sarà anche applicata qualora la dichiarazione di disponibilità del locale venga a risultare non vera. In tal caso, il concorrente incorrerà nella perdita del deposito cauzionale fatto per adire all'asta.

 

Rivendite di 2 ª categoria

Concorsi per grandi invalidi di guerra o della causa fascista.

 

          Art. 93.

     Le rivendite ordinarie di 2 categoria, al cui conferimento non si provveda ai sensi dei precedenti art. 88, 89, 90 e 91, sono conferite per concessione vitalizia, mediante concorsi provinciali riservati ai grandi invalidi di guerra o per la causa fascista provvisti di pensione vitalizia, i quali si trovino in stato di bisogno ed abbiano il domicilio e la residenza nella provincia da almeno un anno compiuto alla data di indizione del concorso.

     Tra i concorrenti che si trovino in eguale stato di bisogno è da preferirsi colui che abbia maggior carico di famiglia diretta.

     Giudica anche su questi concorsi la commissione centrale di cui al precedente art. 47.

 

Rivendite di 3 ª categoria - Concorsi comunali.

 

          Art. 94.

     Le rivendite di 3 categoria al cui conferimento non si provveda ai termini dei precedenti articoli 88, 89, 90 e 91 sono conferite con deliberazione degli ispettori compartimentali mediante concorsi riservati alle categorie di persone indicate nel seguente ordine di graduatoria che costituisce, fra esse, diritto di preferenza:

     1) invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, vedove di guerra, di grandi invalidi di guerra e di caduti per la causa fascista, purchè provvisti di pensione vitalizia;

     2) ex-combattenti provvisti di assegno vitalizio in seguito a ricompensa al valore militare ed i benemeriti per la causa fascista;

     3) impiegati dell'amministrazione dei monopoli collocati a riposo e rispettive vedove;

     4) impiegati dello Stato ed ufficiali dei corpi armati in servizio dello Stato, collocati a riposo, e rispettive vedove;

     5) sottufficiali dei corpi armati in servizio dello Stato collocati a riposo e rispettive vedove;

     6) il gerente provvisorio della rivendita che vi abbia prestato regolare servizio da data anteriore alla indizione del concorso.

     I concorrenti debbono dimostrare di possedere:

     a) il domicilio e la residenza nel comune ove è situata la rivendita da almeno sei mesi compiuti alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso;

     b) la disponibilità di un locale idoneo;

     c) mezzi sufficienti, idoneità e capacità per la gestione personale.

     Il concorrente prescelto deve sottostare ad un periodo di prova, come gerente provvisorio, di durata non inferiore ad un anno, dopo il quale l'amministrazione con giudizio insindacabile decide sul conferimento definitivo.

 

Ricorsi contro il conferimento.

 

          Art. 95.

     Le decisioni motivate della commissione centrale e degli ispettori compartimentali sui conferimenti di rivendite a norma dei precedenti articoli 93 e 94 debbono essere integralmente notificate ai concorrenti per il tramite del podestà ed a mezzo del messo comunale, il quale farà constatare la eseguita notificazione.

     Contro le decisioni degli ispettori è ammesso il ricorso alla direzione generale entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione.

     L'originale ricorso deve essere presentato entro il predetto termine all'ispettore compartimentale od alla direzione generale con la prova della eseguita notificazione al concorrente prescelto.

     Questi ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla data della notifica.

     I modi e i termini prescritti da questo articolo debbono osservarsi a pena di nullità degli atti e valgono anche per i ricorsi contro i conferimenti deliberati mediante asta pubblica a norma dell'art. 92.

 

Diserzione ed infruttuosità degli esperimenti d'asta e dei concorsi.

 

          Art. 96.

     Nel caso di diserzione od infruttuosità degli incanti per conferimento di rivendite di 1 categoria, la rivendita può essere liberamente conferita dalla direzione generale mediante contratto a trattativa privata.

