§ 98.1.27195 - Legge 2 agosto 1999, n. 263.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:02/08/1999
Numero:263


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 1 luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della [...]


§ 98.1.27195 - Legge 2 agosto 1999, n. 263.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato. Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144

(G.U. 6 agosto 1999, n. 183)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 1 luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 45, comma 1, le parole: "entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2000";

     b) all'articolo 45, comma 24, le parole: "di novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "di sei mesi" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "All'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi";

     c) all'articolo 61, comma 1, alinea, dopo le parole: "presente Capo" sono inserite le seguenti: "nonché per l'espletamento di funzioni di collaborazione e di studio" e le parole da: "per il periodo" fino a: "attuativi:" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001:"; al medesimo comma 1, alla lettera b), le parole: "di durata non superiore a dodici mesi," sono soppresse.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214.

     All'articolo 1:

     al comma 1, nell'alinea, le parole: "è apportata la seguente modifica" sono sostituite dalle seguenti: "sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 7, il comma 8 è sostituito dai seguenti:

     ''8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo, valutate nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e i compiti conferiti, sono trasferite alle regioni, limitatamente all'anno 1999, dal predetto Ministero per il tramite dei propri funzionari delegati, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione dello stesso Ministero ed in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. A decorrere dall'anno 2000 le risorse da trasferire, come sopra determinate, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa riduzione dei relativi stanziamenti di competenza delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     8-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio";

     nel capoverso, alle parole: "all'articolo 8, comma 1," è premessa la seguente lettera: "b)" e dopo le parole: "articolo 7" sono aggiunte le seguenti: "sempre all'interno di detto termine finale;";

     nella rubrica, le parole: "Modifica all'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: "Modifiche agli articoli 7 e 8".

     L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     "Art. 2 (Disposizioni in materia di apprendistato). - 1. All'articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al primo periodo, le parole da: ''trovano applicazione” fino a:

     "collettivi nazionali di lavoro" sono sostituite dalle seguenti:

     "non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente";

     b) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

     ", per la dislocazione territoriale della stessa nonché per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'organizzazione dell'attività formativa esterna".