§ 98.1.26553 - Legge 22 aprile 1989, n. 143 .
Disposizioni in materia di installazione ed utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/04/1989
Numero:143


Sommario
Art. 1.      1. Dall'entrata in vigore della presente legge il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26553 - Legge 22 aprile 1989, n. 143 [1].

Disposizioni in materia di installazione ed utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore.

(G.U. 26 aprile 1989, n. 96)

 

     Art. 1.

     1. Dall'entrata in vigore della presente legge il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1974, n. 105, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978, hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia.

     2. Il conducente dei veicoli di cui alla presente legge è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza delle cinture di sicurezza.

     3. Le violazioni delle disposizioni della presente legge e degli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 60.000 a L. 100.000, ridotta della metà se le violazioni sono commesse nei centri abitati e comunque non sulle strade ove, in applicazione dell'art. 103, primo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono fissati dall'ente proprietario limiti superiori ai 50 chilometri all'ora. Si applicano le disposizioni del titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. E' abrogato il comma 7 dell'art. 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111 [2] .

     4. [3]

     5. [4].

     6. [5].

     7. Il comma 3 dell'art. 21 della legge 18 marzo 1988, n. 111, è abrogato.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[2] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 24 giugno 1989, n. 238.

[3] Comma abrogato dall'art. 10-ter del D.L. 24 giugno 1989, n. 238.

[4] Comma abrogato dall'art. 10-ter del D.L. 24 giugno 1989, n. 238.

[5] Comma abrogato dall'art. 10-ter del D.L. 24 giugno 1989, n. 238.