§ 98.1.29302 - D.L. 20 settembre 1996, n. 490 .
Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.


Settore:Normativa nazionale
Data:20/09/1996
Numero:490


Sommario
Art. 1.  Trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
Art. 2.  Compiti dell'Ente
Art. 3.  Organi dell'Ente
Art. 4.  Statuto
Art. 5.  Controllo della Corte dei conti
Art. 6.  Rapporti giuridici e patrimonio
Art. 7.  Ordinamento contabile
Art. 9.  Contratto di programma
Art. 10.  Assunzioni
Art. 11.  Fondo di produttività
Art. 12.  Esenzione fiscale
Art. 13.  Disposizioni finali
Art. 14.  Entrata in vigore


§ 98.1.29302 - D.L. 20 settembre 1996, n. 490 [1].

Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

(G.U. 23 settembre 1996, n. 23)

 

Capo I

 

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO

 

     Art. 1. Trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

     1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) è trasformata in ente pubblico economico, denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), a decorrere dal 1° gennaio 1996.

     2. L'Ente nazionale di assistenza al volo, di seguito denominato Ente, è trasformato in società per azioni il 1 gennaio 1999, con le modalità indicate dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351. Entro la predetta data sarà verificato il conseguimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano triennale predisposto dal presidente dell'Ente entro il mese di dicembre 1996. Tale piano è approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, i quali effettuano anche la predetta verifica.

     3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita la vigilanza sull'Ente, inclusa quella sull'attuazione del piano di cui al comma 2.

 

          Art. 2. Compiti dell'Ente

     1. L'Ente svolge le attività e i servizi attribuiti alla competenza dell'AAAVTAG e quelli determinati nello statuto e nel contratto di programma di cui all'articolo 9.

 

          Art. 3. Organi dell'Ente

     1. Sono organi dell'Ente:

     a) il presidente;

     b) il Consiglio di amministrazione;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

     2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovraintende al suo funzionamento e svolge i compiti che gli sono attribuiti dallo statuto; è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ed è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo e all'aviazione. Sono sentite le commissioni parlamentari competenti per materia ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

     3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ed aventi particolari capacità tecniche in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, con riferimento al trasporto aereo, al settore economico o a quello amministrativo.

     4. Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti che non prestino e che non abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'AAAVTAG, durano in carica fino alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni e possono essere confermati presso quest'ultima. Con i decreti di nomina sono stabiliti i rispettivi emolumenti, sentito il Ministro del tesoro.

     5. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente, a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che determina anche, sentito il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli componenti. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro.

 

          Art. 4. Statuto

     1. Lo statuto dell'Ente è deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e per la funzione pubblica. Esso definisce i servizi e le attività dell'Ente e le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente; indica inoltre i principi relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente, nonché gli atti da trasmettere al Ministero dei trasporti e della navigazione e quelli da sottoporre ad approvazione ministeriale.

 

          Art. 5. Controllo della Corte dei conti

     1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

          Art. 6. Rapporti giuridici e patrimonio

     1. L'Ente subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dell'AAAVTAG.

     2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i beni, mobili e immobili, che costituiscono il patrimonio dell'Ente.

 

          Art. 7. Ordinamento contabile

     1. Con il regolamento di contabilità, deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i principi e le modalità della gestione contabile dell'Ente. E' prevista, altresì, l'istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi, valutandone comparativamente costi, modi e tempi.

     2. All'Ente si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. L'Ente è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.

     3. La tassa istituita con la legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni, nonché le tasse istituite con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, costituiscono tariffe a decorrere dal 1° gennaio 1996.

     4. In caso di omesso o ritardato pagamento delle tariffe di cui al comma 3, in luogo delle disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 11 luglio 1977, n. 411, si applica l'articolo 1284 del codice civile.

 

     Art 8. - Personale

     1. L'Ente succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti dell'AAAVTAG alle condizioni economiche e normative vigenti al momento della trasformazione. I dipendenti mantengono, nei confronti dell'Ente, i diritti maturati prima della trasformazione.

