§ 98.1.27607 - D.L. 7 maggio 1980, n. 152 .
Differimento del termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/05/1980
Numero:152


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 31 dicembre 1979 il termine del 1° gennaio 1980, indicato nell'art. 89, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. [...]
Art. 2.      Entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto il Governo, sentite le regioni, procede alla revisione della delimitazione dei bacini idrografici a [...]
Art. 3.      Al fine di consentire alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di procedere alla realizzazione di interventi urgenti nei bacini a carattere [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27607 - D.L. 7 maggio 1980, n. 152 [1] .

Differimento del termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza regionale.

(G.U. 9 maggio 1980, n. 126)

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 31 dicembre 1979 il termine del 1° gennaio 1980, indicato nell'art. 89, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è differito al 31 dicembre 1980. [2]

     Restano fermi i rapporti giuridici sorti in base ai decreti-legge 19 dicembre 1979, n. 654 e 29 febbraio 1980, n. 36.

 

          Art. 2.

     Entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto il Governo, sentite le regioni, procede alla revisione della delimitazione dei bacini idrografici a carattere interregionale già individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 354 del 29 dicembre 1977.

 

          Art. 3.

     Al fine di consentire alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di procedere alla realizzazione di interventi urgenti nei bacini a carattere regionale nonchè di opere per le vie navigabili, è concesso, per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981, un contributo di 50 miliardi da ripartire a cura del CIPE, sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 34, primo comma, n. 2, della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 7 luglio 1980, n. 298.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 1981 dall'art. 1 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 35, con effetto dal 31 dicembre 1980.