§ 98.1.29363 - D.L. 1 luglio 1999, n. 214 .
Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:01/07/1999
Numero:214


Sommario
Art. 1.  Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
Art. 2.  Disposizioni in materia di apprendistato
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 98.1.29363 - D.L. 1 luglio 1999, n. 214 [1] .

Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato

(G.U. 2 luglio 1999, n. 153)

 

     Art. 1. Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 [2]

     1. Al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 7, il comma 8 è sostituito dai seguenti:

     ''8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo, valutate nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e i compiti conferiti, sono trasferite alle regioni, limitatamente all'anno 1999, dal predetto Ministero per il tramite dei propri funzionari delegati, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione dello stesso Ministero ed in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. A decorrere dall'anno 2000 le risorse da trasferire, come sopra determinate, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa riduzione dei relativi stanziamenti di competenza delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     8-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio";

     b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "non oltre il 30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1999 ovvero la diversa data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento di cui all'articolo 7 sempre all'interno di detto termine finale;".

 

          Art. 2. Disposizioni in materia di apprendistato [3]

     1. All'articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al primo periodo, le parole da: ''trovano applicazione” fino a "collettivi nazionali di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente";

     b) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", per la dislocazione territoriale della stessa nonché per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'organizzazione dell'attività formativa esterna".

 

          Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 2 agosto 1999, n. 263.

[2] Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[3] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.