     Nel caso di diserzione od infruttuosità dei concorsi per conferimento di rivendita di 2 e 3 categoria, la rivendita è conferita per concessione vitalizia della direzione generale:

     1) a chi abbia prestato in modo lodevole nella rivendita un effettivo servizio di gestione, debitamente autorizzato, per almeno un anno ininterrotto e compiuto alla data di indizione del concorso;

     2) alle vedove di impiegati dell'amministrazione dei monopoli di Stato, e successivamente, alle vedove di impiegati civili dello Stato e di ufficiali dei corpi armati in servizio dello Stato, che ne abbiano fatto domanda, si trovino in condizioni di bisogno, dispongano di un locale idoneo e siano in grado di accudire alla gestione personale.

     Quando non trovino applicazione le disposizioni di cui ai precedenti numeri 1 e 2, il conferimento sarà effettuato a favore di persona che abbia mezzi e idoneità fisica per esercitare personalmente la rivendita.

     Nei casi indicati al n. 2, il prescelto deve sottostare ad un periodo di prova come gerente provvisorio, per la durata di almeno un anno, dopo il quale l'amministrazione decide con giudizio insindacabile in merito al conferimento definitivo.

 

D)

Gestione delle rivendite — Orario delle rivendite.

 

          Art. 97.

     L'orario giornaliero delle rivendite è determinato dall'ispettore compartimentale sentito il parere dell'autorità comunale.

     Le rivendite debbono rimanere aperte tutti i giorni compresi quelli festivi, senza pregiudizio degli obblighi imposti agli esercenti di concedere al personale il riposto settimanale in applicazione della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

     E' tuttavia in facoltà dell'amministrazione di fissare, ove sia consentito dalle necessità di servizio, turni di chiusura facoltativa nei giorni festivi.

 

Gestione personale delle rivendite.

 

          Art. 98.

     Le rivendite comunque conferite, salvo le eccezioni di cui al seguente comma, debbono essere gestite personalmente dai titolari.

     A tal fine si richiede che il titolare abbia la effettiva gestione finanziaria della rivendita, spieghi un diretto interessamento sul funzionamento di essa e sia locatario o sub-locatario in proprio nome, in forza di regolare contratto avente data certa, del locale o della porzione di locale occupato dalla rivendita.

     Il servizio di vendita al pubblico può essere affidato ad un coadiutore autorizzato ai sensi del successivo art. 100.

     Sono dispensati dall'obbligo della gestione personale:

     1) gli invalidi di guerra, le vedove e gli orfani di guerra, già titolari di rivendite al 30 settembre 1928, ancorchè il conferimento sia stato rinnovato con disposizione successiva;

     2) i concessionari vitalizi nominati anteriormente al 30 settembre 1928;

     3) i grandi invalidi di guerra o per la causa fascista.

     I titolari per i quali non è prescritto l'obbligo della gestione personale possono affidare la rivendita ad un commesso che l'amministrazione ritenga idoneo a suo discrezionale giudizio.

     I commessi ed i gerenti provvisori di rivendite hanno, in ogni caso, l'obbligo della gestione personale.

 

Rappresentanza temporanea dei rivenditori.

 

          Art. 99.

     Il rivenditore può farsi rappresentare temporaneamente nella gestione della rivendita nei seguenti casi:

     1) per comprovata malattia;

     2) per gravi motivi di famiglia debitamente giustificati;

     3) per servizio militare d'obbligo;

     4) per richiamo alle armi;

     5) per periodo annuale di congedo non superiore a venti giorni.

     Il rappresentante deve essere designato all'ispettore compartimentale in persona di famiglia del rivenditore, o in mancanza od impedimento dei familiari, in persona estranea. Il ogni caso la persona designata deve essere accettata dall'amministrazione.

     La rappresentanza è concessa per il tempo strettamente necessario, e per i titoli di cui ai numeri 1 e 2, essa non può eccedere il limite di due anni entro un novennio.

