§ 98.1.28089 - D.L. 28 gennaio 1989, n. 24 .
Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/01/1989
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni del presente decreto si applicano all'esecuzione delle opere pubbliche, di cui all'allegato elenco, direttamente connesse allo svolgimento dei [...]
Art. 2.      1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro competente, convoca, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, [...]
Art. 3.      1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina una commissione formata da tre componenti, [...]
Art. 4.      1. In considerazione della particolare urgenza degli interventi di cui al presente decreto, si procede, anche in deroga alle disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. [...]
Art. 5.      1. E' assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade la somma complessiva di lire 460 miliardi per il biennio 1989-1990, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno [...]
Art. 6.      1. La presentazione dei progetti esecutivi da parte degli enti locali per l'ammissione alla stipulazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti per la realizzazione [...]
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28089 - D.L. 28 gennaio 1989, n. 24 [1].

Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990.

(G.U. 30 gennaio 1989, n. 24)

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano all'esecuzione delle opere pubbliche, di cui all'allegato elenco, direttamente connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990.

     2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:

     a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilità del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati;

     b) realizzabilità entro il mese di aprile del 1990;

     c) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo.

     3. Le opere di cui all'elenco allegato al presente decreto sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

     4. Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano altresì, su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'art. 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti di cui al comma 2 ed alle opere previste dalla legge 23 agosto 1988, n. 373.

 

          Art. 2.

     1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro competente, convoca, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dal sindaco del comune interessato; ad essa partecipano i soggetti suindicati.

     2. La conferenza valuta i progetti esecutivi, con particolare riferimento alla loro compatibilità con gli interessi paesistici, ambientali, culturali e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

     3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici e ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori adempimenti.

     4. Il controllo della Corte dei conti e dei comitati regionali di controllo è esercitato in via successiva. Entro due mesi dalla data di collaudo delle opere, le amministrazioni e gli enti locali interessati trasmettono ai predetti organi di controllo tutti gli atti del procedimento, unitamente ad una relazione illustrativa dei tempi e modalità di realizzazione delle opere, dei costi sostenuti e dei risultati diretti ed indiretti conseguiti, da inviarsi anche alla commissione di cui all'art. 3.

 

          Art. 3.

     1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina una commissione formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, aventi particolari esperienze nel settore amministrativo-contabile, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Essa opera presso l'ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane. Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione si avvale di una apposita segreteria tecnica, per il cui funzionamento viene utilizzato personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel numero massimo di cinque unità. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

     2. La commissione, che dura in carica fino al 31 ottobre 1990, predispone relazioni semestrali sull'andamento dei lavori ed una relazione conclusiva, che sono presentate dal Governo al Parlamento.

     3. Gli enti e le amministrazioni che eseguono le opere e gli interventi previsti dal presente decreto hanno l'obbligo di inviare alla commissione gli elementi dalla medesima richiesti.

 

          Art. 4.

     1. In considerazione della particolare urgenza degli interventi di cui al presente decreto, si procede, anche in deroga alle disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 584, all'affidamento dell'esecuzione delle opere in appalto ovvero in concessione ad imprese di costruzione, anche cooperative, loro consorzi o associazioni temporanee.

     2. Per gli interventi relativi a linee metropolitane anche con sistemi innovativi, i comuni possono procedere, in deroga alle disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 584, all'affidamento, anche in concessione, della progettazione e dell'esecuzione delle opere a società, imprese di costruzione, anche cooperative, loro consorzi o associazioni temporanee. Per gli interventi in cui sia necessario assicurare una particolare compatibilità degli impianti fissi con materiale rotabile di tipo non unificato, il comune può procedere, con la medesima procedura, all'affidamento in concessione unitaria di progettazione ed esecuzione delle opere, nonché della fornitura del materiale rotabile a società ovvero a consorzi o associazioni di imprese di provata esperienza nella progettazione integrata e nella realizzazione di sistemi ferroviari metropolitani nelle quali siano presenti le imprese fornitrici di materiale rotabile.

     3. Gli interventi che interessano il settore autostradale possono essere affidati dall'Azienda nazionale autonoma delle strade in regime di concessione agli enti e società concessionarie, sulla base di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni vigenti, nei quali l'equilibrio economico è assicurato anche attraverso la proroga del termine di scadenza delle attuali concessioni.

 

          Art. 5.

     1. E' assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade la somma complessiva di lire 460 miliardi per il biennio 1989-1990, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989 e lire 373 miliardi per l'anno 1990, quale concorso dello Stato nella spesa, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco di competenza dell'Azienda. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando parzialmente l'accantonamento "Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria".

     2. L'Ente ferrovie dello Stato, per gli interventi di propria competenza di cui all'allegato elenco, è autorizzato a contrarre mutui nel biennio 1989-1990 nel limite massimo complessivo di lire 430 miliardi. All'onere per l'ammortamento dei predetti mutui, valutato in lire 43 miliardi in ragione d'anno, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7750 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     3. Per la realizzazione degli interventi relativi a linee metropolitane anche con sistemi innovativi e a parcheggi, i comuni, sulla base della ripartizione delle disponibilità definita con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, sono autorizzati a stipulare mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo di 900 miliardi, con onere di ammortamento assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 7 per cento. Al relativo onere, valutato in lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1990, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1990 e per quelli successivi dell'accantonamento "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane".

     4. Per la copertura finanziaria degli interventi di competenza degli enti locali previsti dall'allegato elenco, diversi da quelli di cui al comma 3, i comuni provvedono a stipulare mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545.

     5. Per i progetti relativi agli interventi di cui all'allegato elenco, per i quali sono stati stipulati mutui con la Cassa depositi e prestiti e che formano oggetto di richiesta di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi da 31 a 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la concessione del finanziamento determina l'estinzione in via anticipata dei predetti mutui.

     6. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco sulla base di deliberazione adottata dalla giunta municipale ai sensi dell'art. 140 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

     7. Per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco, gli enti locali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa nei limiti delle somme risultanti dal progetto di bilancio predisposto dalle rispettive giunte ed in armonia con le indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica. Il termine di 45 giorni di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è ridotto per i predetti mutui a 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione delle domande da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti a cura dei comuni interessati.

 

          Art. 6.

     1. La presentazione dei progetti esecutivi da parte degli enti locali per l'ammissione alla stipulazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti per la realizzazione degli interventi da attuarsi in applicazione delle norme del presente decreto, con contributo a carico del bilancio dello Stato, dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 1989.

     2. Le somme relative all'autorizzazione disposta dall'art. 5, comma 1, eventualmente non utilizzate per le finalità ivi indicate, sono destinate alla realizzazione di altri interventi di competenza dell'Azienda nazionale autonoma delle strade rientranti nel piano decennale di grande viabilità e di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

     3. Le somme relative al contributo sui mutui autorizzati dall'art. 5, comma 3, eventualmente non utilizzate per le finalità ivi indicate, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritte al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, sotto la voce "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane" relativamente al triennio 1989-1991.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 29 maggio 1989, n. 205, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.