§ 93.4.9 - R.D. 29 luglio 1914, n. 850.
Approvazione del regolamento sulle pignorabilità e sulle sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:29/07/1914
Numero:850


Sommario
Art. 1.      I vincoli di ogni specie sugli stipendi, sulle paghe e sulle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, nei casi consentiti dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, [...]
Art. 2.      La determinazione della quota cedibile, pignorabile e sequestrabile per tutti gli agenti indistintamente e quella delle ritenute di cui all'art. 10 della legge 30 giugno [...]
Art. 3.      Le quote sequestrabili, pignorabili e cedibili, vanno calcolate sempre sull'emolumento al netto, non soltanto dalle ritenute per pensione e per imposta di ricchezza [...]
Art. 4.      Indipendentemente dalle cessioni di cui alle leggi 30 giugno 1908, n. 335 e 13 luglio 1910, n. 444, possono ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 14 luglio [...]
Art. 5.      Gli atti notificati o comunicati al direttore generale, intesi a vincolare somme dovute dall'Amministrazione per stipendi, paghe, pensioni od assegni, oppure intesi a [...]
Art. 6.      I conti dei sequestri, dei pignoramenti e delle cessioni sono tenuti in evidenza per ciascun agente debitore in appositi conti correnti individuali
Art. 7.      E' riservato alla Direzione generale di far eseguire le norme direttive riguardanti il servizio della pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità degli stipendi e delle [...]
Art. 8.      Per provvedere al disimpegno dei servizi sulla pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità di cui al presente regolamento, l'Amministrazione preleva annualmente la somma [...]
Art. 9.      La rappresentanza dell'Amministrazione per ogni azione e controversia relativa alle materie e agli atti, che sono oggetto del presente regolamento, appartiene [...]
Art. 10.      Gli atti di pignoramento e di sequestro debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito che si vuol colpire e contenere ogni maggiore indicazione possibile, che serva [...]
Art. 11.      Gli atti intesi a pignorare o sequestrare gli stipendi, paghe o pensioni del personale ferroviario, o ad estenderne gli effetti, come quelli diretti a limitare od [...]
Art. 12.      Il servizio di ragioneria, ricevuti gli atti di pignoramento e di sequestro, fa le indagini per identificare l'agente o ex agente debitore e conoscere le condizioni [...]
Art. 13.      Quando il ruolo paga od altro titolo di pagamento, ove è compresa la somma da colpire, sia già stato emesso dal competente servizio o ufficio, il pignoramento o il [...]
Art. 14.      Con i contributi di cui agli articoli 15 e 16 è costituito un fondo unico destinato a garantire le cessioni contratte dal personale delle ferrovie dello Stato a sensi [...]
Art. 15.      Le ritenute di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e all'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, si applicano a tutti gli agenti che hanno stabilità [...]
Art. 16.      Le ritenute del 2 per cento di cui all'art. 9 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e all'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 444, modificato dall'art. 10 della legge 19 [...]
Art. 17.      Nel caso che un atto di cessione assorba una cessione precedente, a termini dell'art. 5 della legge 30 giugno 1908, n. 335, la ritenuta di cui all'articolo precedente si [...]
Art. 18.      Il rimborso delle ritenute di cui al precedente art. 15 a coloro che ne hanno diritto a sensi di legge è disposto dagli uffici incaricati della tenuta dei conti correnti [...]
Art. 19.      Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, si applicano parimente agli agenti collocati in disponibilità od in aspettativa [...]
Art. 20.      La garanzia prestata dal fondo di cui all'art. 14 ha effetto nei seguenti casi
Art. 21.      Nel caso di cui al comma d) del precedente articolo, ove l'Amministrazione non eserciti la facoltà di riscatto prevista nell'articolo stesso, gli uffici incaricati della [...]
Art. 22.      Nei casi di cui ai comma a), b) e c) di cui all'art. 20 gli uffici incaricati della tenuta dei conti correnti ne danno immediata partecipazione al servizio di [...]
Art. 23.      Durante il periodo di tempo in cui le competenze del cedente, a termini degli articoli precedenti, trovinsi colpite da ritenute a reintegro del fondo di garanzia, le [...]
Art. 24.      Nel titolo del bilancio riguardante le operazioni per conto dei terzi sono istituiti
Art. 25.      Le somme versate dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti con i relativi interessi e con quelli provenienti dalle somme già investite, costituenti il [...]
Art. 26.      Per gli agenti retribuiti a paga giornaliera, determinata da tabelle organiche in misura fissa e continuativa, la quota cedibile deve essere calcolata sulla paga stessa [...]
Art. 27.      Per le paghe che vengono corrisposte a rate quindicinali, la ritenuta della quota mensile ceduta si effettua metà sulla prima rata e metà sulla seconda rata
Art. 28.      E' vietato a tutti gli uffici che abbiano parte nella esecuzione degli atti di cessione o di stipendi o di assegni, di fornire qualsiasi notizia riguardante gli atti [...]
Art. 29.      Gli agenti stabili che a sensi dell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e dell'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, intendono cedere nella misura consentita [...]
Art. 30.      Il certificato medico, che ai sensi del precedente articolo deve essere allegato alla domanda di nulla osta, è rilasciato, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione [...]
Art. 31.      Nella revisione dei certificati rilasciati dai medici di riparto gli ispettori sanitari e i capi degli uffici sanitari, a sensi e per gli effetti del secondo comma [...]
Art. 32.      I certificati medici non sono ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di un mese a quella della presentazione della domanda del nulla osta
Art. 33.      Il nulla osta è negato agli agenti
Art. 34.      Le cessioni debbono farsi per atto scritto, munito delle firme del cedente e dei legittimi rappresentanti dell'Istituto cessionario, nonchè del timbro dell'Istituto [...]
Art. 35.      Gli atti di cessione debbono essere, agli effetti dell'art. 1539 del Codice civile, comunicati dalle parti al direttore generale, mediante piego postale raccomandato
Art. 36.      Quando la notifica sia fatta nella forma indicata nella prima parte dell'articolo precedente, ogni piego raccomandato dovrà contenere un solo atto di cessione, corredato [...]
Art. 37.      Gli atti di cessione comunicati o notificati al direttore generale debbono essere in originale o in copia autentica, spedita nei modi voluti dall'art. 1333 del Codice [...]
Art. 38.      Gli atti di cessione comunicati o notificati al direttore generale vengono rimessi al servizio di ragioneria, il quale, quando ne abbia accertata la regolarità, [...]
Art. 39.      Degli atti di cessione irregolari nella sostanza o non redatti in conformità del presente regolamento non è tenuto alcun conto, e di ciò si dà avviso tanto al cedente [...]
Art. 40.      Ove per qualsiasi causa venga a mancare o a diminuire lo stipendio o la paga di agenti che hanno in corso la domanda di cui all'art. 29, o comunque venga a verificarsi [...]
Art. 41.      La garanzia del fondo di cui all'art. 14, a sensi e per gli effetti dell'art. 20, ha valore esclusivamente nei diretti rapporti con gli Istituti cessionari e per [...]
Art. 42.      Per i pagamenti eseguiti agli Istituti cessionari in dipendenza della garanzia di cui al punto d) dell'art. 20 non sono dovuti interessi di sorta, presumendosi i [...]
Art. 43.      La domanda per la restituzione della tassa proporzionale di registro, di cui nella seconda parte dell'art. 16 della legge 30 giugno 1908, n. 335, richiamato dall'art. 3 [...]
Art. 44.      Gli atti intesi a revocare o modificare i vincoli dipendenti da cessione devono essere firmati dai legittimi rappresentanti dell'Istituto cessionario e muniti del timbro [...]
Art. 45.      L'anticipata liberazione dello stipendio, della paga o della pensione dai vincoli di cessione si ritiene avvenuta alla data del relativo atto di notifica o alla data [...]
Art. 46.      I mutui di cui all'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, sono concessi dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato nei modi e alle condizioni di cui agli [...]
Art. 47.      I mutui possono essere concessi, nei limiti dei fondi disponibili a termine dell'art. 60, agli agenti ai quali a sensi degli articoli 3 ,4e 5 della legge 30 giugno 1908, [...]
Art. 48.      Sui mutui concessi a termini dell'articolo precedente il personale corrisponde l'interesse del 4,75 per cento. Sulle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e [...]
Art. 49.      Per contrarre il mutuo, gli agenti debbono farne domanda su apposito modello fornito dall'Amministrazione e trasmetterla pel tramite gerarchico al servizio, unità [...]
Art. 50.      L'atto sottoscritto dal richiedente deve essere restituito al servizio di ragioneria per tramite gerarchico, o per piego postale raccomandato, entro il termine di 30 [...]
Art. 51.      L'esame e l'approvazione degli atti devono seguire nello stesso ordine in cui questi pervengono al servizio di ragioneria
Art. 52.      Le cessioni contratte a termini degli articoli precedenti hanno effetto sulla rata dello stesso mese in cui ne è disposta l'esecuzione, se le disposizioni vengono date [...]
Art. 53.      La facoltà prevista dall'art. 12 della legge 19 giugno 1913, n. 641 può esercitarsi per tutte le cessioni contratte con la garanzia dei fondi di cui agli articoli 8 [...]
Art. 54.      Per esercitare la facoltà di cui al precedente articolo l'agente deve presentare domanda per la concessione del mutuo, compilata su apposito modello
Art. 55.      Nel termine di cui all'art. 50 il richiedente deve restituire firmato l'atto contenente la nuova cessione contratta con l'Amministrazione
Art. 56.      Gli atti di cessione di cui alla presente sezione sono registrati nel termine di 20 giorni dalla data della loro approvazione da parte del servizio di ragioneria
Art. 57.      Il ministro del tesoro, nei limiti stabiliti dagli articoli 10 e 14 della legge 19 giugno 1913, n. 641, dispone annualmente, su proposta del direttore generale delle [...]
Art. 58.      All'amministrazione dei capitali forniti dalla Cassa depositi e prestiti a termini dell'articolo precedente provvede, per conto della Cassa predetta, la Direzione [...]
Art. 59.      In conto dei rispettivi capitoli del titolo di entrata, di cui all'articolo precedente, sono introitate
Art. 60.      Ai rispettivi capitoli del titolo di spesa di cui al precedente articolo 58 sono imputate
Art. 61.      Alla fine di ogni trimestre il servizio di ragioneria comunica alla Cassa dei depositi e prestiti le risultanze dei conti di cui ai due precedenti articoli, [...]
Art. 62.      Le somme riscosse in conto capitale sono impiegate in nuovi mutui
Art. 63.      Agli agenti avventizi ed a quelli in prova, che ne facciano richiesta agli effetti di cessione, viene rilasciata apposita dichiarazione indicante l'ammontare dello [...]
Art. 64.      Le cessioni consentite dall'art. 12, ultimo comma, della legge 30 giugno 1908, n. 335, debbono farsi per atto scritto, munito delle firme del cedente e dei legittimi [...]
Art. 65.      Gli atti per le cessioni di cui all'articolo precedente devono essere comunicati o notificati all'Amministrazione nei modi e con le norme fissati dall'art. 35 e dal [...]
Art. 66.      Per gli agenti a paga giornaliera corrisposta a periodi di 15 giorni, le ritenute per cessioni si effettuano dall'Amministrazione su di ogni singolo pagamento, in modo [...]
Art. 67.      Ove lo stipendio o la paga dell'agente subiscano, per qualunque causa, anche temporanea, una riduzione, la cessione conserva i suoi effetti nei limiti del quinto dello [...]
Art. 68.      Sono applicabili alle cessioni regolate in questo capo le disposizioni contenute negli articoli 28, 43, 44 e 45
Art. 69.      Per le cessioni consentite dall'art. 12 della legge 30 giugno 1908, n. 335, costituite anteriormente all'entrata in vigore del regolamento approvato con regio decreto 15 [...]
Art. 70.      I vincoli volontari o giudiziali costituiti anteriormente al 28 ottobre 1908 sono regolati dalle precedenti disposizioni legislative in materia


