§ 98.1.29412 - D.P.R. 1 luglio 1948, n. 1460 .
Modificazioni al regolamento di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.


Settore:Normativa nazionale
Data:01/07/1948
Numero:1460


Sommario
Art. 1.      All'art. 5 del regolamento approvato col regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      Il contributo di cui al precedente art. 1 è a carico dell'esattore ed è dovuto a partire dal periodo contributivo successivo alla data di pubblicazione del presente [...]
Art. 3.      Al n. 2 dell'art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è aggiunto
Art. 4.      L'ultimo comma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato
Art. 5.      All'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è aggiunto il seguente comma
Art. 6.      L'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato
Art. 7.      All'art. 28 del regolamento 3 maggio 1937, n. 1021, è aggiunto il seguente comma
Art. 8.      Le tariffe di assicurazione mista a premio unico ed a premio annuo annesse al regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, sono sostituite da quelle [...]
Art. 9.      L'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è sostituito dal seguente
Art. 10.      La seconda parte del secondo comma dell'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificata
Art. 11.      L'art. 42 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato


§ 98.1.29412 - D.P.R. 1 luglio 1948, n. 1460 [1].

Modificazioni al regolamento di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

(G.U. 28 dicembre 1948, n. 301)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, concernente il Fondo di previdenza a favore del personale esattoriale, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 485;

     Visto il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, che approva il nuovo regolamento di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

     Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304, concernente alcune modifiche al trattamento di previdenza degli impiegati predetti;

     Sentito il Comitato speciale per l'amministrazione del fondo di previdenza del personale predetto;

     Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     All'art. 5 del regolamento approvato col regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è aggiunto il seguente comma:

     "Inoltre è dovuto un contributo straordinario integrativo del 2,30% della retribuzione, la cui misura potrà essere variata nel tempo con le norme di cui al successivo art. 35".

 

          Art. 2.

     Il contributo di cui al precedente art. 1 è a carico dell'esattore ed è dovuto a partire dal periodo contributivo successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

 

          Art. 3.

     Al n. 2 dell'art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è aggiunto:

     "Nel caso in cui le somme garantite con l'assicurazione mista, risultino inferiori alla detta indennità di anzianità, esse sono integrate, fino alla concorrenza dell'indennità stessa, con prelievo della differenza dal fondo di cui all'art. 35 del presente regolamento".

 

          Art. 4.

     L'ultimo comma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato:

     "All'iscritto che liquida la pensione di invalidità spetta, oltre la pensione, il pagamento del valore di riscatto del capitale garantito in assicurazione mista, pagabile alla data di liquidazione della pensione. Tale valore di riscatto è commisurato all'intera riserva matematica dell'assicurazione con un minimo del 95% dei contributi assegnati all'assicurazione mista, qualora il riscatto avvenga nei primi cinque anni di assicurazione, e del 100% dei contributi stessi, qualora il riscatto si verifichi dopo i primi cinque anni di assicurazione.

     Qualora il valore del riscatto risulti inferiore alla indennità di anzianità dovuta per legge, o per contratto collettivo, o per regolamento aziendale, esso sarà integrato prelevando la differenza dal fondo di cui all'art. 35 del presente regolamento".

 

          Art. 5.

     All'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è aggiunto il seguente comma:

     "Per il personale che alla data di iscrizione al fondo abbia una età superiore ai 55 anni, l'integrale contributo di cui all'art. 5, dedotti i contributi per l'assicurazione obbligatoria a favore di coloro che alla stessa sono soggetti, è investito in capitalizzazione finanziaria al 4,50% annuo".

 

          Art. 6.

     L'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato:

     "Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima che sia maturato il diritto a pensione, se l'iscritto ha diritto all'indennità di anzianità a norma di legge, o dei contratti collettivi di lavoro, o regolamenti aziendali, gli spetta una somma ragguagliata all'intera riserva matematica dell'assicurazione mista, ove essa sia superiore a tale indennità. Qualora detta riserva risulti inferiore, essa sarà integrata prelevando la differenza dal fondo di cui all'art. 35 del presente regolamento.

     Nel caso di dimissioni, la riserva matematica sarà corrisposta:

     a) al fondo di integrazione di cui all'art. 35, se le dimissioni avvengono nel primo quinquennio di servizio;

     b) per metà all'iscritto e per metà al suddetto fondo, se le dimissioni avvengono nel secondo quinquennio di servizio;

     c) per intero all'iscritto, se le dimissioni avvengono dopo il secondo quinquennio.