 

Facoltà di assumere coadiutori ed assistenti.

 

          Art. 100.

     Il rivenditore può farsi coadiuvare nella gestione della rivendita da persona che sia riconosciuta dall'amministrazione.

     Il coadiutore deve essere, di regola, designato in persona di famiglia convivente col rivenditore in comune economia domestica e di età non inferiore ai diciotto anni.

     In mancanza od impedimento di familiari, la scelta può essere fatta tra persone estranee di età non inferiore ai ventun anni.

     Qualora l'entità del servizio lo richieda, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, può essere permesso nella rivendita anche la presenza di assistenti per il servizio materiale di vendita.

 

Commessi, rappresentanti e coadiutori: figura giuridica - Requisiti - Effetti.

 

          Art. 101.

     Il commesso esercita la rivendita in nome proprio e per conto del titolare.

     Il rappresentante la esercita in nome e per conto del titolare.

     Il coadiutore disimpegna il servizio di vendita sotto la direzione del titolare il quale ne assume la responsabilità verso l'amministrazione. Sostituisce il titolare durante le assenze dalla rivendita e quando il titolare non abbia designato altra persona ai sensi del precedente art. 99, anche nei casi in tale articolo indicati.

     Il servizio prestato dal rappresentante non è valutabile ai fini del conferimento diretto della rivendita se non sia congiunto con altro dei titoli a tale effetto valevoli ai sensi del presente ordinamento.

     Non può essere commesso, coadiutore o rappresentante che si trovi o venga a trovarsi in uno dei casi di indegnità, incompatibilità e incapacità previsti dai precedenti articoli 55, 56, 57, salvo, per il coadiutore la disposizione del secondo comma dell'art. 100.

     L'amministrazione ha facoltà di rimuoverli dal servizio ogni qual volta essi non ne meritino la fiducia.

     Il titolare che a termini dell'art. 98, quarto comma si avvale dell'opera di un commesso può chiederne con motivata istanza la sostituzione con altra persona che dalla amministrazione sia ritenuta idonea.

     Quando peraltro la sostituzione implichi il trasferimento della rivendita in altro locale, l'amministrazione può non consentirvi a suo insindacabile giudizio.

 

Cessione delle rivendite.

 

          Art. 102. [15]

     Sono vietate le cessioni a titolo gratuito od oneroso delle rivendite. Tuttavia, per le rivendite di 1 categoria conferite mediante contratto, che abbiano un reddito annuo, valutato ai sensi dell'art. 75 del presente decreto, non inferiore a lire 150.000, l'amministrazione ha facoltà, quando risulti da atto avente data certa che il complesso dell'azienda di cui la rivendita fa parte ed il locale ove essa è ubicata siano stati ceduti, di consentire che il cessionario dell'azienda subentri nel contratto d'appalto della rivendita a condizioni, per essa l'Amministrazione, almeno uguali [16].

 

E)

Vigilanza sulle rivendite — Verifica alle rivendite.

 

          Art. 103.

     I rivenditori sono soggetti, oltre che al controllo esercitato dall'amministrazione a mezzo dei propri ispettori o di altri funzionari delegati, alla vigilanza della regia guardia di finanza, i cui ufficiali, graduati e militari hanno in qualunque momento il diritto di praticare visite alle rivendite a norma del regolamento di servizio del corpo della regia guardia di finanza approvato con regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643.

     I rivenditori non possono opporsi a tali visite ed è particolarmente loro vietato di occultare o comunque sottrarre alla verifica in tutto o in parte i generi di monopolio e quelli in vendita ai sensi dei precedenti articoli 67 e 68.

 

Documenti da esibire agli incaricati della vigilanza.

 

          Art. 104.

     I rivenditori debbono conservare, esibire e consegnare, se richiesti, ai funzionari ed agenti incaricati della vigilanza, tutte le bollette di vendita dei generi prelevati dalla data della precedente consegna fino a quella della verifica.

