§ 98.1.27710 - D.L. 5 ottobre 1983, n. 529 .
Norme per la rilevazione e la sanatoria delle opere edilizie abusive


Settore:Normativa nazionale
Data:05/10/1983
Numero:529


Sommario
Art. 1.      1. Possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi, i proprietari di costruzioni e di altre opere iniziate, anche se [...]
Art. 2.      1. I soggetti di cui al primo ed al secondo comma del precedente art. 1 conseguono la concessione o l'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive previa [...]
Art. 3.      1. Le opere di cui al precedente art. 1 non sono suscettibili di sanatoria qualora, anche dopo gli eventuali provvedimenti di recupero urbanistico di cui al successivo [...]
Art. 4.      1. Gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di sanatoria previsti dal successivo [...]
Art. 5.      1. I soggetti di cui al primo e secondo comma del precedente art. 1 presentano al comune domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria entro il termine [...]
Art. 6.      1. La presentazione entro il termine prescritto della domanda diretta ad ottenere la sanatoria di opere abusive, accompagnata dall'attestazione del versamento della [...]
Art. 7.      1. Qualora, ai sensi del precedente art. 3, le opere, per le quali è stata presentata la domanda, non possano conseguire la sanatoria, le somme versate sono rimborsate [...]
Art. 8.      1. La mancata presentazione entro il termine prescritto della domanda di concessione in sanatoria di opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza di [...]
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27710 - D.L. 5 ottobre 1983, n. 529 [1].

Norme per la rilevazione e la sanatoria delle opere edilizie abusive

(G.U. 6 ottobre 1983, n. 275)

 

     Art. 1.

     1. Possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi, i proprietari di costruzioni e di altre opere iniziate, anche se non ultimate, alla data di entrata in vigore del presente decreto ed eseguite:

     a) senza licenza o concessione edilizia o senza autorizzazione a costruire, prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse [2] ;

     b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione illegittima, anche se non annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace.

     2. Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che avessero titolo ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a chiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione, nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, gli aventi diritto all'uso e al godimento della costruzione o dell'opera a titolo reale.

     3. Agli effetti del presente decreto le opere iniziate possono essere ultimate, limitatamente al completamento dei piani già costruiti e di quello in corso di costruzione, purché siano completate le strutture portanti, ovvero, nel caso di opere non destinate a fini residenziali, limitatamente alle volumetrie già individuate.

     4. Restano validi gli atti nonché i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486 e dell'art. 9 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, non convertiti in legge ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria già presentate, dovranno adottare per la definitiva determinazione dell'oblazione ai sensi del presente decreto. Le somme riscosse a titolo di acconto sono versate, a cura dei rispettivi comuni, al conto corrente postale di cui al terzo comma del successivo art. 5.

 

          Art. 2.

     1. I soggetti di cui al primo ed al secondo comma del precedente art. 1 conseguono la concessione o l'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive previa corresponsione di una somma, a titolo di oblazione, determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata, ivi compresa quella di cui al terzo comma del medesimo art. 1, in una misura percentuale del contributo di concessione di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, secondo le prescrizioni di cui all'allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è stata realizzata.

     2. In ogni caso, anche nelle ipotesi in cui ai sensi delle norme vigenti la concessione o l'autorizzazione è parzialmente o totalmente gratuita, la somma dovuta a titolo di oblazione è determinata con riferimento al contributo di concessione stabilito alla data di entrata in vigore del presente decreto per le nuove costruzioni.

     3. Il contributo di concessione da prendere come base di calcolo per la determinazione dell'oblazione non può essere, comunque, inferiore a lire 15.000 al metro quadrato.

 

          Art. 3.

     1. Le opere di cui al precedente art. 1 non sono suscettibili di sanatoria qualora, anche dopo gli eventuali provvedimenti di recupero urbanistico di cui al successivo art. 4, persista il contrasto:

     a) con la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive integrazioni e modificazioni, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo;

     b) con le norme urbanistiche che prevedano la destinazione a edifici pubblici o a spazi pubblici;

     c) con gli interessi della difesa militare e della sicurezza interna;

     d) con le norme poste a salvaguardia del nastro stradale o autostradale, quando le opere stesse costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

     2. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere a titolo oneroso l'uso del suolo dove insiste la costruzione.

     3. Per le opere eseguite su terreni o edifici soggetti, in base a leggi statali o regionali, a vincoli imposti a tutela di interessi artistici, storici, paesistici, ambientali, idrogeologici e ad ogni altro vincolo, le concessioni o le autorizzazioni in sanatoria non possono essere rilasciate senza il parere delle competenti amministrazioni, ai sensi delle norme vigenti.

 

          Art. 4.

     1. Gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di sanatoria previsti dal successivo art. 8, possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico.

     2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano con proprie leggi la formazione delle varianti per il recupero urbanistico, che sono consentite a condizione che:

     a) sussista la possibilità di realizzare una soddisfacente dotazione di opere di urbanizzazione, se queste sono insufficienti;

     b) l'insediamento abbia una rilevanza sociale ed economica, da valutare in riferimento alla sua utilizzazione, tale da giustificarne il recupero;

     c) si tratti di insediamenti che non contrastino con interessi di carattere artistico, storico, paesistico, ambientale, idrogeologico;

     d) sia possibile realizzare un razionale inserimento dell'insediamento nel territorio e nell'organismo urbano.