§ 93.4.9 - R.D. 29 luglio 1914, n. 850.

Approvazione del regolamento sulle pignorabilità e sulle sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'amministrazione delle ferrovie dello Stato

(G.U. 5 settembre 1914, n. 213)

 

 

     Art. unico.

     E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

     E' abrogato il regolamento sulla stessa materia approvato con Nostro decreto n. 922, del 15 dicembre 1910.

 

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     I vincoli di ogni specie sugli stipendi, sulle paghe e sulle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, nei casi consentiti dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, dagli articoli 1e10 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e dalla legge 13 luglio 1910, n. 444, debbono essere notificati al direttore generale delle ferrovie dello Stato, se si tratti di atti di sequestro o pignoramento, o anche semplicemente comunicati, se si tratti di atti di cessione.

 

          Art. 2.

     La determinazione della quota cedibile, pignorabile e sequestrabile per tutti gli agenti indistintamente e quella delle ritenute di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, per gli agenti che vi sono soggetti, sono fatte computando insieme allo stipendio soltanto gli assegni che ne formano parte integrante.

     La quota cedibile, pignorabile e sequestrabile degli agenti a paga giornaliera è computata sul prodotto della paga stessa, più l'eventuale assegno giornaliero facente parte integrante della paga, moltiplicata per trecentosessanta, salvo il disposto dell'art. 26.

 

          Art. 3.

     Le quote sequestrabili, pignorabili e cedibili, vanno calcolate sempre sull'emolumento al netto, non soltanto dalle ritenute per pensione e per imposta di ricchezza mobile, ma altresì da quelle di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, ed all'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444 e da quelle di cui al comma b) dell'art. 5 della legge 19 giugno 1913, n. 641.

 

          Art. 4.

     Indipendentemente dalle cessioni di cui alle leggi 30 giugno 1908, n. 335 e 13 luglio 1910, n. 444, possono ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 553 e dell'art. 4 del testo unico delle leggi sulle case popolari, approvato con regio decreto 27 febbraio 1908, n. 89 , essere eseguite ritenute sugli stipendi per le quote d'acquisto o per i canoni di affitto delle case popolari ed economiche.

     A queste speciali ritenute, peraltro, non sono applicabili le disposizioni delle leggi 30 giugno 1908, n. 335 e 13 luglio 1910, n. 444, nè quelle del presente regolamento, nè di esse è da tenersi conto agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della predetta legge 30 giugno 1908.

 

          Art. 5.

     Gli atti notificati o comunicati al direttore generale, intesi a vincolare somme dovute dall'Amministrazione per stipendi, paghe, pensioni od assegni, oppure intesi a revocare o modificare vincoli già costituiti, sono dal servizio di ragioneria annotati in uno speciale repertorio a pagine numerate e vistate dal competente giudice funzionante da pretore.