     Debbono inoltre consegnare ed esibire il prospetto delle scorte dei generi, che hanno l'obbligo di tenere costantemente nella rivendita, ed i bollettari delle richieste dell'ultimo triennio.

 

F)

Doveri dei rivenditori

Locali di vendita: insegne: mostra dei prodotti:

esposizione della licenza di esercizio e della tariffa di vendita.

 

          Art. 105.

     I rivenditori debbono custodire e vendere i generi di monopolio esclusivamente nei locali e nei luoghi per i quali siano stati autorizzati.

     Fuori del locale destinato a rivendita ed in posizione ben visibile al pubblico deve essere esposta un'insegna recante lo stemma dello Stato e la dicitura prescritta dall'amministrazione.

     E' obbligo dei rivenditori di mantenere un'adeguata mostra dei generi di monopolio sia nell'interno della rivendita sia nelle vetrine esterne quando il locale ne sia provvisto.

     Nell'interno della rivendita debbono inoltre essere esposti in maniera visibile al pubblico:

     a) la licenza di esercizio;

     b) la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico.

 

Arredamento delle rivendite.

 

          Art. 106.

     I locali a rivendite debbono essere arredati decorosamente in relazione alle esigenze del servizio ed alla importanza delle zone nelle quali sono ubicate.

 

Prelevamento e trasporto dei generi di monopolio.

 

          Art. 107.

     Il prelevamento dei generi di monopolio deve effettuarsi nei giorni e nelle ore stabilite dall'amministrazione ed in qualità sufficienti per far fronte alle esigenze del consumo e per mantenere le scorte prescritte.

     Il rivenditore può prelevare i generi personalmente o per mezzo di persona di sua fiducia e bene accetta all'amministrazione. In questo caso, la persona incaricata deve essere da lui munita di delega scritta. Le richieste debbono essere in ogni caso firmate dal gestore della rivendita.

     L'amministrazione non risponde di ammanchi, errori o dispersioni di generi che si riscontrassero dopo la consegna.

     Il trasporto dei tabacchi dall'organo di rifornimento alle rivendite deve essere effettuato con recipienti rigidi che ne impediscano ogni deterioramento.

 

Cessione ed acquisto illecito dei generi di monopolio.

 

          Art. 108.

     E' fatto divieto ai rivenditori di comprare, ritenere o vendere generi di monopolio non prelevati direttamente dagli organi di rifornimento ad essi prescritti dall'amministrazione.

     E' pure vietato cedere ad altri rivenditori i generi acquistati.

 

Adulterazione o mescolanza dei generi di monopolio.

 

          Art. 109.

     I generi di monopolio debbono essere venduti nello stato in cui sono consegnati dall'amministrazione e nei modi da essa stabiliti.

     E' vietato adulterarli, mescolare qualità diverse e vendere prodotti che non si trovino in perfetto stato di conservazione.

     A norma dell'art. 72 della legge organica 21 gennaio 1929, n. 67, è considerata come adulterazione la bagnatura del sale e quella del tabacco che si vende a peso.

 

Vendita a peso netto dei sali sfusi.

 

          Art. 110.

     La vendita del sale, quando l'amministrazione non abbia adottato o prescritto un condizionamento speciale, va effettuata a peso netto.

     Tuttavia se l'acquirente non abbia a propria disposizione un recipiente od involucro, è permesso al rivenditore di comprenderne nel peso la carta da involgere, salvo le limitazioni che l'amministrazione ritenga di stabilire.

 

Comportamento verso il pubblico.

 

          Art. 111.

     I rivenditori debbono, nel servizio di vendita al pubblico, usare verso gli acquirenti modi cortesi, servili con la dovuta sollecitudine, senza preferenze o precedenze, e senza mai subordinare la vendita dei generi di monopolio a quella di altri prodotti.

 

Distributori automatici di tabacchi.

 

          Art. 112.

     L'amministrazione ha facoltà di impiantare e gestire distributori automatici per la vendita al pubblico dei tabacchi.

