§ 98.1.27425 - D.L. 23 dicembre 1964, n. 1353 .
Proroga dell'efficacia delle norme del decreto legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, concernente [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/12/1964
Numero:1353


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni concernenti l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali, contenute nell'art. 1 del decreto legge 31 [...]
Art. 2.      A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1964, e fino alla scadenza del periodo di paga corrente alla data del 31 dicembre [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede col corrispondente gettito relativo all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 98.1.27425 - D.L. 23 dicembre 1964, n. 1353 [1] .

Proroga dell'efficacia delle norme del decreto legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie

(G.U. 23 dicembre 1964, n. 318)

 

     Art. 1.

     Le disposizioni concernenti l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali, contenute nell'art. 1 del decreto legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, restano in vigore fino alla data del 31 dicembre 1965, salvo quanto disposto nel seguente comma.I contributi previsti a carico dello Stato dall'art. 1 del citato decreto legge sono stabiliti per l'anno 1965, nelle seguenti misure:

     a) lire 128.386 milioni a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, da ripartirsi fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie nella proporzione di sette decimi e tre decimi;

     b) lire 16.116 milioni a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

     c) lire 26.865 milioni a titolo di concorso al finanziamento dell'assistenza di malattia per i lavoratori agricoli, di cui lire 26.334 milioni a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, lire 254 milioni a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento e lire 277 milioni a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano;

     d) lire 18.312 milioni a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

     I contributi a carico dello Stato di cui al precedente comma sono versati agli Enti interessati in rate bimestrali anticipate.

 

          Art. 2.

     A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1964, e fino alla scadenza del periodo di paga corrente alla data del 31 dicembre 1965, sono confermate le esenzioni contributive, nonchè le riduzioni delle misure dei contributi, disposte dall'art. 2 del decreto legge 31 agosto 1964, n. 706.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede col corrispondente gettito relativo all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741 e con un'aliquota di quello derivante dall'istituzione di un'addizionale alla imposta generale sull'entrata.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 19 febbraio 1965, n. 27.