§ 46.8.435 - Legge 10 marzo 1987, n. 100.
Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:10/03/1987
Numero:100


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per il 1987 ed in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si [...]


§ 46.8.435 - Legge 10 marzo 1987, n. 100. [1]

Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare.

(G.U. 23 marzo 1987, n. 68)

 

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

     2. Il predetto trattamento è ridotto:

     a) alla metà, se il trasferimento è disposto dopo un periodo di permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore a otto;

     b) ad un terzo, se il trasferimento è disposto dopo otto anni di permanenza nella sede.

     3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma.

     4. La programmazione dei trasferimenti di cui al comma 1 è effettuata nell'ambito degli stanziamenti previsti e dei successivi adeguamenti disposti con legge di bilancio.

     5. Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina [2].

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per il 1987 ed in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 40 miliardi per il 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente la voce: Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore a realizzazione di interventi, strutture e quanto altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti; quanto a ciascuno degli anni 1988-1989 si provvede: quanto a lire 20 miliardi parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; quanto a lire 50 miliardi per il 1988 parzialmente utilizzando l'accantonamento: Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo; quanto a lire 50 miliardi per il 1989 parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così modificato dall'art. 10 della L. 28 marzo 1997, n. 85.