     Può anche affidare tali apparecchi a rivenditori, i quali, in tal caso, hanno l'obbligo di curarne il buon uso e di adempire alle condizioni ed osservare le norme fissate dall'amministrazione per questo servizio.

 

Rilievo di scorte per cambiamento di gestione.

 

          Art. 113.

     In caso di cambio di gestione, il rivenditore che subentra deve rilevare dal predecessore tutti i generi che, nel momento dell'assunzione del servizio, si trovassero giacenti nella rivendita ed in buona condizione, purchè non eccedano il doppio delle quantità prescritte nel prospetto di scorta. Per tali generi egli pagherà il prezzo di prelevamento vigente al momento del cambio di gestione.

     In caso di inadempienza, non si farà luogo all'ammissione in servizio, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni alle quali il nuovo rivenditore desse motivo.

     Qualora una rivendita venga chiusa, l'amministrazione può fare obbligo di rilevarne la scorta ad altri rivenditori in relazione alle loro possibilità di smercio.

 

Ritiro della vendita dei prodotti di scarto e di quelli avariati.

 

          Art. 114.

     I prodotti di scarto e quelli che si ritenesse opportuno di ritirare dalla vendita o per lunga giacenza o per altri motivi valutabili discrezionalmente dall'amministrazione, debbono essere, a cura del rivenditore, e con le modalità stabilite dalla direzione generale, concentrati presso l'organo di rifornimento.

     L'amministrazione stabilisce, con giudizio insindacabile, quali di essi generi debbano essere ammessi al cambio integrale e quali, in relazione al danno subito ed alle cause, debbano essere posti a carico totale o parziale del rivenditore.

 

Repressione del contrabbando.

 

          Art. 115.

     Il rivenditore è obbligato ad avvisare l'ispettore compartimentale e la regia guardia di finanza di ogni operazione di contrabbando che, nel comune ove ha sede la rivendita, fosse consumata, tentata o preordinata e della quale egli venisse a conoscenza.

     Analogamente deve provvedere per coltivazioni clandestine, o sospette, di tabacco.

 

Osservanza delle disposizioni emanate dall'amministrazione.

 

          Art. 116.

     I rivenditori debbono osservare, oltre alle disposizioni contenute nel presente ordinamento, tutte le norme che vengano emanate dall'amministrazione per la disciplina del servizio di vendita.

 

G)

Sanzioni disciplinate. Perdita della titolarità delle rivendite — Distinzione delle punizioni.

 

          Art. 117.

     Le punizioni per violazioni alle norme del presente ordinamento sono:

     1) l'ammonizione;

     2) la pena pecuniaria disciplinare;

     3) la sospensione;

     4) la revoca della concessione e la disdetta contrattuale;

     5) la destinazione del concessionario e la decadenza dell'appaltatore.

 

Ammonizione.

 

          Art. 118.

     Sono puniti con l'ammonizione i rivenditori che per la prima volta cadano in una delle seguenti infrazioni:

     1) deficienza non giustificata nelle scorte dei generi di monopolio quando non superi il 20 per cento delle singole qualità e quantità indicate nel prospetto di scorta (art. 104 e 107);

     2) deficienza di prodotti derivati dal tabacco, chinino di Stato, valori bollati e carte valori postali e fiammiferi (art. 67 e 68);

     3) inosservanza dell'orario di servizio (art. 97);

     4) mancata affissione della licenza di esercizio e della tariffa (art. 105);

     5) deficiente arredamento o deficiente tenuta del locale di vendita (art. 106);

     6) deficiente cura per la conservazione dei generi;

     7) comportamento poco riguardoso verso i funzionari dai quali dipende o in verifica presso la rivendita e verso gli agenti della regia guardia di finanza;

     8) mancanza della insegna prescritta od omessa esposizione dei prodotti di monopolio (art. 105);

     9) inosservanza alle disposizioni emanate dall'amministrazione (articolo 116).

