§ 98.1.28072 - D.L. 6 ottobre 1988, n. 434 .
Disposizioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).


Settore:Normativa nazionale
Data:06/10/1988
Numero:434


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, restano in vigore fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per il conferimento [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28072 - D.L. 6 ottobre 1988, n. 434 [1].

Disposizioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

(G.U. 13 ottobre 1988, n. 241)

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, restano in vigore fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per il conferimento della qualifica di primo dirigente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in L. 30.000.000 per l'anno 1988 e in L. 120.000.000 per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede:

     a) quanto a L. 20.000.000, a L. 5.300.000 ed a L. 4.700.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102 e 103 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1988;

     b) quanto a L. 80.000.000, a L. 21.000.000 ed a L. 19.000.000, rispettivamente a carico degli stanziamenti dei predetti capitoli 101, 102 e 103 del medesimo stato di previsione per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 10 febbraio 1989, n. 43, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.