§ 98.1.28915 - D.L. 14 luglio 1995, n. 282 .
Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio.


Settore:Normativa nazionale
Data:14/07/1995
Numero:282


Sommario
Art. 1.      1. Il contributo ai sensi dell'art. 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali [...]
Art. 2.      1. All'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: "Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e [...]
Art. 3.      1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, l'autorizzazione di [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28915 - D.L. 14 luglio 1995, n. 282 [1].

Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio.

(G.U. 17 luglio 1995, n. 165)

 

     Art. 1.

     1. Il contributo ai sensi dell'art. 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinato per l'anno 1995 in lire 38.000 milioni ed è ripartito secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191.

     2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

     3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato viene ripartita fra le camere di commercio di Cuneo, Alessandria ed Asti la somma di lire 4.000 milioni, a valere sulle disponibilità residue per il 1994 del conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio dall'art. 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per interventi finalizzati al sostegno delle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, sulla base dei risultati dell'indagine conoscitiva del Governo sui danni subiti dalle imprese localizzate nei comuni individuati dall'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

     4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 58 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, per lire 33 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. All'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: "Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato," sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,".

 

          Art. 3.

     1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dall'art. 3 della citata legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'art. 6 della medesima legge, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

     2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'art. 12, comma 4, del medesimo decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 15 novembre 1995, n. 480, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.