§ 98.1.29365 - D.L. 17 dicembre 1999, n. 480 .
Nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/12/1999
Numero:480


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29365 - D.L. 17 dicembre 1999, n. 480 [1] .

Nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare

(G.U. 18 dicembre 1999, n. 296)

 

     Art. 1. [2]

     L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134, è sostituito dal seguente:

     "Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999, e il 21 dicembre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 1° gennaio e il 21 ottobre 2000".

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 16 febbraio 2000, n. 25.

[2]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.