§ 98.1.28107 - D.L. 24 aprile 1989, n. 146 .
Disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta.


Settore:Normativa nazionale
Data:24/04/1989
Numero:146


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente comma
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28107 - D.L. 24 aprile 1989, n. 146 [1].

Disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta.

(G.U. 26 aprile 1989, n. 96)

 

     Art. 1.

     1. All'art. 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "7-bis. Sono esentati dall'obbligo di utilizzare i sistemi di ritenuta i bambini fino a dieci anni di età che viaggiano su auto pubbliche o autovetture adibite a noleggio di rimessa, autorizzate ad effettuare servizio da piazza ai sensi del terzo comma dell'art. 105 del testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione che occupino i sedili posteriori e siano accompagnati da persona di almeno sedici anni di età".

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 4 agosto 1989, n. 284, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.