     Le annotazioni degli atti devono essere fatte nello stesso ordine con cui gli atti stessi pervengono al detto servizio, o siano giudizialmente notificati.

     Le risultanze del repertorio fanno piena fede circa il tempo in cui ciascun atto, racchiuso in piego postale raccomandato, è pervenuto all'Amministrazione ferroviaria, e non è ammessa alcuna prova in contrario, non incontrando l'Amministrazione stessa alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi o ritardi che potessero verificarsi nella consegna dei pieghi.

 

          Art. 6.

     I conti dei sequestri, dei pignoramenti e delle cessioni sono tenuti in evidenza per ciascun agente debitore in appositi conti correnti individuali.

 

          Art. 7.

     E' riservato alla Direzione generale di far eseguire le norme direttive riguardanti il servizio della pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità degli stipendi e delle paghe, nonchè di chiarire e risolvere i quesiti che venissero formulati in materia.

 

          Art. 8.

     Per provvedere al disimpegno dei servizi sulla pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità di cui al presente regolamento, l'Amministrazione preleva annualmente la somma di L. 100.000 dal fondo di cui all'art. 14.

 

          Art. 9.

     La rappresentanza dell'Amministrazione per ogni azione e controversia relativa alle materie e agli atti, che sono oggetto del presente regolamento, appartiene esclusivamente al direttore generale.

 

Capo II

DEI PIGNORAMENTI E SEQUESTRI

 

          Art. 10.

     Gli atti di pignoramento e di sequestro debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito che si vuol colpire e contenere ogni maggiore indicazione possibile, che serva ad identificare la persona in danno della quale è fatto il pignoramento od il sequestro.

     Non si possono con un medesimo atto colpire emolumenti dovuti dall'Amministrazione ferroviaria e quelli dovuti da altre Amministrazioni.

 

          Art. 11.

     Gli atti intesi a pignorare o sequestrare gli stipendi, paghe o pensioni del personale ferroviario, o ad estenderne gli effetti, come quelli diretti a limitare od annullare gli effetti stessi, debbono essere notificati nella forma delle citazioni.

     Gli atti diretti a limitare od annullare gli effetti dei detti pignoramenti o sequestri debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata nelle firme da notaio e la loro notificazione deve farsi per originale o per copia autenticata nei modi fissati dall'art. 1333 del Codice civile.

     E' fatta eccezione per i pignoramenti e i sequestri praticati dalle esattorie, per i quali valgono le speciali norme vigenti.

 

          Art. 12.

     Il servizio di ragioneria, ricevuti gli atti di pignoramento e di sequestro, fa le indagini per identificare l'agente o ex agente debitore e conoscere le condizioni dello stipendio, della paga o pensione rispettivi e dispone per la sospensione del pagamento delle quote pignorate o sequestrate.

     In caso di pignoramento, il servizio di ragioneria fornisce al servizio legale, cui in precedenza avrà già rimesso l'originale atto del pignoramento stesso, i dati necessari per la dichiarazione di terzo. Analogamente provvede per i sequestri, quando al seguito di loro convalida, l'Amministrazione venga citata per la dichiarazione di terzo.

     Terminato il giudizio di assegnazione nei modi previsti dagli articoli 652 e seguenti del Codice di procedura civile e passata in giudicato la relativa sentenza o cessati per qualsiasi causa gli effetti del pignoramento o del sequestro, il servizio legale trasmette l'incartamento, con la liquidazione delle singole somme eventualmente assegnate, al servizio centrale di ragioneria, per le necessarie disposizioni di pagamento.

 

          Art. 13.

     Quando il ruolo paga od altro titolo di pagamento, ove è compresa la somma da colpire, sia già stato emesso dal competente servizio o ufficio, il pignoramento o il sequestro ha effetto soltanto per le eventuali rate successive.

     La stessa norma è seguita per gli ordinativi emessi dalle delegazioni del tesoro sui ruoli continuativi per pagamento di quote di pensione.

 

Capo III

DELLE CESSIONI DEL PERSONALE STABILE

 

Sezione 1 ª

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 14.

     Con i contributi di cui agli articoli 15 e 16 è costituito un fondo unico destinato a garantire le cessioni contratte dal personale delle ferrovie dello Stato a sensi dell'art. 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, dell'art. 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444, e dell'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641.

 

          Art. 15.

     Le ritenute di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e all'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, si applicano a tutti gli agenti che hanno stabilità d'impiego che conferisca diritto a pensione o a indennità, a cominciare dal mese in cui conseguono la nomina a stabile; e vengono introitate sui ruoli di paga mediante accreditamento al conto d'entrata di cui all'art. 24 del presente regolamento.

     La ritenuta, che non si sia potuta effettuare in un mese per completa mancanza dello stipendio o della paga, non è altrimenti recuperabile nei mesi successivi.

     In questo caso però dovrà prendersi speciale annotazione sul conto dello stipendio, o della paga, dell'impiegato, o dell'operaio, agli effetti dell'eventuale rimborso di cui all'art. 18 del presente regolamento.

     Per le paghe che vengono corrisposte a rate quindicinali la ritenuta si applica di regola sulla prima rata quindicinale di ciascun mese; potrà farsi tuttavia sulla seconda quindicina, quando non sia possibile eseguirla sulla prima.

 

          Art. 16.

     Le ritenute del 2 per cento di cui all'art. 9 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e all'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 444, modificato dall'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, sono eseguite dagli uffici incaricati della tenuta dei conti correnti di cui all'art. 6 del presente regolamento, in conformità alle disposizioni del servizio di ragioneria e sono in cifra distinta inscritte e introitate sui ruoli di paga come le ritenute di cui all'articolo precedente.

     Delle somme introitate è data comunicazione al servizio di ragioneria mediante apposito modulo da allegarsi al relativo ruolo.

     Per gli agenti stipendiati la ritenuta si esegue in una sola volta sulla prima rata di stipendio con la quale ha inizio la cessione.

     Per gli agenti retribuiti a paga giornaliera si esegue in una sola volta sulla paga del mese in cui ha inizio la cessione, o in cinque rate mensili eguali e consecutive a cominciare dallo stesso mese suddetto; per le paghe degli operai, corrisposte a quindicine maturate, la ritenuta, in una sola volta, o ratealmente, si esegue o si inizia sulla paga della prima quindicina.

     Gli agenti che, a sensi dell'art. 6 della legge 13 luglio 1910 sopra citata, intendono valersi della facoltà di versare a rate mensili l'importo della ritenuta, devono farne dichiarazione da allegarsi all'atto di cessione.

 

          Art. 17.

     Nel caso che un atto di cessione assorba una cessione precedente, a termini dell'art. 5 della legge 30 giugno 1908, n. 335, la ritenuta di cui all'articolo precedente si applica sull'ammontare della nuova cessione, diminuito di quanto residuava di quella assorbita.

     Nel caso della estinzione della cessione in corso e della contemporanea stipulazione di una nuova cessione per la durata di altri cinque anni, la ritenuta di cui al predetto art. 5 sarà ridotta proporzionalmente al minor rischio incontrato dal fondo di garanzia per l'anticipata estinzione, sia nei rapporti della somma garantita, sia in quelli della durata della garanzia stessa.

 

          Art. 18.

     Il rimborso delle ritenute di cui al precedente art. 15 a coloro che ne hanno diritto a sensi di legge è disposto dagli uffici incaricati della tenuta dei conti correnti su autorizzazione del servizio di ragioneria.

 

          Art. 19.

     Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, si applicano parimente agli agenti collocati in disponibilità od in aspettativa per motivi di salute, a quelli esonerati a termini dell'art. 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dalla legge 13 aprile 1911, n. 310, e a quelli in servizio i quali subiscano per qualunque altra causa una riduzione di stipendio o di paga.

 

          Art. 20.

     La garanzia prestata dal fondo di cui all'art. 14 ha effetto nei seguenti casi:

     a) morte del cedente prima che sia stata estinta la cessione;

     b) cessazione dal servizio per qualunque causa, senza diritto a pensione od indennità;

     c) collocamento a riposo con diritto a pensione o ad indennità, sempre quando il quinto della pensione sia inferiore alla quota mensile ceduta o l'indennità non basti a saldare il residuo debito del cedente malgrado l'abbuono degli interessi di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335;

     d) cessazione temporanea o riduzione dello stipendio o della paga per qualsiasi causa.

     In tutti i casi contemplati dal presente articolo l'Amministrazione ha il diritto di riscattare per conto del fondo di garanzia, le cessioni che rimanessero, in tutto o in parte, a carico del fondo stesso, con l'abbuono dei relativi interessi.

 

          Art. 21.

     Nel caso di cui al comma d) del precedente articolo, ove l'Amministrazione non eserciti la facoltà di riscatto prevista nell'articolo stesso, gli uffici incaricati della tenuta dei conti correnti, fino a quando il cedente figuri nei ruoli di servizio, dispongono per il pagamento o il versamento dell'integrale importo della quota mensile ceduta addebitando al capitolo di spesa di cui al seguente articolo 24 l'intera quota o quella parte di essa che supera l'importo effettivamente trattenuto al cedente.

     Dei prelevamenti così eseguiti per le cessioni a favore degli Istituti e delle Società di credito di cui all'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e all'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, gli uffici danno partecipazione al servizio ragioneria mediante apposito modulo allegato al relativo mandato di pagamento.

     Per i prelevamenti eseguiti per le cessioni contratte verso l'Amministrazione a garanzia dei mutui di cui all'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, l'addebitamento al capitolo di spesa suindicato viene eseguito dagli stessi uffici mediante apposito mandato d'ordine da inviarsi direttamente al servizio di ragioneria per le registrazioni di sua competenza.

     Le somme prelevate per conto del cedente dal fondo di garanzia, a termine del presente articolo, sono ricuperate dal fondo medesimo a cura degli stessi uffici mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile.

 

          Art. 22.

     Nei casi di cui ai comma a), b) e c) di cui all'art. 20 gli uffici incaricati della tenuta dei conti correnti ne danno immediata partecipazione al servizio di ragioneria, il quale provvede, ove ne sia il caso, al riscatto della cessione a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo.

     Nei casi di cui al comma c) la somma pagata dal fondo di garanzia per il riscatto viene ricuperata dal fondo stesso mediante corrispondente prolungamento della ritenuta sulla pensione o mediante ritenuta dell'intero ammontare dell'indennità a sensi dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335; alla esecuzione di tale ritenuta provvede l'ufficio pensioni in base alle disposizioni del servizio di ragioneria.

     Nei casi di cui ai comma a) e b) e in ogni altro caso in cui il fondo di garanzia non abbia modo di rivalersi interamente sulla pensione o sulla indennità delle somme pagate per il riscatto delle cessioni o per altri prelevamenti, l'Amministrazione esercita e promuove verso l'agente debitore o chi di ragione per conto del detto fondo di garanzia tutti i diritti e le azioni a questo spettanti a sensi e per gli effetti dell'art. 1915 del Codice civile.

 

          Art. 23.

     Durante il periodo di tempo in cui le competenze del cedente, a termini degli articoli precedenti, trovinsi colpite da ritenute a reintegro del fondo di garanzia, le competenze stesse vengono considerate ad ogni effetto di legge gravate da cessione.

 

          Art. 24.

     Nel titolo del bilancio riguardante le operazioni per conto dei terzi sono istituiti:

     a) in entrata, un capitolo ripartito in articoli per imputarvi le ritenute eseguite per conto del fondo di garanzia a norma degli articoli 15 e 16, gli eventuali ricuperi a reintegro del fondo medesimo, gli avanzi di cui al secondo comma dell'art. 48 e gli interessi delle somme versate in conto corrente alla Cassa dei depositi e prestiti e delle somme investite in titoli a norma dell'art. 25;

     b) in spesa, un capitolo pure ripartito in articoli e con stanziamento corrispondente a quello del capitolo di entrata, per imputarvi: i risarcimenti per rischi diversi, i rimborsi di cui all'art. 18, la somma che annualmente l'Amministrazione preleva a norma dell'art. 8, i versamenti alla Cassa dei depositi e prestiti delle eccedenze delle entrate di cui alla lettera a) sui pagamenti e rimborsi sopra indicati.

     I versamenti di cui alla lettera b) sono eseguiti mensilmente mediante vaglia del tesoro. Ciascuno dei versamenti è accompagnato, per cura del servizio di ragioneria, dalla dimostrazione dei vari elementi di entrata e di spesa, dai quali risulti la somma che si versa.

 

          Art. 25.

     Le somme versate dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti con i relativi interessi e con quelli provenienti dalle somme già investite, costituenti il fondo di garanzia, vengono dalla Cassa medesima, sentito il ministro del tesoro, impiegate:

     a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato da intestarsi al fondo di garanzia dell'Amministrazione ferroviaria;

     b) in prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi, concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti secondo la propria istituzione.

     L'interesse da corrispondersi dalla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme non ancora investite è quello fissato per i depositi volontari.

     Alla fine di ogni semestre la Cassa dei depositi e prestiti trasmette all'Amministrazione ferroviaria, per averne il benestare, un estratto del conto corrente con la liquidazione degli interessi maturati.

 

          Art. 26.

     Per gli agenti retribuiti a paga giornaliera, determinata da tabelle organiche in misura fissa e continuativa, la quota cedibile deve essere calcolata sulla paga stessa ragguagliata ad anno, ossia sul prodotto della paga, compresi gli assegni giornalieri che ne formano parte integrante, moltiplicata per 360.

     Per gli altri agenti salariati, ai quali non fosse assegnato il salario o la paga giornaliera in misura fissa e continuativa, la quota cedibile dovrà essere calcolata sulla media degli emolumenti effettivamente percepiti da ciascun agente nel triennio precedente all'anno in cui si stipula la cessione. La quota ceduta in quest'ultimo caso resterà invariata durante tutto il corso della cessione anche se gli emolumenti per qualsiasi causa, durante il corso stesso, siano inferiori o superiori a detta media.

 

          Art. 27.

     Per le paghe che vengono corrisposte a rate quindicinali, la ritenuta della quota mensile ceduta si effettua metà sulla prima rata e metà sulla seconda rata.

     Ove per qualsiasi causa la prima rata quindicinale della paga risulti mancante in tutto o insufficiente a coprire la ritenuta anzidetta, questa sarà per il totale, o per la parte rimasta deficiente, eseguita insieme con la ritenuta dell'altra successiva quota sulla seconda rata quindicinale, nei limiti, beninteso, del quinto della quota di paga effettivamente corrisposta e salvo, ove occorra, il disposto dell'art. 19.

     Quando sulla prima quindicina sia eseguita in una sola volta la ritenuta di cui all'art. 16, la ritenuta della quota ceduta si effettua interamente, per quel mese soltanto, sulla seconda rata quindicinale.

 

          Art. 28.