 

Pene pecuniarie disciplinari.

 

          Art. 119.

     I rivenditori sono puniti con la pena pecuniaria disciplinare:

     1) da lire 25 a lire 100 nei seguenti casi:

     a) recidiva ad una delle violazioni punite con l'ammonizione a termine del precedente art. 118;

     b) trasgressione agli obblighi inerenti alla gestione delle rivendite all'infuori dei casi che costituiscono motivi di revoca o di disdetta ai sensi del successivo art. 121, n. 5;

     c) vendita dei generi di monopolio a prezzi inferiori a quelli stabiliti nella tariffa di vendita al pubblico (art. 70);

     d) ogni altra violazione al presente ordinamento, per la quale non sia prevista una sanzione speciale;

     2) da lire 50 a lire 200 nei seguenti casi:

     a) vendita di prodotti di cui l'amministrazione abbia vietato lo smercio nei locali della rivendita ai sensi dell'art. 69;

     b) violazione dell'obbligo di vendere il sale a peso netto su recipiente o involucro presentato dal cliente ovvero uso, per tale vendita, di carta non idonea (art. 110);

     c) deficienza non giustificata nelle scorte dei generi di monopolio quando superi il 20 per cento delle singole qualità e quantità prescritte (art. 107);

     3) da lire 100 a lire 500 nei seguenti casi:

     a) occultamento dei generi di monopolio ai controlli ed alle verifiche di cui all'art. 103;

     b) trasferimento o chiusura, arbitrari, della rivendita (art. 82);

     c) violazione dell'obbligo di prelevare i generi esclusivamente presso l'organo di distribuzione prescritto dall'amministrazione (art. 71);

     d) detenzione e smercio del chinino di Stato nei condizionamenti riservati agli enti che ne debbono effettuare la distribuzione gratuita;

     e) cessione dei generi di monopolio ad altri rivenditori (art. 108);

     f) pagamento dei generi di monopolio, dei canoni e dei sopracanoni in forma diversa da quella prescritta dall'amministrazione (art. 78).

     La pena pecuniaria è applicata con provvedimento amministrativo e può essere riscossa col procedimento previsto dal precedente art. 78, secondo comma, per l'esazione dei canoni e dei sopracanoni.

     Il rivenditore, che dopo essere stato punito con pena pecuniaria per una delle violazioni previste dal presente articolo, vi ricada nuovamente, è punito con una pena pecuniaria almeno doppia senza pregiudizio dei più gravi provvedimenti che siano applicabili a norma degli articoli seguenti.

 

Sospensione dal servizio.

 

          Art. 120.

     Il rivenditore può essere sospeso dal servizio, con provvedimento dell'amministrazione, in uno dei seguenti casi:

     a) quando sia imputato di uno dei reati di cui al precedente art. 55;

     b) quando sia stato dichiarato fallito.

     La sospensione può essere revocata: nel caso di cui alla lettera a) quando intervenga sentenza di assoluzione; nel caso di cui alla lettera b) qualora il rivenditore entro il termine non superiore a due anni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, ottenga la cancellazione dall'albo dei falliti.

     La riammissione in servizio non dà diritto ad alcun indennizzo a favore del rivenditore.

 

Revoca delle concessioni.

 

          Art. 121. Disdetta contrattuale da parte dell'amministrazione

     La revoca della concessione e la disdetta contrattuale sono disposte in uno dei seguenti casi:

     1) incapacità ai sensi dell'art. 56 del presente ordinamento ed incompatibilità ai sensi del successivo art. 57 quando non sia stata eliminata nel termine prescritto dall'amministrazione (art. 79);

     2) violazione abituale delle norme relative:

     a) all'arredamento del locale (art. 106);

     b) alla buona conservazione dei generi;

     c) alle modalità stabilite per la vendita al pubblico (art. 111);

     d) all'impiego dei distributori automatici (art. 112).

