§ 98.1.29427 - D.P.R. 27 maggio 1949, n. 515 .
Norme concernenti la disciplina delle licenze straordinarie ai sottufficiali ed alle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/05/1949
Numero:515


Sommario
Art. 1.      I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza, qualunque sia il tempo trascorso nel Corpo, possono ottenere dal questore licenze [...]
Art. 2.      La licenza per il motivo di cui al n. 1) del precedente articolo non può essere, indistintamente per tutti gli agenti, di durata superiore a giorni trenta. Quella di cui [...]
Art. 3.      Il sottufficiale, la guardia scelta o la guardia che sia ritenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato nel Corpo dalla Commissione medica ospedaliera è [...]
Art. 4.      Due o più periodi di licenza straordinaria per convalescenza o, comunque, di non idoneità al servizio nel Corpo, interrotti da un periodo di servizio attivo inferiore a [...]
Art. 5.      Il tempo trascorso in licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio è computato per la metà agli effetti degli aumenti di paga o di stipendio
Art. 6.      Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'art. 79 e l'art. 86 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 [...]
Art. 7.      Alle eventuali spese derivanti dall'applicazione del presente decreto sarà provveduto con i fondi già stanziati in bilancio


§ 98.1.29427 - D.P.R. 27 maggio 1949, n. 515 [1].

Norme concernenti la disciplina delle licenze straordinarie ai sottufficiali ed alle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed il licenziamento del personale stesso per inabilità fisica.

(G.U. 19 agosto 1949, n. 189)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza, qualunque sia il tempo trascorso nel Corpo, possono ottenere dal questore licenze straordinarie per uno dei seguenti motivi:

     1) per la morte di uno dei genitori o della moglie o di un figlio avvenuta da meno di un mese;

     2) per convalescenza;

     3) per sistemazione di comprovati ed importanti interessi di famiglia.

 

          Art. 2.

     La licenza per il motivo di cui al n. 1) del precedente articolo non può essere, indistintamente per tutti gli agenti, di durata superiore a giorni trenta. Quella di cui al n. 2) non può essere di durata superiore a tre mesi, se proposta dal sanitario del Corpo; qualora, invece, venga proposta dalla Commissione medica ospedaliera di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 416, può avere la durata massima di un anno, tranne che l'infermità provenga da causa di servizio, nel qual caso la durata massima della licenza non può superare i due anni; quella di cui al n. 3) non può superare la durata di trenta giorni.

     Il sottufficiale, la guardia scelta o la guardia, cui sia stata concessa una licenza straordinaria per convalescenza, può ottenere dal questore che, fino alla concorrenza di giorni sessanta, questa sia considerata come ordinaria, computandosi, però, nei sessanta giorni quelli di licenza ordinaria eventualmente già goduti nell'anno in corso. In tal caso, il dipendente non avrà diritto alla licenza ordinaria per l'anno successivo.

 

          Art. 3.

     Il sottufficiale, la guardia scelta o la guardia che sia ritenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato nel Corpo dalla Commissione medica ospedaliera è licenziato per inabilità fisica.

     E', altresì, licenziato il sottufficiale, la guardia scelta o la guardia ritenuto temporaneamente inidoneo a riassumere servizio dopo aver fruito del massimo delle licenze ordinaria e straordinaria, e cioè complessivamente di tredici mesi per le infermità non dipendenti da causa di servizio ovvero di venticinque mesi per le infermità dipendenti da causa di servizio.

 

          Art. 4.

     Due o più periodi di licenza straordinaria per convalescenza o, comunque, di non idoneità al servizio nel Corpo, interrotti da un periodo di servizio attivo inferiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo della durata della licenza.

     La durata complessiva di più periodi di licenza straordinaria per convalescenza o di inidoneità al servizio, anche se interrotti da periodi di servizio attivo superiori a sei mesi, non può comunque superare in un quinquennio i due anni e mezzo: al loro termine il dipendente, se ritenuto temporaneamente inidoneo a riassumere servizio, è licenziato.

 

          Art. 5.

     Il tempo trascorso in licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio è computato per la metà agli effetti degli aumenti di paga o di stipendio.

 

          Art. 6.

     Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'art. 79 e l'art. 86 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, nonché le disposizioni contrarie od incompatibili con quelle del presente decreto.

 

          Art. 7.

     Alle eventuali spese derivanti dall'applicazione del presente decreto sarà provveduto con i fondi già stanziati in bilancio.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Abrogato dall'art. 68 della L. 26 luglio 1961, n. 709.