§ 98.1.27978 - D.L. 8 giugno 1987, n. 220 .
Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Settore:Normativa nazionale
Data:08/06/1987
Numero:220


Sommario
Art. 1.  Norme sul reclutamento e disciplina transitoria per l'istruzione e formazione del personale
Art. 2.  Disposizione relativa agli agenti ausiliari
Art. 3.  Corsi di formazione per allievi agenti ed agenti di polizia
Art. 4.  Dimissioni dai corsi
Art. 5.  Addestramento e corso di specializzazione e di aggiornamento per agenti di polizia
Art. 6.  Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia
Art. 7.  Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia
Art. 8.  Disciplina dei cicli di formazione in corso
Art. 9.  Corsi di formazione e di aggiornamento
Art. 10.  Estensione del trattamento economico di trasferimento del personale militare
Art. 11.  Aumento organico del ruolo tecnico delle carriere di concetto e dei vigili del fuoco
Art. 12.  Commissioni esaminatrici
Art. 13.  Indennità mensile pensionabile
Art. 14.  Sostituzione dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850
Art. 15.  Dispensa dal servizio e trasferimento del personale inidoneo ai servizi di istituto
Art. 16.  Riassunzione in servizio
Art. 17.  Iscrizione a domanda nei quadri dei vigili del fuoco
Art. 18.  Trasferimento del coniuge
Art. 19.  Disposizioni transitorie
Art. 20.  Disposizioni finanziarie
Art. 21.  Entrata in vigore


§ 98.1.27978 - D.L. 8 giugno 1987, n. 220 [1].

Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 8 giugno 1987, n. 131)

 

Capo I

DISCIPLINA TEMPORANEA DEI CORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO

 

     Art. 1. Norme sul reclutamento e disciplina transitoria per l'istruzione e formazione del personale

     1. Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonchè quelle degli articoli 48, 49, 50, 53 e 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle norme contenute negli articoli seguenti.

     2. Decorso il suddetto quadriennio, la normativa transitoria per esso dettata ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia con l'esaurirsi dei corsi e dei cicli di corso in via di svolgimento.

 

          Art. 2. Disposizione relativa agli agenti ausiliari

     1. Al termine del secondo anno di servizio, il personale indicato al nono comma dell'art. 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di quattro mesi, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione.

 

          Art. 3. Corsi di formazione per allievi agenti ed agenti di polizia

     1. Gli allievi agenti di polizia frequentano, presso le scuole per agenti, un corso della durata di sei mesi e non possono essere impegnati in servizi di polizia, salvo i servizi di caserma.

     2. Al termine del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità, sulla base dei risultati conseguiti negli esami finali teorico-pratici, e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia sono nominati agenti in prova e sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Gli agenti in prova hanno la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agenti di polizia giudiziaria.

     3. Essi compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti, uffici e specialità della Polizia di Stato, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della predetta selezione attitudinale. Il periodo pratico, in quanto possibile, deve essere svolto con assegnazione dell'agente in prova a personale esperto dell'ufficio, reparto o specialità.

     4. Gli agenti in prova, compiuto il periodo pratico, conseguono la nomina ad agenti di polizia anche sulla base di una relazione del responsabile del reparto o del dirigente dell'ufficio presso cui hanno svolto il periodo pratico. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del corso di cui al comma 1.

     5. Nel caso di giudizio sfavorevole, gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo pratico.

 

          Art. 4. Dimissioni dai corsi

     1. Sono dimessi dal corso:

     a) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che non superino gli esami finali del corso;

     b) gli allievi e gli agenti di polizia ausiliari, che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;

     c) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che dichiarino di rinunciare al corso;

     d) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero quaranta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazione pratica, l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica; gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

     2. Gli allievi e gli agenti di polizia ausiliaria inquadrati nei gruppi sportivi fiamme oro e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui alla precedente lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.

     3. Sono espulsi dal corso gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

     4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

     5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

 

          Art. 5. Addestramento e corso di specializzazione e di aggiornamento per agenti di polizia

     1. Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla base della selezione di cui all'art. 3 e di uno specifico rapporto sulle qualità professionali, redatto dal responsabile del reparto o dal dirigente dell'ufficio presso cui hanno compiuto il periodo pratico, possono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione della durata di quattro mesi.

     2. Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbano essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

     3. Entro il quadriennio dalla conclusione del corso previsto all'art. 3, gli agenti di polizia devono frequentare un corso d'aggiornamento professionale della durata di sei mesi, da effettuarsi in due distinti cicli di tre mesi.

     4. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre che uno dei due cicli di aggiornamento sia svolto presso uffici o reparti.

     5. La durata del corso di cui all'art. 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è ridotta a quattro mesi.

 

          Art. 6. Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia

     1. I vincitori dei concorsi per allievo ispettore frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di dodici mesi, articolato in due cicli rispettivamente di otto mesi e quattro mesi.