     E' vietato a tutti gli uffici che abbiano parte nella esecuzione degli atti di cessione o di stipendi o di assegni, di fornire qualsiasi notizia riguardante gli atti medesimi a qualunque persona od Istituto all'infuori del cedente o del concessionario anche se investiti di speciale procura o rappresentanza.

     Ogni notizia o comunicazione dovrà essere data per iscritto al cedente o alla sede centrale dell'Istituto cessionario, quali risultano dal relativo atto notificato alla Direzione generale.

 

Sezione 2 ª

DELLE CESSIONI A FAVORE DI CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI PIETÀ E SOCIETÀ DI CREDITO O DI ASSICURAZIONE

 

          Art. 29.

     Gli agenti stabili che a sensi dell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e dell'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, intendono cedere nella misura consentita una parte del proprio stipendio o della propria paga a favore delle Società ed Istituti indicati negli stessi articoli su citati devono ottenere dall'Amministrazione il preventivo nulla osta. La domanda del nulla osta deve essere compilata dal richiedente su apposito modello fornito dall'Amministrazione e trasmessa, pel tramite gerarchico, al servizio, unità speciale od ufficio da cui direttamente dipende, corredata dal certificato di sana costituzione fisica di cui all'articolo seguente.

     Il servizio od ufficio inserisce nella domanda:

     a) le date di nascita, di assunzione in servizio e di nomina a stabile del richiedente;

     b) la dichiarazione che egli presta effettivo servizio;

     c) la dichiarazione che il richiedente, in conformità alle disposizioni del testo unico delle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato 22 aprile 1909, n. 229, o delle leggi speciali e dei regolamenti ad esso applicabili, abbia diritto a pensione od indennità, indicando, quando sia necessario, per la condizione stabilita dal seguente articolo (terz'ultimo comma) la data precisa in cui tal diritto sarà conseguito;

     d) la posizione del richiedente rispetto agli obblighi di leva;

     e) per gli agenti retribuiti a paga giornaliera la dichiarazione che il richiedente ha prestato servizio per un periodo ininterrotto di quattro anni a termine del penultimo comma dell'articolo 33, altrimenti l'indicazione delle cause e della durata dell'interruzione.

     Completata la domanda con le dichiarazioni suddette, gli uffici provvedono all'immediato invio della domanda stessa, con le proprie eventuali osservazioni, al servizio del personale, il quale, fatti gli opportuni accertamenti e le eventuali rettifiche, inoltra la domanda al servizio di ragioneria.

     Il servizio di ragioneria, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, esaminati e trovati regolari i documenti e constatato che non esistano impedimenti, rilascia il nulla osta al richiedente.

     Sono nulle e come non avvenute di fronte all'Amministrazione le cessioni stipulate senza il suo preventivo nulla osta, o che vengano ad essa notificate dopo trascorsi trenta giorni dalla data dell'accordato nulla osta.

 

          Art. 30.

     Il certificato medico, che ai sensi del precedente articolo deve essere allegato alla domanda di nulla osta, è rilasciato, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione su apposito modello a stampa, dai sanitari di ruolo dell'Amministrazione qualunque sia il grado da essi rivestito, o dai medici di riparto [1] .

     Tanto i sanitari di ruolo quanto i medici di riparto non possono rilasciare il certificato che per gli agenti aventi la propria residenza nella rispettiva circoscrizione e i funzionari di ruolo appartenenti al servizio centrale soltanto per gli agenti residenti in Roma.

     I certificati rilasciati dai medici di riparto sono trasmessi all'ispettore sanitario o al capo dell'ufficio sanitario della rispettiva circoscrizione, i quali, riconosciuta l'autenticità della firma del medico dichiarante, se non hanno osservazioni da fare, vi appongono il proprio benestare ed in caso diverso motivano il loro parere contrario. I certificati rilasciati dai funzionari di ruolo devono essere vistati dal capo dell'ufficio da cui dipendono.

     Tanto i certificati rilasciati dai funzionari di ruolo, quanto quelli rilasciati dai medici di riparto, quando abbiano ottenuto il visto di cui sopra, sono definitivi per l'Amministrazione, e del pari sono per essa definitive le decisioni degli ispettori sanitari e dei capi degli uffici sanitari, contrarie ai certificati.

     L'agente, invece, se il certificato è a lui contrario, può sempre appellarsene al capo del servizio centrale sanitario che pronuncia definitivamente.

     Tanto i sanitari di ruolo che i medici di riparto non possono rifiutarsi di rilasciare il certificato di cui sopra. Essi però hanno diritto ad un compenso, da parte del richiedente, nella misura unica di L. 150 tanto se si tratta di cessione semplice quanto di doppia cessione [2] .

 

          Art. 31.

     Nella revisione dei certificati rilasciati dai medici di riparto gli ispettori sanitari e i capi degli uffici sanitari, a sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo precedente, devono limitarsi all'esame del parere del medico dichiarante in relazione alle dichiarazioni esposte sul certificato medico in risposta a ciascun quesito, col confronto dei documenti personali e dei precedenti del soggetto che l'ufficio eventualmente possedesse, esclusa quindi, di regola, la visita del soggetto medesimo.

     Anche nei ricorsi di cui al penultimo comma dell'articolo precedente la decisione del servizio sanitario sarà basata sull'esame dei documenti, esclusa di regola la visita dell'interessato.

 

          Art. 32.

     I certificati medici non sono ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di un mese a quella della presentazione della domanda del nulla osta.

 

          Art. 33.

     Il nulla osta è negato agli agenti:

     a) che non producano il certificato medico nei modi stabiliti dal precedente art. 30;

     b) che non abbiano adempiuto agli obblighi di leva;

     c) che siano in aspettativa, o in disponibilità, o per i quali siano in corso domande o proposte per tali provvedimenti;

     d) per i quali sia in corso il provvedimento di esonero dal servizio;

     e) che abbiano conseguito il diritto al collocamento a riposo;

     f) che siano sospesi dal soldo o dal servizio, o che non offrano per la loro posizione disciplinare, al momento della domanda e a giudizio della Direzione generale, sufficiente affidamento circa l'ulteriore permanenza ininterrotta in servizio.

     Per l'agente al quale, a norma delle speciali disposizioni che lo riguardano, manchino meno di cinque anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo, il nulla osta è accordato a condizione che il complessivo importo della cessione non superi l'ammontare delle rate di stipendio cedibili fino al momento in cui sarà per maturarsi tale diritto e per il tempo successivo, fino a raggiungere i cinque anni, l'ammontare delle rate ragguagliate al quinto dei due terzi dello stipendio o della paga.

     Per gli agenti stabili a paga giornaliera il nulla osta è negato anche nel caso in cui, alla data della cessione, non abbiano prestato servizio almeno per un periodo ininterrotto di quattro anni, computando per anno intero quello nel quale si stipula l'atto e calcolando per servizio utile, a detto effetto, anche quello prestato dall'agente in qualità di avventizio o in prova.

     In nessun caso il rilascio del nulla osta impegna l'Amministrazione ad accettare le cessioni che in base al medesimo venissero stipulate.

 

          Art. 34.

     Le cessioni debbono farsi per atto scritto, munito delle firme del cedente e dei legittimi rappresentanti dell'Istituto cessionario, nonchè del timbro dell'Istituto medesimo.

