§ 98.1.27435 - D.L. 8 maggio 1967, n. 247 .
Provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana.


Settore:Normativa nazionale
Data:08/05/1967
Numero:247


Sommario
Art. 1.      Per le esigenze della profilassi della epizoozia di peste suina classica e africana, manifestatasi nella primavera dell'anno 1967, si applicano le disposizioni del [...]
Art. 2.      Il Ministro per la sanità stabilisce le modalità e i tempi dell'abbattimento dei suini, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di [...]
Art. 3.      Il Ministro per la sanità può, con propria ordinanza, disporre la vaccinazione obbligatoria dei suini contro la peste suina classica
Art. 4.      E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per provvedere all'acquisto dei presidi immunizzanti della peste suina classica di cui all'art. 3. Tale somma sarà iscritta [...]
Art. 5.      I veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere le indennità di abbattimento previste dall'art. 1 con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministro [...]
Art. 6.      Per i contratti predisposti per l'applicazione del presente decreto i limiti di spesa fissati dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e [...]
Art. 7.      Le somme indicate nel precedente art. 4, eventualmente non impegnate nell'esercizio finanziario in corso, potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo
Art. 8.      All'onere di lire 1600 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto verrà fatto fronte con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 dello [...]
Art. 9.      I contributi erogati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione delle vigenti leggi per l'acquisto di bestiame, possono essere corrisposti fino alla [...]
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27435 - D.L. 8 maggio 1967, n. 247 [1].

Provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana.

(G.U. 9 maggio 1967, n. 115)

 

 

     Art. 1.

     Per le esigenze della profilassi della epizoozia di peste suina classica e africana, manifestatasi nella primavera dell'anno 1967, si applicano le disposizioni del presente decreto.

     Alle malattie indicate al secondo comma dell'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1965, n. 108, è aggiunta la peste suina classica.

     Per l'abbattimento dei suini infetti o sospetti di infezione o di contaminazione di peste suina classica o di peste suina africana, l'indennità di abbattimento è stabilita nella misura da lire seimila a lire ventiquattromila a capo.

     L'importo dell'indennità è per i tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della Provincia.

     Le disposizioni previste dai precedenti terzo e quarto comma si applicano anche per gli abbattimenti effettuati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, a partire dal 18 marzo 1967.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per la sanità stabilisce le modalità e i tempi dell'abbattimento dei suini, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizoologica delle malattie.

     Il veterinario provinciale provvede alla emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione degli animali di cui all'art. 1 e con lo stesso provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura della indennità calcolata per ciascun animale. Il provvedimento del veterinario provinciale è definitivo.

     Per le esigenze della profilassi delle malattie previste dall'art. 1, il veterinario provinciale può disporre con ordinanza, per il tempo strettamente necessario, che la produzione degli stabilimenti per la lavorazione delle carni dei suini, di cui non sia ordinato l'abbattimento, situati nelle zone dichiarate infette o di protezione ai sensi degli articoli 11 e 13 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sia limitata ai prodotti cotti. Con la stessa ordinanza il veterinario provinciale può altresì stabilire che venga data la precedenza alla macellazione dei predetti animali provenienti dagli allevamenti situati nelle suddette zone, per i quali sarà consentita l'utilizzazione delle carni secondo le norme determinate dal Ministro per la sanità.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per la sanità può, con propria ordinanza, disporre la vaccinazione obbligatoria dei suini contro la peste suina classica.

     A tale scopo il Ministero della sanità può procedere all'acquisto, anche a trattativa privata, dei presidi immunizzanti necessari, la cui distribuzione dovrà avvenire gratuitamente tramite i veterinari provinciali.

     La vaccinazione è effettuata da veterinari autorizzati dal veterinario provinciale, e i relativi compensi professionali sono a carico dei privati in base a tariffe stabilite dal veterinari provinciali.

     Il Ministro per la sanità può disporre che la distribuzione di siero, di vaccini e di virus per interventi profilattici o curativi per la peste suina classica, anche quando l'uso di tali prodotti non sia reso obbligatorio, sia fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici veterinari provinciali i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza.

 

          Art. 4.

     E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per provvedere all'acquisto dei presidi immunizzanti della peste suina classica di cui all'art. 3. Tale somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1967.

     Per il pagamento delle quote a carico dello Stato delle indennità di cui al precedente art. 1, nello stato di previsione di cui al precedente comma è stanziata, in aggiunta alla somma di lire 500 milioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1967, n. 235, l'ulteriore somma di lire 1300 milioni.

 

          Art. 5.

     I veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere le indennità di abbattimento previste dall'art. 1 con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministro per la sanità potrà emettere senza limiti di importo, in deroga al disposto di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.

 

          Art. 6.

     Per i contratti predisposti per l'applicazione del presente decreto i limiti di spesa fissati dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, oltre i quali è prescritto il parere del Consiglio di Stato, sono quadruplicati.

 

          Art. 7.

     Le somme indicate nel precedente art. 4, eventualmente non impegnate nell'esercizio finanziario in corso, potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

 

          Art. 8.

     All'onere di lire 1600 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto verrà fatto fronte con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     I contributi erogati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione delle vigenti leggi per l'acquisto di bestiame, possono essere corrisposti fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di riproduttori suini e del 40 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di magroni e lattonzoli, in sostituzione di quelli abbattuti per ordine dell'autorità sanitaria ai fini della profilassi della peste suina classica e africana nel corso del 1967.

     I contributi di cui al precedente comma sono concessi anche in deroga ai criteri di priorità stabiliti dalle leggi in vigore nonchè ai criteri generali e alle direttive regionali per l'attuazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall' art. unico della L. 7 luglio 1967, n. 514 e abrogato dall'art. 1 della L. 23 gennaio 1968, n. 34.