§ 98.1.27719 - D.L. 15 febbraio 1984, n. 10 .
Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/02/1984
Numero:10


Sommario
Art. 1.      Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività [...]
Art. 2.      1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la tabella allegata al decreto-legge 29 [...]
Art. 3.      Per l'anno 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della indennità integrativa [...]
Art. 4.      Il termine di cui all'art. 32, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, per la revisione generale del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27719 - D.L. 15 febbraio 1984, n. 10 [1].

Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza.

(G.U. 16 febbraio 1984, n. 47)

 

 

     Art. 1.

     Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale non può superare, nel complesso, il tasso massimo di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo. A tal fine il Comitato interministeriale dei prezzi, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e delle direttive emanate dal CIPE ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, esprime parere preventivo vincolante sulle proposte di incrementi di tariffe e di prezzi amministrati da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da attuarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.

 

          Art. 2.

     1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la tabella allegata al decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è sostituita da quella allegata al presente decreto.

     2. Dal reddito familiare indicato nella tabella di cui al precedente comma 1 sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati.

 

          Art. 3.

     Per l'anno 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della indennità integrativa speciale di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, per i dipendenti pubblici, non possono essere determinati in più di due dal 1° febbraio, in più di due dal 1° maggio, in più di due dal 1° agosto ed in più di tre dal 1° novembre 1984.

 

          Art. 4.

     Il termine di cui all'art. 32, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, per la revisione generale del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è differito al 15 aprile 1984.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella per la determinazione dell'assegno integrativo da corrispondere in aggiunta agli assegni familiari ed alle quote di aggiunta di famiglia per i figli a carico di età inferiore a 18 anni compiuti.

 

Reddito familiare annuale assoggettabile all'IRPEF

1 figlio

2 figli

3 figli

4 figli ed oltre

 

importo mensile

importo mensile

importo mensile

importo mensile

Fino a 9.000.000

45.000

90.000

135.000

180.000

Da 9.000.001 a 10.000.000

39.000

82.000

127.000

171.000

Da 10.000.001 a 11.000.000

33.000

74.000

119.000

162.000

Da 11.000.001 a 12.000.000

27.000

66.000

111.000

153.000

Da 12.000.001 a 13.000.000

21.000

58.000

103.000

144.000

Da 13.000.001 a 14.000.000

15.000

50.000

95.000

135.000

Da 14.000.001 a 15.000.000

 

42.000

87.000

126.000

Da 15.000.001 a 16.500.000

 

34.000

79.000

117.000

Da 16.500.001 a 18.000.000

 

26.000

71.000

108.000

Da 18.000.001 a 19.500.000

 

20.000

55.000

99.000

Da 19.500.001 a 21.000.000

 

15.000

39.000

90.000

Da 21.000.001 a 22.500.000

 

 

23.000

81.000

Da 22.500.001 a 24.000.000

 

 

15.000

72.000

 

     L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico della L. 12 giugno 1984, n. 219, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.