     L'atto deve contenere:

     a) il nome, il cognome, la paternità, il numero di matricola e la qualifica del cedente;

     b) l'indicazione del servizio o dell'ufficio dal quale il cedente direttamente dipende;

     c) l'ammontare dello stipendio annuo, o della paga ragguagliata ad anno a sensi dell'art. 26;

     d) il corrispondente ammontare mensile, tanto al lordo che al netto di ritenute;

     e) l'indicazione dell'Istituto cessionario e quella del luogo ove esso ha la sua sede principale;

     f) il nome, il cognome e la qualità della persona o delle persone che legalmente rappresentano l'Istituto cessionario e che intervengono alla stipulazione dell'atto;

     g) l'importo complessivo della somma data a mutuo, la ragione e l'ammontare complessivo dell'interesse;

     h) il numero delle quote e l'ammontare di ciascuna di esse.

     La cessione deve riferirsi a un determinato numero di quote eguali, e il relativo atto non sarà accettato se manchi di alcuna delle indicazioni di cui al presente articolo e non possa essere completato, o se contenga convenzioni estranee all'oggetto della cessione.

 

          Art. 35.

     Gli atti di cessione debbono essere, agli effetti dell'art. 1539 del Codice civile, comunicati dalle parti al direttore generale, mediante piego postale raccomandato.

     E' tuttavia in facoltà delle parti di provvedere alla notifica al direttore generale per mezzo di ufficiale giudiziario.

 

          Art. 36.

     Quando la notifica sia fatta nella forma indicata nella prima parte dell'articolo precedente, ogni piego raccomandato dovrà contenere un solo atto di cessione, corredato dal documento indicato all'articolo seguente.

     Se la notifica è eseguita per mezzo di un ufficiale giudiziario, il su indicato documento è da questo consegnato al direttore generale insieme all'atto di cessione.

 

          Art. 37.

     Gli atti di cessione comunicati o notificati al direttore generale debbono essere in originale o in copia autentica, spedita nei modi voluti dall'art. 1333 del Codice civile.

     Unitamente ad essi deve essere comunicata, o notificata, nella forma di cui all'articolo precedente, una dichiarazione che indichi per il cedente:

     a) il nome, il cognome, la paternità, il numero di matricola, la qualifica;

     b) il servizio o l'ufficio dal quale direttamente dipende;

     c) l'ammontare dello stipendio annuo o della paga giornaliera ragguagliata ad anno e degli altri assegni fissi e continuativi di cui sia provvisto, al lordo e al netto di ritenute;

     d) i pignoramenti, sequestri o cessioni eventualmente esistenti;

     e) l'eventuale debito verso il fondo di garanzia;

     f) le ritenute cui eventualmente lo stipendio sia soggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 553, e 4 del testo unico delle leggi sulle case popolari, approvato con regio decreto 27 febbraio 1908, n. 89.

     Tale dichiarazione è rilasciata in carta libera dall'ufficio che tiene i conti correnti degli agenti, il quale ne cura la sollecita consegna all'interessato, ritirandone ricevuta, o provvede a trasmetterla per posta quando ne abbia avuta richiesta per lettera.

 

          Art. 38.

     Gli atti di cessione comunicati o notificati al direttore generale vengono rimessi al servizio di ragioneria, il quale, quando ne abbia accertata la regolarità, trasmette, non altre i 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, direttamente all'Istituto cessionario, la dichiarazione di accettazione dell'atto, informandone in pari tempo il cedente.

     Solo dal rilascio di questa dichiarazione la cessione diviene operativa nei rapporti dell'Amministrazione ferroviaria.

     Contemporaneamente alla dichiarazione predetta il servizio di ragioneria fa le opportune comunicazioni ai competenti uffici, perchè dispongano la sospensione del pagamento al cedente delle quote cedute e l'emissione dei corrispondenti mandati a favore dell'Istituto cessionario.

 

          Art. 39.

     Degli atti di cessione irregolari nella sostanza o non redatti in conformità del presente regolamento non è tenuto alcun conto, e di ciò si dà avviso tanto al cedente che al concessionario entro trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

     Di quegli atti che, pur risultando regolari, non pervengono corredati della dichiarazione di cui all'art. 37, rimane sospeso l'eseguimento sino a quando il documento stesso non venga rimesso all'Amministrazione. A tale effetto, entro il predetto termine, si dà avviso al cedente ed al cessionario del documento mancante.

 

          Art. 40.

     Ove per qualsiasi causa venga a mancare o a diminuire lo stipendio o la paga di agenti che hanno in corso la domanda di cui all'art. 29, o comunque venga a verificarsi alcun'altra delle cause che impediscono la concessione del nulla osta, a sensi del precedente art. 33, l'ufficio che ha inoltrata la domanda deve immediatamente darne avviso per telegramma al servizio di ragioneria.

     Dovrà del pari essere avvertito il servizio di ragioneria degli impedimenti che si verificassero, anche dopo il rilascio del nulla osta, fin quando la cessione non abbia cominciato ad aver corso.

 

          Art. 41.

     La garanzia del fondo di cui all'art. 14, a sensi e per gli effetti dell'art. 20, ha valore esclusivamente nei diretti rapporti con gli Istituti cessionari e per cessioni debitamente accettate dall'Amministrazione a sensi dell'art. 38.

 

          Art. 42.

     Per i pagamenti eseguiti agli Istituti cessionari in dipendenza della garanzia di cui al punto d) dell'art. 20 non sono dovuti interessi di sorta, presumendosi i pagamenti effettuati alle debite scadenze.

     In caso di riscatto e nel caso previsto dalla seconda parte dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, la liquidazione degli interessi sarà fatta in modo definitivo all'atto di emissione del mandato di pagamento e agli effetti di tale liquidazione il pagamento s'intenderà come effettivamente eseguito nel decimo giorno dalla data di emissione del mandato.

 

          Art. 43.

     La domanda per la restituzione della tassa proporzionale di registro, di cui nella seconda parte dell'art. 16 della legge 30 giugno 1908, n. 335, richiamato dall'art. 3 della legge 13 luglio 1910, n. 444, deve essere rivolta all'Intendenza di finanza della Provincia in cui l'atto fu registrato.

 

          Art. 44.

     Gli atti intesi a revocare o modificare i vincoli dipendenti da cessione devono essere firmati dai legittimi rappresentanti dell'Istituto cessionario e muniti del timbro dell'Istituto medesimo. Essi sono notificati al direttore generale a mezzo di ufficiale giudiziario o comunicati mediante piego postale raccomandato.

 

          Art. 45.

     L'anticipata liberazione dello stipendio, della paga o della pensione dai vincoli di cessione si ritiene avvenuta alla data del relativo atto di notifica o alla data nella quale l'atto di liberazione è stato annotato sul repertorio di cui all'art. 5.

     Quando un atto di cessione di stipendio o di paga venga notificato dall'ufficiale giudiziario simultaneamente ad un atto di liberazione di precedente cessione, o quando col medesimo piego postale siano rimessi entrambi tali atti, non sarà tenuto conto della nuova cessione se la data di registrazione fiscale del relativo atto sia posteriore a quella di registrazione dell'atto di liberazione.

 

Sezione 3

DELLE CESSIONI A GARANZIA DEI MUTUI CONCESSI AL PERSONALE SUL FONDO PENSIONI E SUSSIDI

 

          Art. 46.

     I mutui di cui all'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, sono concessi dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato nei modi e alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 47.

     I mutui possono essere concessi, nei limiti dei fondi disponibili a termine dell'art. 60, agli agenti ai quali a sensi degli articoli 3 ,4e 5 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e degli articoli 1, 2 e 3 della legge 13 luglio 1910, n. 444, abbiano facoltà di rilasciare cessione dello stipendio o della paga con la garanzia del fondo di cui all'articolo 14.

