§ 98.1.28407 - D.L. 28 giugno 1993, n. 211 .
Interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/06/1993
Numero:211


Sommario
Art. 1.      1. Il primo comma dell'art. 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 va inteso nel senso che, nei giorni di assenza dal servizio per i quali compete il premio [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28407 - D.L. 28 giugno 1993, n. 211 [1].

Interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 28 giugno 1993, n. 149)

 

     Art. 1.

     1. Il primo comma dell'art. 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 va inteso nel senso che, nei giorni di assenza dal servizio per i quali compete il premio industriale, la maggiorazione del premio stesso è dovuta nella misura spettante al dipendente nella giornata precedente la suindicata assenza.

     2. L'art. 4, quarto comma, lettera c), della legge 22 dicembre 1980, n. 873, va inteso nel senso che le domeniche, le festività infrasettimanali e le giornate di riposo compensativo non sono computate ai fini del superamento del limite di centottanta giorni di assenza, che preclude l'erogazione del compenso annuale di incentivazione.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 27 ottobre 1993, n. 425, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.