     2. Il primo ciclo è preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.

     3. Durante tale ciclo essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento dell'idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.

     4. Gli allievi vice ispettori che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia con riferimento alle funzioni del ruolo ed abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine ciclo sono nominati vice ispettori in prova.

     5. Gli allievi vice ispettori durante il primo ciclo non possono essere impiegati in servizi di polizia; i vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale sono nominati in ruolo secondo la graduatoria finale del primo ciclo.

     6. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova può essere ripetuto solo una volta. I vice ispettori di polizia in prova hanno la qualità di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

     7. Il secondo ciclo del corso deve essere effettuato entro il quadriennio dalla conclusione del primo ciclo.

 

          Art. 7. Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia

     1. Sono dimessi dal primo ciclo del corso gli allievi vice ispettori che:

     a) non superano gli esami finali del predetto ciclo del corso o non sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia;

     b) dichiarano di rinunciare al corso;

     c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, e di sessanta giorni, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo ciclo di corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.

     2. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre quarantacinque giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo ciclo di corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

     3. Sono espulsi dal primo ciclo di corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

     4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

     5. La dimissione dal primo ciclo di corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.

 

          Art. 8. Disciplina dei cicli di formazione in corso

     1. Ai cicli di formazione degli allievi agenti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, terminato il primo semestre, per le modalità di conclusione del ciclo e per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5.

     2. Gli agenti in prova provenienti dal personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, che in atto frequentano i corsi di cui al secondo comma dell'art. 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al termine del quarto mese di corso, sulla base dei risultati conseguiti negli esami finali teorico-pratici, e ottenuta l'idoneità al servizio di polizia, sono inviati per un periodo pratico di due mesi, presso uffici, reparti e specialità della Polizia di Stato.

     3. Gli agenti in prova, compiuto il periodo pratico, conseguono la nomina ad agenti di polizia anche sulla base di una relazione del responsabile del reparto o del dirigente dell'ufficio presso cui hanno svolto il periodo pratico. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del corso di cui al comma 1.

     4. In relazione ai nuovi limiti di durata dei corsi di cui al presente decreto, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni ai programmi dei corsi stessi. Tali variazioni, in quanto si limitino agli adattamenti resi necessari dalla presente disciplina normativa, possono essere adottate con provvedimento temporaneo immediatamente operativo salva la successiva emanazione, entro tre mesi, del prescritto decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

 

          Art. 9. Corsi di formazione e di aggiornamento

     1. Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i vincitori del concorso di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, debbono frequentare un corso di formazione della durata di quattro mesi presso l'Istituto superiore di polizia.

     2. Le materie ed i programmi d'insegnamento ed ogni altra modalità di svolgimento del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

     3. Al termine del corso i medici della Polizia di Stato in prova, che abbiano superato l'esame finale, sono nominati medici della Polizia di Stato.

     4. I medici in prova, che non superano l'esame finale, possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi, ed ogni rapporto con la pubblica amministrazione è risolto.

     5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     6. Entro due anni dalla conclusione del corso di cui al comma 1, i medici della Polizia di Stato devono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di due mesi.

 

          Art. 10. Estensione del trattamento economico di trasferimento del personale militare

     1. La disciplina contemplata nella legge 10 marzo 1987, n. 100, concernente il trattamento economico di trasferimento del personale militare, è estesa con le stesse modalità, ove più favorevoli, al personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 23 e 43, commi terzo, sedicesimo e ventiquattresimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento della pubblica sicurezza, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Il coniuge convivente del personale di cui al comma 1, che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale, ha diritto di priorità nei trasferimenti disposti annualmente dall'amministrazione di appartenenza presso le scuole materne, elementari, medie e superiori o gli uffici siti nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

     3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 6 miliardi annui a decorrere dal 1988, si provvede per il 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato", e per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Potenziamento dei servizi statali dell'impiego", iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 sul citato capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Capo II

PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

 

          Art. 11. Aumento organico del ruolo tecnico delle carriere di concetto e dei vigili del fuoco

     1. Per le accresciute esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in attesa che siano determinate per il personale del Corpo le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale e i profili professionali, all'attuale dotazione, come anticipazione sui futuri aumenti di organico, vengono portate in aumento cento unità nella qualifica iniziale del ruolo tecnico della carriera di concetto e novecento unità del ruolo della carriera dei vigili del fuoco.

     2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 e di quelli vacanti nei suddetti ruoli alla data di entrata in vigore del presente decreto, si procederà all'assunzione degli idonei al concorso a nove posti di geometra e perito del ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1986, e a mille posti di vigile del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 12 agosto 1983.