     3. La legge regionale stabilisce:

     1) i criteri e i termini ai quali devono attenersi i comuni per l'individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi;

     2) i casi in cui l'adozione delle varianti è obbligatoria e quindi non sottoposta ad autorizzazione regionale;

     3) in quali casi si deve imporre la formazione di consorzi o comparti obbligatori fra proprietari di aree e manufatti ai fini della ripartizione di oneri e vantaggi derivanti dall'attuazione della variante;

     4) la formazione di un piano finanziario di massima.

     4. In luogo della indennità di esproprio il comune può assegnare, ai proprietari di lotti di terreno che a seguito delle varianti di cui al primo comma risultino vincolati a destinazioni pubbliche, equivalenti lotti di terreni disponibili nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, perché questi vi costruiscano, singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria prima abitazione.

     5. Ai fini del comma precedente i comuni che procedono alla adozione delle varianti di cui al presente articolo devono provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle norme vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, senza tener conto del limite del 40 per cento di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei piani già approvati [3] .

     6. I soggetti abitanti, a titolo di proprietà o di locazione decorrente da data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, in edifici dei quali è prevista la demolizione a seguito dell'approvazione degli strumenti di recupero urbanistico, possono chiedere la assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, purché abbiano i requisiti di legge. In tal caso, a parità di punteggio nella graduatoria di assegnazione, i soggetti medesimi sono preferiti.

 

          Art. 5.

     1. I soggetti di cui al primo e secondo comma del precedente art. 1 presentano al comune domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, corredata della prova dell'eseguito versamento di una somma a titolo di acconto sulla oblazione nella misura indicata nell'allegata tabella.

     2. Alla domanda devono essere allegate:

     a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

     b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi e, quando il volume dell'opera abusiva superi i 450 metri cubi, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere rilasciata da un geometra, un ingegnere o un architetto iscritto agli albi professionali;

     c) ogni ulteriore documentazione ritenuta idonea allo scopo.

     3. Il pagamento dell'acconto è effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. 321000 intestato alla Tesoreria centrale dello Stato - Via XX settembre, 97 - Roma, per la successiva imputazione ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato con la denominazione “Proventi derivanti dalla sanatoria degli abusi edilizi”. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. Determinato in via provvisoria l'importo complessivo della oblazione dovuta, l'interessato integra ove necessario la domanda a suo tempo presentata e provvede con le medesime modalità di cui al terzo comma al versamento del 90 per cento dell'importo medesimo in due rate, delle quali la prima, da versare entro il 31 marzo 1984, pari al 55 per cento dell'intero importo compreso l'acconto di cui al primo comma, e la seconda, da versare entro il 30 ottobre 1984, pari al 35 per cento.

     5. Il comune, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo della oblazione e rilascia, nei casi previsti, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria.

     6. L'interessato provvede al versamento della somma a conguaglio, con le medesime modalità di cui al terzo comma, contestualmente al ritiro della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria.

     7. Il sindaco è tenuto, entro sessanta giorni dall'avvenuto versamento del saldo, ad inviare all'ufficio tecnico erariale, ai fini delle formalità di accatastamento, il provvedimento che determina definitivamente l'oblazione con l'indicazione delle opere sanate.

     8. Il ricavato dei pagamenti riscossi nel 1984 resta attribuito per il novanta per cento all'erario e per il dieci per cento è devoluto ai comuni nei quali l'abuso è stato commesso. Della quota destinata all'Erario, il diciassette per cento è attribuito al fondo per la perequazione della finanza locale relativo al medesimo anno.

     9. Per gli anni successivi i proventi saranno ripartiti con legge finanziaria, destinando il 15 per cento degli stessi al finanziamento di interventi di competenza dei comuni ed assicurando in ogni caso il 75 per cento dei proventi medesimi all'erario ed il 10 per cento ai comuni nei quali l'abuso è stato commesso.

     10. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno, sono determinate le modalità per il versamento ai comuni della quota di loro spettanza, previa idonea certificazione dagli stessi fornita.

 

          Art. 6.

     1. La presentazione entro il termine prescritto della domanda diretta ad ottenere la sanatoria di opere abusive, accompagnata dall'attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'art. 5, sospende l'azione penale e il procedimento per le sanzioni amministrative.

     2. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria estingue i reati contravvenzionali, anche connessi, e non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero.

 

          Art. 7.

     1. Qualora, ai sensi del precedente art. 3, le opere, per le quali è stata presentata la domanda, non possano conseguire la sanatoria, le somme versate sono rimborsate all'interessato, maggiorate degli interessi calcolati in misura corrispondente a quella prevista per il rimborso delle imposte dirette a partire dalla data in cui le somme in questione sono state versate. Le modalità per richiedere ed ottenere il rimborso sono fissate con decreto del Ministro del tesoro.

