§ 98.1.28205 - D.L. 1 marzo 1991, n. 61 .
Proroga del termine previsto dall'art. 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Data:01/03/1991
Numero:61


Sommario
Art. 1.      1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sull'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, il termine di cui all'art. 114 della legge [...]
Art. 2.      1. Per le necessità prioritarie di potenziamento tecnico-logistico delle Forze di polizia, è autorizzata nell'anno finanziario 1991 la spesa di lire 37 miliardi, da [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28205 - D.L. 1 marzo 1991, n. 61 [1].

Proroga del termine previsto dall'art. 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(G.U. 2 marzo 1991, n. 52)

 

     Art. 1.

     1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sull'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, il termine di cui all'art. 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1990 dall'art. 1 del decreto-legge 21 aprile 1990, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1990, n. 159, è ulteriormente prorogato fino alla data di entrata in vigore della normativa organica di cui all'art. 98, terzo comma, della Costituzione.

 

          Art. 2.

     1. Per le necessità prioritarie di potenziamento tecnico-logistico delle Forze di polizia, è autorizzata nell'anno finanziario 1991 la spesa di lire 37 miliardi, da utilizzare, da parte del Ministero dell'interno, con le modalità previste dal capo I della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1991 a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della L. 30 dicembre 1991, n. 410, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 2 del presente decreto.