§ 98.1.28123 - D.L. 24 giugno 1989, n. 238 .
Disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta, nonchè modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/06/1989
Numero:238


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 2 bis.  [4]
Art. 3.      1. Le autocaravan e i veicoli promiscui sulla cui carta di circolazione non sia annotata la categoria di appartenenza del veicolo base, sono esonerati dall'obbligo di [...]
Art. 4.  [5]
Art. 5.      1. A decorrere dal 26 ottobre 1989, i veicoli non predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici per l'equipaggiamento con cinture di sicurezza non saranno [...]
Art. 6.  [6]
Art. 7.  [7]
Art. 8.  [8]
Art. 8 bis.  [9]
Art. 8 ter.  [10]
Art. 9.      1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, dopo le parole: "centri abitati" sono inserite le seguenti: "e comunque non sulle strade ove, in [...]
Art. 10.  [11]
Art. 10 bis.  [12]
Art. 10 ter.  [13]
Art. 10 quater.  [14]
Art. 11.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28123 - D.L. 24 giugno 1989, n. 238 [1].

Disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta, nonchè modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143.

(G.U. 26 giugno 1989, n. 147)

 

     Art. 1. [2]

     1. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

     a) forze di polizia e corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

     b) conducenti e addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di interventi di emergenza;

     c) conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;

     d) persone di statura inferiore a centimetri 150 e superiore a centimetri 190. Tale condizione deve essere rilevabile da un documento di riconoscimento ovvero da attestazione rilasciata dall'ufficio medico-legale della unità sanitaria locale o dall'ufficio competente in base all'ordinamento interno;

     e) persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale, affette da patologie particolari che costituiscano controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza;

     f) donne in stato di gravidanza, sulla base di certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.

     2. Nei casi di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 la prescritta attestazione o certificazione deve essere esibita, su richiesta, agli organi di cui all'art. 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

     3. Sono altresì esentati dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza ed altri sistemi di ritenuta i conducenti e i passeggeri di autoveicoli non predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici.

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 2 bis. [4]

     1. I passeggeri fino a dodici anni di età possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie MI e N1 di cui all'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta.

     2. I passeggeri fino a quattro anni di età occupanti i posti posteriori dei veicoli della categoria M1 di cui al citato decreto ministeriale 29 marzo 1974 devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta. Se sui posti posteriori sono trasportati più di due passeggeri di età fino a quattro anni, solo quello di età inferiore deve essere trattenuto da appositi sistemi di ritenuta, a condizione che gli altri siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

     3. La norma di cui al comma 2 non si applica ai passeggeri fino a quattro anni di età che viaggiano su autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

     4. I sistemi di ritenuta per i passeggeri fino a dodici anni di età devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

 

          Art. 3.

     1. Le autocaravan e i veicoli promiscui sulla cui carta di circolazione non sia annotata la categoria di appartenenza del veicolo base, sono esonerati dall'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza fino al momento in cui, in occasione della prima seduta di revisione successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, venga riportata tale annotazione. In ogni caso l'obbligo di installazione si applicherà ai soli veicoli inquadrati nella categoria M1 secondo quanto previsto dalla legge 18 marzo 1988, n. 111, come modificata dalla legge 22 aprile 1989, n. 143, e dal presente decreto. Il Ministro dei trasporti emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le norme necessarie all'annotazione della categoria di appartenenza del veicolo base sulla carta di circolazione dell'autocaravan o del veicolo promiscuo.

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5.

     1. A decorrere dal 26 ottobre 1989, i veicoli non predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici per l'equipaggiamento con cinture di sicurezza non saranno ammessi alla prima immatricolazione; dalla stessa data per gli stessi veicoli si intendono decadute le relative omologazioni e le successive estensioni.

 

          Art. 6. [6]

 

          Art. 7. [7]

 

          Art. 8. [8]

 

          Art. 8 bis. [9]

     1. Tutti i veicoli della categoria M1 di cui all'allegato I al citato decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, immatricolati a decorrere dal 26 aprile 1990, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza anche in corrispondenza dei posti posteriori, in conformità alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 20 luglio 1981 n. 81/576/CEE.

     2. Le cinture di cui al comma 1 devono essere di tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti 28 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 marzo 1983, ed avere le configurazioni indicate nei punti 3.1.1. e 3.1.2. dell'allegato I al medesimo decreto.

 

          Art. 8 ter. [10]

     A decorrere dal 26 aprile 1990 i passeggeri occupanti i posti posteriori dei veicoli di cui al comma 1 dell'art. 8-bis hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

 

          Art. 9.

     1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, dopo le parole: "centri abitati" sono inserite le seguenti: "e comunque non sulle strade ove, in applicazione dell'art. 103, primo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono fissati dall'ente proprietario limiti superiori ai 50 chilometri all'ora".

 

          Art. 10. [11]

     1. Chiunque importa, produce e commercializza sul territorio nazionale cinture di sicurezza per veicoli a motore e sistemi di ritenuta per passeggeri fino a dodici anni di età di tipo non approvato a norma del presente decreto, è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni e del sequestro e confisca del materiale non corrispondente ai tipi approvati.

     2. Chiunque pone in commercio cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta che, sebbene di tipo approvato, non rechino il marchio di omologazione o non abbiano le configurazioni di cui al comma 3 dell'art. 20 della legge 18 marzo 1988, n. 111, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000.

     3. Le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per passeggeri fino a dodici anni di età di tipi non approvati, posti in commercio, ovvero utilizzati, sono soggetti al sequestro e alla relativa confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle norme del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

     4. L'autorità amministrativa competente per territorio è il prefetto.

 

          Art. 10 bis. [12]

     1. All'art. 1, primo comma, della legge 1° giugno 1966, n. 416, il secondo periodo è sostituito dal seguente:”é consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici”.

 

          Art. 10 ter. [13]

     1. Sono abrogati l'art. 22, l'art. 23, commi 1, 2, 4 e 8, e l'art. 24 della legge 18 marzo 1988, n. 111; i commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143; i commi secondo e terzo dell'art. 14 della legge 25 novembre 1975, n. 707, nonchè il decreto del Ministro della sanità 21 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1989.

     2. E' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

 

          Art. 10 quater. [14]

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, predispone, con proprio decreto, un testo unificato a carattere meramente compilativo delle norme relative all'adozione e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri sistemi di ritenuta.

 

          Art. 11.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 4 agosto 1989, n. 284, e abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con la decorrenza ivi stabilita.

[2]  Articolo sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[4]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[6]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[7]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[8]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[9]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[10]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[11]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[12]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[13]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[14]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.