§ 98.1.27535 – D.L. 16 gennaio 1978, n. 9.
Modificazioni alle disposizioni relative alla distillazione agevolata delle patate.


Settore:Normativa nazionale
Data:16/01/1978
Numero:9


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  
Art. 4.  


§ 98.1.27535 – D.L. 16 gennaio 1978, n. 9. [1]

Modificazioni alle disposizioni relative alla distillazione agevolata delle patate.

(G.U. 17 gennaio 1978, n. 16).

 

     Art. 1.

     Il primo e secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 939, sono così modificati:

     "A favore delle distillerie che forniscano la prova di avere acquistato da organismi cooperativi legalmente costituiti e organismi associativi di produttori agricoli riconosciuti al 29 ottobre 1977, entro il 31 marzo 1978, patate ad un prezzo non inferiore a L. 8.500 al quintale, franco stabilimento di conservazione degli organismi medesimi, si applica, sino ad un limite massimo di 2 milioni di quintali complessivi di patate acquistate nel rispetto di tale limite di prezzo, l'agevolazione consistente nella riduzione dell'imposta di fabbricazione di L. 67.000 per ettanidro e nell'esenzione dai diritti erariali sull'alcool ottenuto.

     La riduzione di cui al precedente comma è fissata in L. 69.000 qualora il ritiro delle patate avvenga a distanze superiori ai 200 chilometri dagli impianti di distillazione e in L. 74.000 nel caso che tale ritiro avvenga a distanze superiori ai 400 chilometri".

     E' abrogato il quarto comma dello stesso art. 1 del citato decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798. E' abrogato altresì il decreto ministeriale 26 novembre 1977 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 330 del 3 dicembre 1977, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al successivo art. 3.

 

          Art. 2.

     L'art. 2 del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 938, è sostituito dal seguente:

     "Le distillerie che intendono fruire delle agevolazioni predette devono presentare, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste apposita domanda in bollo specificando in essa i quantitativi di patate che intendono acquistare, indicando per ogni singola quantità di prodotto, le regioni di provenienza.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni, procederà ad un piano di riparto tra le regioni interessate del prodotto da distillare, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale sulla base delle necessità esistenti nelle singole regioni, tenuto conto delle situazioni di particolare gravità in esse determinatesi".

 

          Art. 3.

     L'art. 2-bis del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 939, è abrogato.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, sentite le regioni, saranno emanati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, così come modificato dalla legge di conversione e dal presente decreto.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 21 febbraio 1978, n. 45.