     L'abitualità si realizza quando dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commette un'altra, pure della stessa indole, entro sei mesi successivi all'ultima delle violazioni precedenti;

     3) recidiva nello smercio dei prodotti ed articoli, dei quali l'amministrazione abbia vietata la vendita ai sensi dell'art. 69;

     4) violazione persistente delle norme emanate dall'amministrazione (art. 116);

     5) mancato verificarsi di uno degli elementi dai quali, a termini del secondo comma dell'art. 98, sorge la presunzione di realizzata gestione personale;

     6) mancata ripresa della gestione personale dopo che il rivenditore abbia usufruito della rappresentanza temporanea fino al limite massimo di tempo stabilito dall'art. 99;

     7) gravi addebiti e colpe di natura morale o politica, che non possono conservare al rivenditore fiducia dell'amministrazione;

     8) mancata riattivazione della rivendita nel locale e nel termine prescritti dall'amministrazione dopo un trasferimento arbitrario per il quale sia stata applicata la pena pecuniaria di cui al precedente art. 119;

     9) mancata attivazione, da parte del titolare, della rivendita nel locale prescritto, dopo tre mesi dall'avvenuto conferimento della rivendita.

 

Destituzione dei concessionari - Decadenza degli appaltatori.

 

          Art. 122.

     La destituzione dei concessionari e la decadenza degli appaltatori sono applicate nei seguenti casi:

     1) indegnità ai sensi dell'art. 55 del presente ordinamento;

     2) vendita dei generi di monopolio a peso inferiore a quello dovuto od a prezzo superiore a quello di tariffa, indipendentemente dalle pene, alle quali il rivenditore possa andare incontro per la natura del fatto commesso (art. 70);

     3) contrabbando comunque definito;

     4) violazione del divieto di mescolare od adulterare i generi di monopolio (art. 109);

     5) violazione dell'obbligo di acquistare i generi esclusivamente presso l'organo di distribuzione assegnato, quando da ciò sia derivato o possa derivare un danno all'amministrazione (art. 71).

     La destituzione o la decadenza sono sempre pronunciate quando si tratti di acquisto o detenzione di generi provenienti da furto o da contrabbando;

     6) violazione, per la terza volta, od anche per la prima volta, quando ne sia derivato danno all'amministrazione, delle disposizioni contenute nell'art. 78 del presente ordinamento circa il pagamento dei generi di monopolio, dei canoni e dei sopracanoni;

     7) abbandono del servizio;

     8) opposizione alle verifiche di cui al precedente art. 103, occultamento o sottrazione, in sede delle verifiche stesse, totale o parziale dei generi di monopolio, quando ciò costituisca o possa costituire ragione di danno per l'amministrazione;

     9) compimento di atti, ripetutamente o anche per una sola volta in caso di particolare gravità, che ledano la dignità, il decoro o il prestigio dell'amministrazione, dei funzionari dai quali il rivenditore dipende, di quelli che si rechino in verifica alla rivendita, e degli agenti della regia guardia di finanza.

 

Ammonizione, sospensione, revoca, disdetta, destituzione, decadenza: formalità, ricorsi.

 

          Art. 123.

     Il decreto di ammonizione, di sospensione, di revoca, di disdetta, di destituzione e di decadenza pronunciato dall'ispettore compartimentale, è comunicato in copia integrale al rivenditore per il tramite dell'organo presso il quale esso preleva i generi di monopolio ovvero con le forme di cui al precedente art. 95.

     La decadenza fa incorrere gli appaltatori nella perdita totale del deposito fatto a garanzia degli obblighi contrattuali.

     Contro i suddetti provvedimenti è ammesso il ricorso alla direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di notificazione.

     Lo stesso termine di trenta giorni deve essere osservato, a pena di nullità degli atti, per qualsiasi altro ricorso contro le decisioni dell'ispettore compartimentale relativo all'ordinamento delle rivendite.

