§ 98.1.28096 - D.L. 25 marzo 1989, n. 109 .
Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari


Settore:Normativa nazionale
Data:25/03/1989
Numero:109


Sommario
Art. 1.  Adeguamento tariffario
Art. 2.  Disposizioni in materia di personale
Art. 3.  Investimenti
Art. 4.  Procedure
Art. 5.  Economicità della gestione
Art. 6.  Patrimonio dell'ente
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 98.1.28096 - D.L. 25 marzo 1989, n. 109 [1].

Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari

(G.U. 29 marzo 1989, n. 73)

 

     Art. 1. Adeguamento tariffario

     1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per il trasporto passeggeri, comprese quelle relative al comparto sociale, sono aumentate di una quota percentuale per ogni anno, anche al fine di provvedere al riequilibrio tariffario, in comparazione con le tariffe delle altre modalità di trasporto. Per l'anno 1989 la percentuale di aumento è stabilita nella misura media del 20 per cento, con effetto a decorrere dal 15 aprile 1989. Per gli anni successivi si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.

     2. L'aumento non può comunque portare ad eccedere, al termine del quinquennio, il livello tariffario comunitario. L'aumento delle tariffe relative al comparto sociale deve in ogni caso essere stabilito in misura tale da consentire la graduale riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69.

     3. Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite tenendo conto della concorrenzialità degli altri sistemi di trasporto, nonchè del tasso programmato di inflazione.

 

          Art. 2. Disposizioni in materia di personale

     1. Entro il 30 giugno 1989, l'ente Ferrovie dello Stato sottopone al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, un programma contenente l'indicazione delle misure idonee a conseguire le seguenti finalità:

     a) avvio al prepensionamento di una quota del personale dell'ente, tenuto conto delle dotazioni organiche, nei limiti dell'apposito stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989;

     b) riduzione della copertura dei posti che si renderanno vacanti, al numero indicato come necessario nel programma medesimo;

     c) sperimentazione contratta di riduzione di orario e proporzionalmente di retribuzione.

 

          Art. 3. Investimenti

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ente Ferrovie dello Stato presenta al Ministro dei trasporti un piano indicante le priorità degli interventi per la realizzazione di infrastrutture. Il piano è approvato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 3 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e trasmesso alle Camere.

     2. Con l'approvazione del piano di cui al comma 1 cessa l'applicazione delle precedenti disposizioni legislative incompatibili con le indicazioni contenute nel piano stesso.

     3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ente Ferrovie dello Stato presenta al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, il programma per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente le linee a scarso traffico e gli impianti di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. In caso di mancata attuazione delle previsioni del programma entro il termine di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, è soppresso l'obbligo di servizio pubblico anche per la parte del programma non attuata.

 

          Art. 4. Procedure

     1. I progetti di infrastrutture di interesse nazionale riguardanti investimenti nel comparto ferroviario, presentati dall'ente Ferrovie dello Stato alla regione territorialmente competente, sono approvati, sentiti gli enti locali interessati, dalla regione stessa entro tre mesi dalla data di presentazione; i progetti così approvati hanno efficacia di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Ove i progetti non vengano approvati, si applica la disposizione di cui all'art. 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     2. Le condizioni di contratto con terzi devono fare riferimento alla disciplina comunitaria per il settore e tenere conto, in particolare, dei prezzi medi unitari praticati nell'ambito della Comunità economica europea.

 

          Art. 5. Economicità della gestione

     1. Nel corso delle operazioni di ristrutturazione, l'ente Ferrovie dello Stato adotta prioritariamente misure organizzative e interventi tecnologici nel campo degli automatismi e dei sistemi di sicurezza, finalizzati all'aumento della capacità della rete ferroviaria e della velocità media. A tale scopo l'ente procede altresì alla riprogrammazione degli orari.

 

          Art. 6. Patrimonio dell'ente

     1. Il Ministro dei trasporti assicura l'integrale attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, entro il termine del 31 dicembre 1989.

     2. Nel caso in cui risulti necessaria l'immediata disponibilità di singoli beni, compresi tra quelli di cui al predetto art. 1, terzo comma, della legge n. 210 del 1985, il Ministro dei trasporti provvede al trasferimento nel patrimonio dell'ente degli stessi beni, con proprio decreto, che costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

 

          Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 dellaL. 25 gennaio 1990, n. 7, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.