§ 4.6.31 - D.L. 29 ottobre 1977, n. 798 .
Distillazione agevolata di patate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.6 alcol e bevande alcoliche
Data:29/10/1977
Numero:798


Sommario
Art. 1.      A favore delle distillerie che forniscano la prova di avere acquistato da organismi cooperativi legalmente costituiti e organismi associativi di produttori agricoli riconosciuti al 29 ottobre [...]
Art. 2. 
Art. 2. bis. 
Art. 3.     


§ 4.6.31 - D.L. 29 ottobre 1977, n. 798 [1].

Distillazione agevolata di patate.

(G.U. 5 novembre 1977, n. 302).

 

     Art. 1.

     A favore delle distillerie che forniscano la prova di avere acquistato da organismi cooperativi legalmente costituiti e organismi associativi di produttori agricoli riconosciuti al 29 ottobre 1977, entro il 31 marzo 1978, patate ad un prezzo non inferiore a L. 8.500 al quintale, franco stabilimento di conservazione degli organismi medesimi, si applica, sino ad un limite massimo di 2 milioni di quintali complessivi di patate acquistate nel rispetto di tale limite di prezzo, l'agevolazione consistente nella riduzione dell'imposta di fabbricazione di L. 67.000 per ettanidro e nell'esenzione dai diritti erariali sull'alcool ottenuto [2].

     La riduzione di cui al precedente comma è fissata in L. 69.000 qualora il ritiro delle patate avvenga a distanze superiori ai 200 chilometri dagli impianti di distillazione e in L. 74.000 nel caso che tale ritiro avvenga a distanze superiori ai 400 chilometri [3].

     (Omissis) [4].

     (Omissis) [5].

     Il controllo in ordine all'effettivo acquisto dai produttori agricoli delle patate destinate alla distillazione, al prezzo minimo previsto dal primo comma, senza alcun onere di intermediazione, viene demandato alle regioni che lo eseguiranno tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o tramite altri organismi tecnici da esse designati [6].

 

          Art. 2. [7]

     Le distillerie che intendono fruire delle agevolazioni predette devono presentare, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste apposita domanda in bollo specificando in essa i quantitativi di patate che intendono acquistare, indicando per ogni singola quantità di prodotto, le regioni di provenienza.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni, procederà ad un piano di riparto tra le regioni interessate del prodotto da distillare, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale sulla base delle necessità esistenti nelle singole regioni, tenuto conto delle situazioni di particolare gravità in esse determinatesi.

 

          Art. 2. bis. [8]

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 23 dicembre 1977, n. 939.

[2] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente dall'art. 1 del D.L. 16 gennaio 1978, n. 9.,

[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 1 del D.L. 16 gennaio 1978, n. 9.,

[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 2 della L. 18 agosto 1978, n. 506.,

[5] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 1 del D.L. 16 gennaio 1978, n. 9.,

[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.L. 16 gennaio 1978, n. 9.

[8] Articolo aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 3 del D.L. 16 gennaio 1978, n. 9.