 

Devoluzione dei proventi delle pene pecuniarie disciplinari.

 

          Art. 124.

     I proventi delle pene pecuniarie disciplinari inflitte sia ai magazzinieri di vendita, sia ai rivenditori, sono devoluti, dedotte le spese, ad enti od opere assistenziali nell'interesse delle predette categorie e dei dipendenti dell'amministrazione dei monopoli.

 

H)

Disposizioni transitorie

Gerenti provvisori in servizio alla entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 125. [17]

     E' in facoltà dell'Amministrazione di conferire direttamente, e nelle forme di cui al precedente art. 85, le rivendite ordinarie che fossero vacanti all'entrata in vigore del presente decreto, al gerente provvisorio che vi abbia prestato con soddisfazione dell'Amministrazione, un servizio effettivo e continuativo di almeno due anni compiuti alla data suddetta.

     Il servizio di gerente è cumulabile con quello precedentemente reso come commesso o coadiutore del titolare o del gerente provvisorio nella stessa rivendita prima della vacanza.

 

Rivendite soggette a canone all'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 126.

     La liquidazione annuale del canone prevista dall'art. 76 del presente decreto ha luogo anche per le rivendite che, all'entrata in vigore del decreto stesso, si trovino già conferite e soggette a canone fisso in forza delle disposizioni anteriori, quando tale liquidazione, o alla data suddetta ovvero in uno dei successivi esercizi finanziari, risulti più vantaggiosa per il rivenditore.

     In ogni caso la corresponsione del canone fisso avrà termine:

     a) per le rivendite in appalto od in concessione novennale, alla scadenza del conferimento in corso;

     b) per le rivendite in concessione vitalizia col 30 giugno 1947 ovvero alla cessazione della concessione, se questa si verifichi prima di tale data.

 

Conferimento diretto ad invalidi, vedove ed orfani di guerra.

 

          Art. 127.

     Gli invalidi, le vedove e gli orfani di guerra che al 30 settembre 1928 erano titolari, per contratto o per concessione, di rivendite, ancorchè il conferimento sia stato rinnovato con disposizione successiva, possono, alla scadenza del titolo, ottenere la rinnovazione, anche se non abbiano personalmente esercitata la rivendita, e rimangono da tale obbligo.

 

Titolari che non hanno la cittadinanza italiana - Minori di età.

 

          Art. 128.

     I casi di incapacità previsti dall'art. 56, n. 1 e 2, non sono applicabili in confronto di coloro che all'entrata in vigore del presente decreto siano titolari di rivendite per concessione o mediante appalto.

     Essi conserveranno il conferimento sino alla sua naturale scadenza o cessazione.

 

Coadiutori in servizio all'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 129.

     I coadiutori già autorizzati all'entrata in vigore del presente decreto possono rimanere in servizio anche se non abbiano compiuto l'età prescritta dal precedente art. 100.

     In tal caso però il coadiutore non può mai assumere la rappresentanza del titolare.


[1] Comma abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1140.

[2] Comma abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1140.

[3] Comma abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1140.

[4] Comma abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1140.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1140.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1140.

[7] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1140.

[8] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1140.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1140.

[10] Articolo abrogato e sostituito dall'art. 1 del D.M. 10 luglio 1946 e ora così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1140.

[11] Articolo abrogato e sostituito dall'art. 1 del D.M. 10 luglio 1946, dall'art. 1 del D.P.R. 14 settembre 1948, n. 1602 e ora così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 9 giugno 1950, n. 406.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1. del D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1140.

[13] Articolo abrogato e così sostituito dall'art. 1 del D.M. 10 luglio 1946.

[14] Il limite di cui al presente comma è stato elevato a venticinque milioni di lire dall'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1140.

[15] Articolo abrogato e così sostituito dall'art. 1 del D.M. 10 luglio 1946.

[16] Il reddito di cui al presente comma è stato elevato a 1.000.000 di lire dall'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1140.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1140.