§ 98.1.28615 - D.L. 26 marzo 1994, n. 209 .
Disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/03/1994
Numero:209


Sommario
Art. 1.  Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia
Art. 2.  Interventi in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose
Art. 3.  Integrazioni alla legge 19 luglio 1991, n. 216
Art. 4.  Interventi in favore del volontariato
Art. 5.  Copertura finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 98.1.28615 - D.L. 26 marzo 1994, n. 209 [1].

Disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e delle attività di volontariato.

(G.U. 28 marzo 1994, n. 72)

 

     Art. 1. Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia

     1. Per il finanziamento degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

 

          Art. 2. Interventi in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose

     1. Il Fondo di cui all'art. 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, recante primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, è rifinanziato, per il triennio 1994-1996, nella misura di lire 32 miliardi per l'anno 1994 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

     2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216, per il triennio 1994-1996, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1994 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

 

          Art. 3. Integrazioni alla legge 19 luglio 1991, n. 216

     1. Dopo l'art. 2 della legge 19 luglio 1991, n. 216, è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis. -1. I comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione verificano l'esecuzione dei progetti finanziati ai sensi dell'art. 3 e attuano le necessarie forme di assistenza tecnica.

     2. Per l'esercizio dei compiti dei comitati di cui al comma 1, gli stessi sono integrati da un docente universitario esperto nelle tematiche minorili, da un rappresentante della regione e dell'A.N.C.I., nonchè da un rappresentante delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore. In caso di effettuazione di visite autorizzate dal prefetto presso le sedi ove vengono attuati i progetti, ai membri del comitato è attribuito il rimborso delle spese. L'onere relativo è valutato in lire 300 milioni, a valere sul Fondo di cui all'art. 3, comma 1.".

     2. All'art. 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. Il prefetto, quale funzionario delegato per le aperture di credito ai fini del pagamento dei finanziamenti per i progetti da realizzarsi nell'ambito della propria competenza territoriale, dispone il pagamento stesso in più rate, in relazione all'andamento dei progetti, sentito il comitato provinciale e metropolitano della pubblica amministrazione. Il prefetto, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, tenuto conto della particolare natura dei progetti, può mantenere in contabilità speciale le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, qualora la proroga sia necessaria per la realizzazione dei progetti medesimi.".

 

          Art. 4. Interventi in favore del volontariato

     1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera i), della stessa legge 11 agosto 1991, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1994.

     2. Per la dotazione del Fondo di cui all'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

 

          Art. 5. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente pari a lire 92.000 milioni per l'anno 1994 ed a lire 102.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 44.700 milioni per l'anno 1994 ed a lire 10.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 47.300 milioni per l'anno 1994 ed a lire 91.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 27 luglio 1994, n. 465, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.