     2. È escluso ogni rimborso nel caso in cui la misura dell'acconto risulti superiore a quella dovuta a titolo di oblazione, salvo che vi sia stato errore materiale.

     3. Ove le opere non possano conseguire la sanatoria, i reati contravvenzionali si estinguono e non si applicano le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro se l'interessato dichiari, secondo le modalità che saranno fissate con il decreto di cui al primo comma, di rinunciare a titolo di oblazione al rimborso delle somme versate.

 

          Art. 8.

     1. La mancata presentazione entro il termine prescritto della domanda di concessione in sanatoria di opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza di licenza o concessione ovvero la presentazione di una domanda che, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, debba ritenersi dolosamente infedele comportano, salve le disposizioni di cui agli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per il proprietario dell'opera o per l'autore della domanda infedele l'obbligo del pagamento di una somma di danaro nella misura pari a quelle dovute a titolo di oblazione a norma della tabella allegata al presente decreto. L'omesso versamento delle somme dovute equivale a mancata presentazione della domanda.

     2. Per le opere abusive diverse da quelle indicate al precedente comma, la tardiva presentazione della domanda di sanatoria, entro e non oltre il 31 dicembre 1983, comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'importo che sarebbe stato dovuto a titolo di oblazione.

     3. Gli atti giuridici tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o loro parti abusivamente realizzati sono nulli ove da essi non risultino gli estremi della concessione rilasciata in sanatoria a norma del presente decreto.

     4. È vietato a tutte le aziende erogatrici di pubblici servizi di somministrare le loro forniture per opere prive della concessione ad edificare. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla propria domanda copia del titolo abilitativo a costruire; in mancanza, i relativi contratti sono nulli. Per le opere abusive per le quali non siano stati ancora stipulati contratti di somministrazione, i richiedenti devono produrre, in luogo del titolo abilitativo a costruire, copia della domanda di concessione in sanatoria presentata ai sensi del precedente art. 5, unitamente alla prova dell'avvenuto versamento dell'acconto sull'oblazione. In mancanza, resta ferma la nullità dei contratti eventualmente stipulati.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Tabella

     Note alla tabella

TIPOLOGIA DELL'ABUSO

PERIODI IN CUI L'ABUSO E' STATO COMMESSO

 

dal 1° settembre 1942 al 1° settembre 1967

dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977

dal 30 gennaio 1977 al 6 ottobre 1983

 

% rispetto al contributo di concessione - Misura della oblazione

Acconto

% rispetto al contributo di concessione - Misura della oblazione

Acconto

% rispetto al contributo di concessione - Misura della oblazione

Acconto

1. Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici

20%

L. 2.000 mq

100%

L. 8.000 mq

200%

L. 10.000 mq

2. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente decreto

15%

L. 1.250 mq

75%

L. 6.000 mq

150%

L. 7.500 mq

3. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori

10%

L. 1.000 mq

60%

L. 4.500 mq

120%

L. 6.000 mq

4. Opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito.

5%

L. 750 mq

20%

L. 2.450 mq

40%

L. 3.000 mq

5. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge n. 457/78 realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa

5%

L. 750 mq

20%

L. 2.450 mq

40%

L. 3.000 mq

6. Opere di restauro o di risanamento conservatico, come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457/78, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa

2%

L. 750 mq

10%

L. 1.250 mq

20%

L. 2.500 mq

7. Opere di manutenzione straordinarie, come definite dall'articolo 31, lettera e), della legge n. 457/78, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa

1%

L. 750 mq

5%

L. 1.250 mq

10%

L. 2.500 mq

8. Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

L. 100.000

L. 50.000

L. 200.000

L. 100.000

L. 450.000

L. 225.000

     1. La misura dell'acconto non può, comunque, essere inferiore a L. 50.000.

     2. Nella ipotesi di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 l'oblazione è determinata in rapporto alla intera superficie dell'unità immobiliare.

     3. Gli ammontari unitari degli acconti, riferiti nella tabella all'unità di misura di superficie di calpestio (mq), sono moltiplicati per 5 (cinque) qualora, per la tipologia dell'abuso, si debba fare riferimento alla unità di misura di volume (mc).

     4. Qualora l'opera abusivamente realizzata comporti un aumento della cubatura rispetto alla volumetria assentita con la licenza o la concessione, si applicano le percentuali indicate al punto 1 per la parte eccedente quella assentita e, per la parte restante, se difforme dal progetto assentito, le percentuali indicate al punto 4.

     5. Le costruzioni e le opere, eseguite in base ad uno dei titoli di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1, sono equiparate a quelle eseguite senza titolo abilitativo.

     6. Gli importi complessivi delle oblazioni non possono essere, comunque, inferiori a quelli previsti nelle ipotesi di cui al punto 8, alle colonne prima, terza e quinta.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 31 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente decreto e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria già presentate, devono adottare per la definitiva determinazione dell'oblazione ai sensi della medesima L. n. 47/1985.

[2]  Lettera così modificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U 12 ottobre 1983, n. 280.

[3]  Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 12 ottobre 1983, n. 280.