     3. Tutti i posti non coperti con le assunzioni degli idonei di cui al comma 2 vengono conferiti mediante concorso pubblico in deroga alla procedura stabilita dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

 

          Art. 12. Commissioni esaminatrici

     1. Nei concorsi per l'accesso a posti nei vari ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione delle commissioni esaminatrici, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali, può essere integrata da due componenti anche estranei all'amministrazione.

     2. Per i concorsi per la prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale almeno la metà dei componenti della commissione esaminatrice deve rivestire una qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

     3. Per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a posti nella carriera dei vigili del fuoco si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 2 della legge 4 marzo 1982, n. 66.

     4. Per le funzioni di segretario si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986.

     5. Le assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco avvengono in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come richiamato dall'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

 

          Art. 13. Indennità mensile pensionabile

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco compete una indennità mensile pensionabile pari, rispettivamente, per il primo dirigente, il dirigente superiore e il dirigente generale, al 112 per cento, al 124 per cento ed al 136 per cento della misura della indennità spettante al livello più elevato della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo.

     2. L'indennità mensile pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo.

     3. A decorrere dal 1° luglio 1986 è soppressa l'indennità di rischio di cui all'art. 38 della legge 23 dicembre 1980, n. 930; dalla stessa data si applica il quinto comma dell'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2.775 milioni per l'anno 1987 ed in lire 1.450 milioni annui a decorrere dal 1988, si provvede: quanto a lire 855 milioni per il 1987 ed a lire 570 milioni annui a decorrere dal 1988 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3005 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 270 milioni per il 1987 ed a lire 180 milioni annui a decorrere dal 1988, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3020 del detto stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi; quanto a lire 1.650 milioni per il 1987 ed a lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Modifica alla legge n. 930 del 1980, concernente norme sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

 

          Art. 14. Sostituzione dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850

     1. L'art. 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, è sostituito dal seguente:

     "Art. 11. 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessa dal servizio ed è collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei seguenti limiti di età:

     a) dirigenti e personale dei ruoli tecnici, sanitari, ginnico-sportivi e dei ruoli di supporto: anni 65;

     b) personale delle carriere dei capi reparti e dei capi squadra e dei vigili del fuoco: anni 57.

     Per il personale dei ruoli degli operai si applicano le norme vigenti in materia per gli operai dello Stato.

     2. Restano salve le norme vigenti sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato del personale predetto e le norme previste dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092".

 

          Art. 15. Dispensa dal servizio e trasferimento del personale inidoneo ai servizi di istituto

     1. La dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza, a tutti gli effetti, dal giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto.

     2. I trasferimenti del personale non idoneo ai servizi d'istituto, disposti ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, hanno decorrenza dal giorno dell'accertamento dell'inidoneità.

 

          Art. 16. Riassunzione in servizio

     1. In conformità all'art. 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, come modificato dall'art. 14 del presente decreto, per la parte concernente la unificazione a cinquantasette anni del collocamento a riposo del personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e vigili, è consentita la riassunzione in servizio dei vigili del fuoco promossi capi squadra e collocati a riposo prima del perfezionamento dei relativi decreti di promozione avendo raggiunto il limite di età di cinquantatre anni previsto per i vigili dalla normativa precedentemente in vigore.

     2. Alla riassunzione in servizio, da disporre a domanda degli interessati, si procede con decreto del Ministro dell'interno per il personale che alla data del decreto di riassunzione non abbia ancora raggiunto l'età di cinquantasette anni.

     3. I capi squadra riassunti rioccuperanno in ruolo il posto previsto nella relativa graduatoria di promozione.

 

          Art. 17. Iscrizione a domanda nei quadri dei vigili del fuoco

     1. Per l'iscrizione, a domanda, nei quadri dei vigili del fuoco volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano i limiti di età e le relative elevazioni consentite ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi civili delle amministrazioni dello Stato.

     2. Nulla è innovato per il personale iscritto nei quadri al termine del servizio militare di leva, prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, e per l'iscrizione degli ufficiali volontari.

 

          Art. 18. Trasferimento del coniuge

     1. Le disposizioni del comma 2 dell'art. 10 sono estese anche agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

          Art. 19. Disposizioni transitorie

     1. Sino a quando non verrà data attuazione alla legge 13 dicembre 1986, n. 903, la commissione di avanzamento di cui all'art. 44 della legge 13 maggio 1961, n. 469, continua a svolgere le proprie funzioni nella sua attuale composizione.

 

          Art. 20. Disposizioni finanziarie

     1. All'onere derivante dall'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco autorizzato dall'art. 11, valutato in lire 20.120 milioni per l'anno 1987 e in lire 24.300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, comprensivi delle spese per acquisto di beni e servizi, valutate per l'anno 1987 in lire 2.000 milioni e in 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

 

          Art. 21. Entrata in vigore

     1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 16 aprile 1987, n. 146.

     2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 3 ottobre 1987, n. 402, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.