§ 98.1.29419 - D.P.R. 10 novembre 1948, n. 1506.
Modificazioni del regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle paghe degli agenti delle Ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Data:10/11/1948
Numero:1506


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 30 del regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle [...]
Art. 2.      L'ultimo comma dello stesso art. 30 del citato regolamento già modificato col decreto luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 324, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.29419 - D.P.R. 10 novembre 1948, n. 1506.

Modificazioni del regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle paghe degli agenti delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 8 gennaio 1949, n. 5)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il regio decreto 29 luglio 1944, n. 850, che approva il regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

     Visto il decreto luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 324, che modifica il regolamento suddetto;

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 30 del regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850, è sostituito dal seguente:

     "Il certificato medico, che ai sensi del precedente articolo deve essere allegato alla domanda di nulla osta, è rilasciato, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione su apposito modello a stampa, dai sanitari di ruolo dell'Amministrazione qualunque sia il grado da essi rivestito, o dai medici di riparto".

 

          Art. 2.

     L'ultimo comma dello stesso art. 30 del citato regolamento già modificato col decreto luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 324, è sostituito dal seguente:

     "Tanto i sanitari di ruolo che i medici di riparto non possono rifiutarsi di rilasciare il certificato di cui sopra. Essi però hanno diritto ad un compenso, da parte del richiedente, nella misura unica di L. 150 tanto se si tratta di cessione semplice quanto di doppia cessione".

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.