§ 51.3.28 - D.L. 17 marzo 1999, n. 64.
Disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.3 giustizia ordinaria civile
Data:17/03/1999
Numero:64


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 51.3.28 - D.L. 17 marzo 1999, n. 64. [1]

Disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile.

(G.U. 18 marzo 1999, n. 64).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1999, n. 134.