§ 98.1.29421 - D.P.R. 9 dicembre 1948, n. 1554.
Modificazioni agli articoli 43 e 45 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1942,n. 917, per l'esecuzione della legge 19 gennaio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/12/1948
Numero:1554


Sommario
Art. 1.      Le lettere h) ed i) dell'art. 43 ed e) e f) dell'art. 45 del regolamento per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942, n. 22, approvato con regio decreto 26 luglio 1942, [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.29421 - D.P.R. 9 dicembre 1948, n. 1554.

Modificazioni agli articoli 43 e 45 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1942,n. 917, per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942, n. 22, sulla istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali.

(G.U. 24 gennaio 1949, n. 18)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22, sulla istituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

     Visto il regio decreto 26 luglio 1942, n. 917, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge predetta;

     Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Le lettere h) ed i) dell'art. 43 ed e) e f) dell'art. 45 del regolamento per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942, n. 22, approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

     art. 43, lett. h) "dispone, entro i limiti del bilancio, le spese superiori a L. 1.000.000";

     art. 43, lett. i) "approva i contratti per le forniture di importo superiore a L. 1.000.000 e ne determina le modalità di concessione e di esecuzione";

     art. 45, lett. e) "ordinare, nei limiti del bilancio, le spese inferiori a L. 1.000.000";

     art. 45, lett. f) "disporre la stipula dei contratti per le forniture di importo inferiore a L. 1.000.000".

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.