     2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

     3. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

     4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

     5. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

     6. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e, fino alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni, quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale di cui al comma 5; si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

     7. Sono convalidate a tutti gli effetti le posizioni giuridiche ed economiche attribuite al personale dell'AAAVTAG in sede di primo inquadramento intervenuto nell'anno 1983 e quelle attribuite in forza degli accordi applicativi del contratto collettivo nazionale di lavoro 1988-1990, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 1988, intervenuti tra l'AAAVTAG e le organizzazioni sindacali in data 12-14 novembre 1988, 29 aprile 1989 e 3 aprile 1990, nonché quelle attribuite ai sensi dell'articolo 107, comma secondo, del regolamento del personale dell'AAAVTAG, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279.

 

          Art. 9. Contratto di programma

     1. Il contratto di programma ha durata triennale ed è stipulato dal presidente dell'Ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

     2. Il contratto di programma:

     a) regola le prestazioni e definisce gli investimenti e i servizi, anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi, stabilendo i corrispettivi economici e le modalità di erogazione;

     b) definisce gli obiettivi e gli standards, nonché le modalità e i tempi di adeguamento, relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi. L'adeguamento ai predetti obiettivi e standards è correlato alla variazione delle tariffe e a eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti;

     c) prevede verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i casi di inadempienza.

     3. Il contratto di programma è stipulato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e stabilisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano di cui all'articolo 1, comma 2.

 

Capo II

 

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 10. Assunzioni

     1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in attesa della definizione delle dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale è autorizzata ad assumere personale operativo.

     2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale può instaurare, fino al 31 dicembre 1997 e nel limite di ottanta unità da impiegare in via prioritaria per le attività di formazione, rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui disciplina verrà definita al momento della loro accensione, per periodi non superiori ad un anno, rinnovabili una sola volta, con personale già dipendente dall'Azienda stessa e dall'Aeronautica militare e in possesso delle necessarie abilitazioni e dei requisiti di idoneità psico-fisica, con età non superiore a 57 anni all'atto dell'instaurarsi del predetto rapporto. Il trattamento retributivo è costituito dal trattamento di quiescenza già in godimento, compresa l'indennità integrativa speciale, e da un compenso aggiuntivo fino al raggiungimento della retribuzione complessiva del personale in servizio di pari livello, anzianità ed impiego, tenendo conto che il trattamento stesso non comporta la riliquidazione della pensione e non dà diritto alla corresponsione dell'indennità di fine rapporto.

 

          Art. 11. Fondo di produttività

     1. L'AAAVTAG è autorizzata ad istituire, in via straordinaria per gli anni 1994-1997, un "Fondo di compensazione per la produttività" con una dotazione di 10 miliardi di lire, per compensare la maggiore produttività offerta, da erogare ai dipendenti secondo criteri definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

     2. A seguito della trasformazione in ente pubblico economico, il predetto Fondo potrà essere incrementato con ulteriori risorse dell'Ente, derivanti da economie di bilancio conseguenti alle maggiori entrate per l'incremento dei voli. Il corrispettivo per l'ulteriore produttività intervenuta, nonché i criteri di erogazione di tali ulteriori risorse saranno definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

 

          Art. 12. Esenzione fiscale

     1. Tutti gli atti di acquisizione del patrimonio dell'AAAVTAG connessi con la trasformazione di cui all'articolo 1 sono esenti da imposte e tasse.

 

          Art. 13. Disposizioni finali

     1. L'amministratore straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, svolge le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione fino alla data di efficacia dei decreti di nomina dei predetti organi.

     2. Nelle more dell'adeguamento delle normative e procedure nei settori operativo, tecnico ed amministrativo, rimangono in vigore le normative e le procedure vigenti.

 

          Art. 14. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 15, comma 1, L. 21 dicembre 1996, n. 665, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.