§ 98.1.28467 - D.L. 5 ottobre 1993, n. 399 .
Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.


Settore:Normativa nazionale
Data:05/10/1993
Numero:399


Sommario
Art. 1.  Parcheggi
Art. 2.  Trasporti rapidi di massa
Art. 3.  Trasporti pubblici locali
Art. 4.  Interporti
Art. 5.  Modifica delle procedure per la erogazione di contributi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 98.1.28467 - D.L. 5 ottobre 1993, n. 399 [1].

Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.

(G.U. 5 ottobre 1993, n. 234)

 

     Art. 1. Parcheggi

     1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede agli adempimenti di cui all'art. 3, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, all'adeguamento delle procedure di attuazione e delle forme di finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, nonchè alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II della legge 24 marzo 1989, n. 122.

     2. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è inserito il seguente:

     "3-bis. Entro il 30 giugno, con cadenza biennale, i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono tenuti ad emanare un bando per la concessione in diritto di superficie di aree comunali ai sensi dell'art. 9, comma 4, aperto a tutti i soggetti aventi diritto. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, finalizzati a realizzare il numero più elevato possibile di posti auto, ad uso di residenti ed operatori economici, a basso costo e ridotto impatto ambientale. Per ciascun intervento il diritto di superficie sui posti auto da realizzare, eventualmente non assegnato ai privati interessati o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, può essere assegnato ad associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche aventi un insediamento nella zona. Con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalità di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando. Sono esclusi dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi pubblicati anteriormente all'8 agosto 1993, semprechè i comuni provvedano entro il mese di dicembre 1993 alla assegnazione in diritto di superficie delle aree di cui all'art. 9, comma 4. I comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente comma".

     3. Per il 1993 il bando di cui all'art. 3, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane di cui al comma 1 del presente articolo e le assegnazioni dovranno avvenire entro i centoventi giorni successivi.

     4. All'art. 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Qualora a richiedere la costituzione del diritto di superficie siano imprese di costruzione o cooperative, su mandato dei soggetti aventi titolo, ovvero associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche, i relativi parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli immobili privati ed i membri di tali associazioni o cooperative diventano contitolari del diritto di superficie".

     5. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.

     6. Il comma 5 dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

     "5. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo, nei limiti delle quantità di cui all'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli".

     7. I parcheggi realizzati ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso, per un periodo di trenta anni decorrente dalla loro realizzazione.

     8. Al di fuori dei limiti delle quantità di cui al comma 5 dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, la concessione è soggetta agli oneri determinati dalla amministrazione comunale.

     9. Le Ferrovie dello Stato - S.p.a., direttamente o tramite società da esse controllate, e le aziende di trasporto pubblico locale possono usufruire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, per la realizzazione dei parcheggi di interscambio su aree di propria disponibilità, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

 

          Art. 2. Trasporti rapidi di massa

     1. Al fine di assicurare l'unitaria definizione dell'assetto dei trasporti rapidi di massa, gli interventi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono coordinati con quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211.

     2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, stabilisce i criteri per l'attuazione del comma 1 al fine di garantire in coerenza con le direttive del CIPET, l'inserimento degli interventi medesimi nell'ambito dei piani regionali di trasporto in attuazione delle norme di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, e sottoscrive i conseguenti accordi di programma con le regioni interessate.

     3. I soggetti competenti a realizzare gli interventi di cui al comma 1, sono tenuti a ricomprendere nei piani finanziari le previsioni di costo relative all'esecuzione delle opere, sia agli oneri generali connessi.

     4. Alla commissione costituita, con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989, per la vigilanza sulla esecuzione dei lavori di cui all'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono altresì attribuite le funzioni previste dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211. La commissione è integrata con due componenti designati dal Ministro delegato per i problemi delle aree urbane. Conseguentemente, è soppressa la commissione di cui al citato art. 6 della legge n. 211 del 1992.

 

          Art. 3. Trasporti pubblici locali

     1. Le disponibilità del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, ivi compresi i residui degli anni 1991 e 1992, pari complessivamente a 450 miliardi di lire, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzate in tale anno per la concessione di contributi, fino all'80% della spesa, alle regioni a statuto ordinario da destinare alle finalità di cui all'art. 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote di riparto adottate per l'anno 1990, allo scopo prioritario di provvedere alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico urbano in esercizio da oltre quindici anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992.

     2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1993.

 

          Art. 4. Interporti

     1. E' abolita la distinzione fra I e II livello degli interporti di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, ed è soppresso l'istituto della concessione previsto dall'art. 3 della medesima legge.

     2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'adeguamento delle procedure di attuazione previste dalla legge 4 agosto 1990, n. 240, in relazione a quanto disposto dal presente articolo, nonchè alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere ai fini dell'ammissione ai contributi.

     3. Fra i requisiti di ammissibilità per gli interporti ove si preveda la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose deve essere prevista la presentazione alle autorità competenti di un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonchè dai successivi provvedimenti in materia.

     4. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi di cui all'art. 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, relativamente agli interporti individuati dal piano quinquennale di cui all'art. 2 della medesima legge, dovranno presentare apposita istanza al Ministero dei trasporti nei tempi e secondo le modalità che saranno indicate nel decreto di cui al comma 2.

     5. L'ammissione ai contributi è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

     6. Sono abrogate le norme di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

     7. Ai fini della localizzazione e della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, vengono applicate, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, in alternativa a quanto previsto dall'art. 8 della medesima legge n. 240 del 1990, le norme di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1992, n. 142, e all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

          Art. 5. Modifica delle procedure per la erogazione di contributi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali

     1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge 28 giugno 1991, n. 208, è sostituito dal seguente:

     "3. Entro il termine previsto dal comma 1, terzo periodo, il programma è trasmesso alla regione, la quale, nei sessanta giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando la priorità di intervento. La mancanza di ogni pronuncia da parte della regione nel termine di sessanta giorni equivale all'approvazione del programma medesimo. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto che, unitamente al programma ed alla relativa connessa documentazione, è trasmesso, entro dieci giorni dalla sua formazione, al Ministro per i problemi delle aree urbane il quale provvede, in via sostitutiva, alla determinazione delle priorità a livello regionale sulla base delle risultanze del piano economico-finanziario predetto, con particolare riferimento all'analisi costi-benefici".

 

          Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 30 maggio 1995, n. 204,  restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.