     Nel caso di dimissioni per matrimonio, spetta alla donna l'intera somma di cui al primo comma del presente articolo, purchè il matrimonio sia celebrato entro l'anno dal giorno di cessazione del servizio.

     In caso di licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 9 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, la riserva matematica è attribuita al fondo di integrazione".

 

          Art. 7.

     All'art. 28 del regolamento 3 maggio 1937, n. 1021, è aggiunto il seguente comma:

     "Nel caso che il datore di lavoro debba riconoscere al lavoratore periodi di anzianità anteriori al 1° gennaio 1937 superiori a quelli denunciati a suo tempo, la retribuzione da prendere a base per il riscatto è quella corrisposta al dipendente all'epoca del riconoscimento. L'onere relativo al contributo unico, ove venga richiesta la rateizzazione in ottanta trimestralità secondo le norme di cui all'art. 30, è a carico, per le rate scadute dal 1° gennaio 1937 al momento dell'operazione, del datore di lavoro che procede al predetto riconoscimento".

 

          Art. 8.

     Le tariffe di assicurazione mista a premio unico ed a premio annuo annesse al regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, sono sostituite da quelle annesse al regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

 

          Art. 9.

     L'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è sostituito dal seguente:

     "E' istituito un fondo di integrazione a favore degli iscritti, amministrato con le norme di cui all'art. 1. Ad esso affluiscono:

     1) le penalità di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971;

     2) i proventi relativi ai dimissionari nel 1° e 2° quinquennio ed ai licenziati per giusta causa (salvo i casi di riduzione di onere di cui al successivo art. 42);

     3) il 5% dei contributi unici ed il 10% dei contributi annui assegnati alle assicurazioni miste;

     4) il contributo straordinario integrativo, per tutto il tempo e nella misura in cui verrà fissato;

     5) ogni altro provento previsto dal regolamento.

     Col fondo di integrazione si provvede alla integrazione delle prestazioni di assicurazione e capitalizzazione, fino alla concorrenza delle indennità di anzianità, che in ogni caso saranno corrisposte agli iscritti a norma di legge, dei contratti collettivi di lavoro o regolamenti aziendali.

     Annualmente verrà sottoposta al Comitato speciale la situazione contabile del fondo di integrazione; ove la stessa presenti dei margini attivi, il Comitato potrà disporre l'accantonamento per eventuali future passività, o l'assegnazione - in tutto o in parte - a prestazioni assistenziali a favore degli iscritti.

     Qualora possa prevedersi che l'aliquota del contributo integrativo sia superiore a quella necessaria per mantenere l'equilibrio del fondo, il Comitato speciale ha facoltà di proporne la riduzione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale promuoverà i conseguenti provvedimenti.

     Nel caso, invece, di insufficienza del fondo di integrazione il Comitato speciale proporrà al detto Ministero la nuova aliquota alla quale riterrà necessario elevare il contributo integrativo, aliquota che verrà fissata sentite le organizzazioni sindacali interessate".

 

          Art. 10.

     La seconda parte del secondo comma dell'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificata:

     "La somma risultante è sostitutiva delle indennità di anzianità in dipendenza del periodo successivo al 1° gennaio 1937.

     Qualora tale somma, aumentata del montante costituito con il contributo unico, risulti inferiore alle indennità di anzianità, essa è integrata, con prelievo della differenza dal fondo di cui all'art. 35, fino alla concorrenza dell'indennità stessa".

 

          Art. 11.

     L'art. 42 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato:

     "In caso di dimissioni o di risoluzione per giusta causa, ai sensi dell'art. 26, durante il periodo nel quale è ammessa la rateizzazione di cui all'art. 30, le quote da attribuirsi al fondo d'integrazione, ai sensi del detto art. 26, sono accreditate all'esattoria, fino alla concorrenza della somma effettivamente dovuta in pagamento del contributo unico relativo all'iscritto.

     Le singole rate trimestrali ancora dovute dall'azienda ai sensi dell'art. 30, saranno di conseguenza proporzionalmente diminuite a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla risoluzione del rapporto".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.


[1]  Abrogato dall'art. 79 della L. 2 aprile 1958, n. 377.