§ 98.1.28674 - D.L. 15 giugno 1994, n. 376 .
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/06/1994
Numero:376


Sommario
Art. 1.  Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati
Art. 2.  Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 98.1.28674 - D.L. 15 giugno 1994, n. 376 [1].

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale.

(G.U. 16 giugno 1994, n. 139)

 

     Art. 1. Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati

     1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto ovvero otterranno entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso art. 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

     2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto, e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

     3. Il contributo una tantum per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facoltà di cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa.

 

          Art. 2. Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie

     1. Il comma 11 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

     "11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore a 5000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali, con popolazione superiore a 5000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della Giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità.

     11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonchè assumere personale a tempo determinato, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27.

     11-ter. Le disposizioni dei commi 8, 23 e 27 non si applicano alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non si trovino in condizioni di squilibrio finanziario".

     2. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino al 31 dicembre 1994 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto art. 4-bis.

 

          Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 170, L. 23 dicembre 1996, n. 662, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.