§ 86.11.1d - Legge 24 febbraio 1965, n. 108.
Modifiche alle norme contro la diffusione delle malattie infettive degli animali, contenute nel titolo V, capo III, del testo unico delle leggi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:24/02/1965
Numero:108


Sommario
Art. 1.      L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Dopo l'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente art. 265 bis
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 88 dello stato di previsione della spesa del [...]


§ 86.11.1d - Legge 24 febbraio 1965, n. 108. [1]

Modifiche alle norme contro la diffusione delle malattie infettive degli animali, contenute nel titolo V, capo III, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

(G.U. 10 marzo 1965, n. 61)

 

 

     Art. 1.

     L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

     "Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione, con le modalità stabilite nel regolamento di polizia veterinaria, degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.

     Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di peste suina africana e di febbre catarrale degli ovini, il Ministro per la sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, può stabilire con suo decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione. Il veterinario provinciale provvede all'emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione dei singoli animali.

     Per l'abbattimento dell'animale è concessa al proprietario una indennità da lire 30.000 a lire centomila per capo equino o bovino, da lire 6.000 a lire ventimila per capo suino e da lire 2.000 a lire cinquemila per capo ovino e caprino.

     L'importo dell'indennità è per i due terzi a carico dello Stato e per un terzo a carico della Provincia.

     I fondi per il pagamento delle indennità sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, che provvederà ad accreditare le somme occorrenti agli uffici dei veterinari provinciali.

     I provvedimenti del veterinario provinciale, previsti dal presente articolo, sono definitivi".

 

          Art. 2.

     Dopo l'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente art. 265 bis:

     "Nessuno può importare, detenere, alienare, senza autorizzazione del Ministro per la sanità, i virus e gli altri microorganismi agenti eziologici delle malattie indicate nel precedente art. 265. La produzione dei virus dell'afta epizootica, della peste bovina, della peste equina, della peste suina africana e della febbre catarrale degli ovini è riservata allo Stato che può demandarla agli enti vigilati dal Ministero della sanità.

     Il contravventore alle disposizioni del precedente comma, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 200.000 e, in caso di recidiva, con l'arresto da 1 a 3 mesi e con l'ammenda da lire 300.000 a lire 500.000.

     Chiunque ottenga una delle autorizzazioni di cui al primo comma deve osservare le prescrizioni che il Ministro per la sanità ritenga di imporgli ai fini della profilassi delle epizoozie. In caso di inosservanza il Ministro può revocare l'autorizzazione".

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.