     I mutui sono negati a coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 33.

     Agli agenti, ai quali manchino meno di cinque anni al conseguimento del diritto al collocamento a riposo, i mutui non possono essere consentiti che nei limiti stabiliti dallo stesso art. 33.

 

          Art. 48.

     Sui mutui concessi a termini dell'articolo precedente il personale corrisponde l'interesse del 4,75 per cento. Sulle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti per i mutui medesimi è corrisposto al fondo pensioni l'interesse del 3,75 per cento.

     La differenza fra l'importo degli interessi corrisposti dal personale e quello degli interessi corrisposti al fondo pensioni, detratte le spese da rimborsare alla Cassa dei depositi e prestiti, è accreditata al fondo di garanzia di cui all'art. 14.

     Nel caso di estinzione anticipata di mutui concessi ai termini dell'art. 47, l'abbuono degli interessi a favore dei cedenti sarà calcolato ad un tasso pari a quello corrisposto sul mutuo stesso al fondo pensioni.

     Il saggio dell'interesse di cui al primo comma del presente articolo potrà essere variato con decreto del ministro del tesoro, di concerto col ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 49.

     Per contrarre il mutuo, gli agenti debbono farne domanda su apposito modello fornito dall'Amministrazione e trasmetterla pel tramite gerarchico al servizio, unità speciale, od ufficio da cui direttamente dipendono, corredata del certificato di sana costituzione fisica, rilasciato nei modi e forme di cui agli articoli 30, 31 e 32.

     Dal servizio, unità o ufficio suddetti la domanda viene completata con le dichiarazioni di cui all'art. 29 e con le indicazioni di cui alle lettere c), d) e) ed f) dell'art. 37 e quindi trasmessa al servizio del personale e da questo, dopo le verifiche di sua competenza, al servizio di ragioneria.

     Il servizio di ragioneria, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, esaminati e trovati regolari i documenti ed accertato che non esistono impedimenti, fa pervenire per tramite d'ufficio al richiedente l'atto predisposto per la cessione dello stipendio o paga agli effetti del mutuo richiesto. L'invio di tale atto non vincola l'Amministrazione.

     Se la domanda non può essere accettata, il servizio di ragioneria, entro lo stesso termine, ne dà avviso motivato al richiedente.

 

          Art. 50.

     L'atto sottoscritto dal richiedente deve essere restituito al servizio di ragioneria per tramite gerarchico, o per piego postale raccomandato, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'invio di cui all'articolo precedente.

     Il servizio di ragioneria, approvato l'atto, provvede alla sua esecuzione nel termine di 15 giorni dal ricevimento, disponendo il pagamento della somma mutuata e ordinando contemporaneamente l'applicazione delle ritenute sullo stipendio o sulla paga del debitore. Se l'atto non è approvato, il servizio di ragioneria entro lo stesso termine ne dà avviso motivato al richiedente.

     Fino a che non sia eseguito il pagamento del mutuo, se si rilevi o sopravvenga alcuno degli impedimenti previsti dal presente regolamento, il servizio di ragioneria può annullare la data approvazione.

 

          Art. 51.

     L'esame e l'approvazione degli atti devono seguire nello stesso ordine in cui questi pervengono al servizio di ragioneria.

     Gli atti, dopo approvati, sono registrati nel repertorio di cui all'art. 5 e agli effetti dell'articolo stesso nell'ordine della loro approvazione.

 

          Art. 52.

     Le cessioni contratte a termini degli articoli precedenti hanno effetto sulla rata dello stesso mese in cui ne è disposta l'esecuzione, se le disposizioni vengono date prima della data fissata per la chiusura dei ruoli di paga, o sulla rata del mese successivo, se le disposizioni non sono date prima della rata suddetta.

     Per le paghe che vengono corrisposte a rate quindicinali si applica la disposizione dell'art. 27.

     Le ritenute per l'estinzione dei mutui sono introitate sui ruoli paga mediante accreditamento al conto di cui all'art. 59.

 

          Art. 53.

     La facoltà prevista dall'art. 12 della legge 19 giugno 1913, n. 641 può esercitarsi per tutte le cessioni contratte con la garanzia dei fondi di cui agli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444, e 14 del presente regolamento.

     La stessa facoltà può essere esercitata per le cessioni contratte a termini dell'art. 12 della legge 30 giugno 1908, n. 335, modificata dalla legge 25 giugno 1909, n. 372, purchè il richiedente, all'atto della domanda, abbia acquistati i requisiti necessari a norma dell'art. 47 del presente regolamento per la stipulazione della nuova cessione con la garanzia del fondo suddetto.

 

          Art. 54.

     Per esercitare la facoltà di cui al precedente articolo l'agente deve presentare domanda per la concessione del mutuo, compilata su apposito modello.

     Se il richiedente è in debito verso il fondo di garanzia per prelevamenti eseguiti in conto della cessione che vuol riscattare, deve delegare all'Amministrazione il pagamento del debito, autorizzandola a trattenere sull'importo del mutuo la somma corrispondente.

     Per la trasmissione e l'esame della domanda si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni dell'art. 49.

     Alla domanda deve essere allegato il conto corrente relativo alla cessione da estinguersi, firmato dal capo dell'ufficio competente e aggiornato con la indicazione delle ritenute fatte in conto di essa all'agente debitore, delle somme eventualmente prelevate dal fondo di garanzia e dei pagamenti eseguiti all'Istituto cessionario fino alla data della domanda.

 

          Art. 55.

     Nel termine di cui all'art. 50 il richiedente deve restituire firmato l'atto contenente la nuova cessione contratta con l'Amministrazione.

     Nei modi e termini di cui agli articoli 50 e 51 il servizio di ragioneria provvede all'esame e all'approvazione dell'atto e denunzia all'Istituto cessionario il riscatto della cessione.

     Con la denunzia cessa la corresponsione delle rate cedute relativamente alla cessione riscattata, fatta soltanto eccezione per la rata del mese in corso.

     Il pagamento della somma dovuta all'Istituto cessionario per effetto del riscatto è disposto entro 10 giorni dalla data della denunzia mediante mandato da addebitarsi al conto di spesa di cui all'art. 60.

     Agli effetti del computo degli interessi il pagamento si considererà come effettivamente eseguito nel decimo giorno dalla data di emissione del mandato.

 

          Art. 56.

     Gli atti di cessione di cui alla presente sezione sono registrati nel termine di 20 giorni dalla data della loro approvazione da parte del servizio di ragioneria.

 

          Art. 57.

     Il ministro del tesoro, nei limiti stabiliti dagli articoli 10 e 14 della legge 19 giugno 1913, n. 641, dispone annualmente, su proposta del direttore generale delle ferrovie dello Stato, pel tramite della Cassa dei depositi e prestiti, la somma che durante l'anno finanziario potrà essere impiegata in mutui al personale.

     Alla somministrazione dei fondi occorrenti per la concessione dei mutui provvede la Cassa dei depositi e prestiti, in conformità alle disposizioni del ministro del tesoro, su richiesta del direttore generale delle ferrovie dello Stato.

     Per i capitali così somministrati la Cassa dei depositi e prestiti tiene con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato apposito conto corrente.

     Un estratto del conto corrente sarà comunicato semestralmente alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato con la dimostrazione dei capitali somministrati, dei relativi interessi e delle spese ad essa rimborsabili, a norma della legge 19 giugno 1913, n. 641.

 

          Art. 58.

     All'amministrazione dei capitali forniti dalla Cassa depositi e prestiti a termini dell'articolo precedente provvede, per conto della Cassa predetta, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

     I capitali come sopra somministrati dalla Cassa depositi e prestiti avranno una gestione propria ed autonoma, per la quale saranno istituiti nel bilancio dell'Amministrazione ferroviaria un apposito titolo ripartito in capitoli nell'entrata e altro apposito titolo nella spesa con stanziamento corrispondente a quello di entrata, per imputarvi rispettivamente gli introiti e le spese a norma dell'articolo seguente.

 

          Art. 59.

     In conto dei rispettivi capitoli del titolo di entrata, di cui all'articolo precedente, sono introitate:

     a) le somme fornite dalla Cassa dei depositi e prestiti a sensi dell'art. 57;

     b) le ritenute mensili per ammortamento dei mutui eseguite agli agenti debitori;

     c) le somme riscosse per prelevamenti dal fondo di garanzia nei casi di cui alla lettera d) dell'articolo 20;

     d) le somme riscosse per riscatti operati dal fondo di garanzia a termini dell'ultimo comma dell'articolo 20 predetto.

 

          Art. 60.

     Ai rispettivi capitoli del titolo di spesa di cui al precedente articolo 58 sono imputate:

     a) le somme mutuate al personale;

     b) le somme versate alla Cassa dei depositi e prestiti per interessi liquidati a termini dell'articolo 48 (2° comma) sui capitali da essa somministrati e per rimborso di spese;

     c) le somme versate alla Cassa dei depositi e prestiti in conto capitale;

     d) gli avanzi di cui al secondo comma dell'articolo 48, da accreditarsi al fondo di garanzia.

 

          Art. 61.

     Alla fine di ogni trimestre il servizio di ragioneria comunica alla Cassa dei depositi e prestiti le risultanze dei conti di cui ai due precedenti articoli, semestralmente la liquidazione degli interessi di cui al 2° comma dell'articolo 48 e alla fine di ogni anno finanziario il rendiconto consuntivo della gestione.

 

          Art. 62.

     Le somme riscosse in conto capitale sono impiegate in nuovi mutui.

     Le somme eccedenti sono versate alla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente di cui all'art. 57, oppure restituite in conto capitale.

     La dimostrazione delle somme reimpiegate sarà compresa nei rendiconti di cui all'articolo precedente.

 

Capo IV

DELLE CESSIONI DEL PERSONALE IN PROVA E AVVENTIZIO

 

          Art. 63.

     Agli agenti avventizi ed a quelli in prova, che ne facciano richiesta agli effetti di cessione, viene rilasciata apposita dichiarazione indicante l'ammontare dello stipendio mensile o della paga giornaliera al lordo, nonchè l'ammontare delle rispettive ritenute per pensioni, per imposta di ricchezza mobile e per i vincoli a favore dell'Amministrazione o di terzi pignoranti, sequestranti o cessionari.

     La richiesta è fatta pervenire o direttamente o per via gerarchica all'ufficio incaricato della tenuta dei conti correnti degli agenti, il quale provvede al rilascio della dichiarazione ed alla consegna di essa allo interessato.

     In nessun caso il rilascio della dichiarazione impegna la responsabilità dell'Amministrazione.

 

          Art. 64.

     Le cessioni consentite dall'art. 12, ultimo comma, della legge 30 giugno 1908, n. 335, debbono farsi per atto scritto, munito delle firme del cedente e dei legittimi rappresentanti dell'Istituto cessionario, nonchè del timbro dell'Istituto medesimo.

     L'atto deve contenere:

     a) il nome, il cognome, la paternità, il numero di matricola e la qualità del cedente;

     b) l'indicazione del servizio o dell'ufficio dal quale il cedente direttamente dipende;

     c) l'ammontare dello stipendio, paga o altro assegno di cui è fornito il cedente;

     d) il corrispondente ammontare mensile, tanto al lordo che al netto di ritenute;

     e) l'indicazione dell'Istituto cessionario e quella del luogo ove esso ha la sua sede principale;

     f) il nome, il cognome e la qualità della persona o delle persone che legalmente rappresentano l'Istituto cessionario e che intervengono alla stipulazione dell'atto;

     g) l'importo complessivo della somma data a mutuo, la ragione e l'ammontare complessivo dell'interesse;

     h) il numero delle quote cedute e l'ammontare di ciascuna di esse.

     La cessione deve riferirsi a un determinato numero di quote eguali e il relativo atto non sarà accettato, se manchi di alcuna delle condizioni di cui al presente articolo e non possa essere completato, o se contenga convenzioni estranee all'oggetto della cessione.

 

          Art. 65.

     Gli atti per le cessioni di cui all'articolo precedente devono essere comunicati o notificati all'Amministrazione nei modi e con le norme fissati dall'art. 35 e dal primo comma dell'art. 37.

     Unitamente ad essi deve rimettersi, nella forma di cui all'articolo 36, la dichiarazione di cui all'art. 45, la quale non deve esser di data anteriore di un mese a quella della comunicazione o notificazione dell'atto di cessione.

     Agli atti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 39.

 

          Art. 66.

     Per gli agenti a paga giornaliera corrisposta a periodi di 15 giorni, le ritenute per cessioni si effettuano dall'Amministrazione su di ogni singolo pagamento, in modo peraltro che le ritenute stesse non superino ciascuna il quinto dell'effettivo ammontare cedibile di ogni quindicina, e, nel complesso, la quota mensile ceduta.

 

          Art. 67.

     Ove lo stipendio o la paga dell'agente subiscano, per qualunque causa, anche temporanea, una riduzione, la cessione conserva i suoi effetti nei limiti del quinto dello stipendio o della paga, quali e finchè risultano effettivamente ridotti.

     In tal caso, come in quello di temporanea cessazione dello stipendio o paga, durante la quale cessazione resta necessariamente sospeso ogni effetto della cessione, le rate cedute riscosse in meno, o non riscosse affatto, saranno ricuperate dall'Istituto cessionario mediante prolungamento in suo favore delle ritenute fino alla estinzione del debito per il quale la cessione fu stipulata.

     Restano sempre ferme le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, nel caso che gli agenti a stipendio o a paga giornaliera cessino dal servizio con diritto a pensione o ad indennità una volta tanto.

 

          Art. 68.

     Sono applicabili alle cessioni regolate in questo capo le disposizioni contenute negli articoli 28, 43, 44 e 45.

 

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 69.

     Per le cessioni consentite dall'art. 12 della legge 30 giugno 1908, n. 335, costituite anteriormente all'entrata in vigore del regolamento approvato con regio decreto 15 dicembre 1910, n. 922, la trattenuta continuerà ad effettuarsi con la norma stabilita nella fine del 1° comma dell'art. 39 del regolamento approvato col regio decreto 24 settembre 1908, n. 574, applicato agli agenti ferroviari per effetto dell'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372.

 

          Art. 70.

     I vincoli volontari o giudiziali costituiti anteriormente al 28 ottobre 1908 sono regolati dalle precedenti disposizioni legislative in materia.

     La limitazione o l'anticipata liberazione e ogni modificazione dei vincoli stessi debbono effettuarsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata nelle firme da notaio, notificati in originale o in copia autentica nei modi voluti dall'art. 1333 del Codice civile.


[1]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 10 novembre 1948, n. 1506.

[2]  Comma già sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 maggio 1945, n. 324 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1948, n. 1506.